LEGGE 11 marzo 1953, n. 87 - Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

Coming into Force15 Marzo 1953
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1953/03/14/053U0087/CONSOLIDATED/20141119
Published date14 Marzo 1953
Enactment Date11 Marzo 1953
Official Gazette PublicationGU n.62 del 14-03-1953
TITOLO I COSTITUZIONE DELLA CORTE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

La Corte costituzionale e' composta di quindici giudici nominati, in ordine successivo, cinque dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative, cinque dal Parlamento in seduta comune, cinque dal Presidente della Repubblica.

Art 2.

I giudici della Corte la cui nomina spetta alle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, sono eletti:

  1. tre da un collegio del quale fanno parte il presidente della Corte di cassazione, che lo presiede, il procuratore generale, i presidenti di sezione, gli avvocati generali, i consiglieri e i sostituti procuratori generali della Cassazione;

  2. uno da un collegio del quale fanno parte il presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede, i presidenti di sezione ed i consiglieri del Consiglio di Stato;

  3. uno da un collegio del quale fanno parte il presidente della Corte dei conti che lo presiede, i presidenti di sezione, i consiglieri, il procuratore generale ed i viceprocuratori generali della Corte dei conti.

I componenti di ciascun collegio possono votare per un numero di candidati pari a quello dei giudici che il collegio deve eleggere. Si considerano non iscritti i nomi eccedenti tale numero.

I nomi degli eletti vengono immediatamente comunicati, dal presidente di ciascun collegio, al Presidente della Corte costituzionale, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al Presidente della Repubblica.

Art 3.

I giudici che nomina il Parlamento sono eletti da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con maggioranza di tre quinti dell'Assemblea.

Per gli scrutini successivi al secondo e' sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.

Dopo ogni scrutinio saranno gradualmente proclamati eletti coloro che avranno riportato la maggioranza preveduta, rispettivamente, nei commi precedenti.

I nomi dei giudici eletti dal Parlamento vengono immediatamente comunicati dal Presidente della Camera dei deputati al Presidente della Repubblica e al Presidente della Corte costituzionale.

Art 3.

COMMA ABROGATO DALLA L. COST. 22 NOVEMBRE 1967, N. 2.

COMMA ABROGATO DALLA L. COST. 22 NOVEMBRE 1967, N. 2.

Dopo ogni scrutinio saranno gradualmente proclamati eletti coloro che avranno riportato la maggioranza preveduta, rispettivamente, nei commi precedenti.

I nomi dei giudici eletti dal Parlamento vengono immediatamente comunicati dal Presidente della Camera dei deputati al Presidente della Repubblica e al Presidente della Corte costituzionale.

Art 4.

I giudici della Corte costituzionale, la cui nomina spetta al Presidente della Repubblica, sono nominati con suo decreto.

Il decreto e' controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art 5.

I giudici della Corte, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento di osservare la Costituzione e le leggi, nelle mani del Presidente della Repubblica, alla presenza dei Presidenti della due Camere del Parlamento.

Art 6.

La Corte elegge a maggioranza dei suoi componenti il Presidente. Nel caso che nessuno riporti la maggioranza si procede ad una nuova votazione e, dopo di questa, eventualmente, alla votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e si proclama eletto chi abbia riportato la maggioranza.

In caso di parita' e' proclamato eletto il piu' anziano di carica e, in mancanza, il piu' anziano di eta'.

Della nomina e' data immediata comunicazione dallo stesso Presidente eletto al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al Presidente dei Consiglio dei Ministri.

Il Presidente rimane in carica quattro anni ed e' rieleggibile.

Il Presidente, subito dopo l'insediamento nella carica, designa un giudice destinato a sostituirlo per il tempo necessario in caso di impedimento.

Art 6.

La Corte elegge a maggioranza dei suoi componenti il Presidente. Nel caso che nessuno riporti la maggioranza si procede ad una nuova votazione e, dopo di questa, eventualmente, alla votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e si proclama eletto chi abbia riportato la maggioranza.

In caso di parita' e' proclamato eletto il piu' anziano di carica e, in mancanza, il piu' anziano di eta'.

Della nomina e' data immediata comunicazione dallo stesso Presidente eletto al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al Presidente dei Consiglio dei Ministri.

COMMA ABROGATO DALLA L. COST. 22 NOVEMBRE 1967, N. 2.

Il Presidente, subito dopo l'insediamento nella carica, designa un giudice destinato a sostituirlo per il tempo necessario in caso di impedimento.

Art 7.

I giudici della Corte costituzionale non possono assumere o conservare altri uffici o impieghi pubblici o privati, ne' esercitare attivita' professionali, commerciali o industriali, funzioni di amministratore o sindaco in societa' che abbiano fine di lucro.

Durante il periodo di appartenenza alla Corte costituzionale i giudici che siano magistrati in attivita' di servizio, o professori universitari, non potranno continuare nell'esercizio delle loro funzioni.

Essi saranno collocati fuori ruolo per tutto il periodo in cui restano in carica e fino a quando non raggiungano i limiti di eta' per essere collocati a riposo.

All'atto della cessazione dalla carica di giudici della Corte costituzionale, i professori universitari ordinari verranno riammessi in ruolo, anche in soprannumero ove occorra, nella sede gia' occupata.

I giudici della Corte costituzionale non possono fare parte di commissioni giudicatrici di concorso, ne' ricoprire cariche universitarie e non possono essere candidati in elezioni amministrative o politiche.

Art 7.

I giudici della Corte costituzionale non possono assumere o conservare altri uffici o impieghi pubblici o privati, ne' esercitare attivita' professionali, commerciali o industriali, funzioni di amministratore o sindaco in societa' che abbiano fine di lucro.

Durante il periodo di appartenenza alla Corte costituzionale i giudici che siano magistrati in attivita' di servizio, o professori universitari, non potranno continuare nell'esercizio delle loro funzioni.

Essi saranno collocati fuori ruolo per tutto il periodo in cui restano in carica e fino a quando non raggiungano i limiti di eta' per essere collocati a riposo.

All'atto della cessazione dalla, carica di giudici della Corte Costituzionale, i professori universitari ordinari vengono riammessi in ruolo in soprannumero, nella sede gia' occupata. Entro tre mesi dalla avvenuta riammissione in ruolo universitario possono, tuttavia, essere chiamati in soprannumero da altra Facolta' della medesima o di altra sede. In ogni caso le Facolta' possono chiedere, con il consenso degli interessati, che i professori stessi siano assegnati ad insegnamento di materia, diversa ai sensi dell'art. 93, terzo e quarto comma, del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. In tal caso il Ministero della pubblica istruzione e' tenuto a sentire la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I giudici della Corte costituzionale non possono fare parte di commissioni giudicatrici di concorso, ne' ricoprire cariche universitarie e non possono essere candidati in elezioni amministrative o politiche.

Art 8.

I giudici della Corte non possono svolgere attivita' inerente ad una associazione o partito politico.

Art 9.

Le domande dell'autorita' competente per sottoporre a procedimento penale o procedere all'arresto di un giudice della Corte costituzionale sono trasmesse alla Corte stessa per il tramite del Ministero di grazia e giustizia.

Art 10.

La Corte, con il solo intervento dei giudici ordinari, pronuncia la decadenza dei cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 135 della Costituzione qualora gli stessi, dopo la loro elezione, vengano a perdere i requisiti per l'eleggibilita' o si rendano incompatibili.

La decisione della Corte e' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento per la sostituzione.

Art 11.

Tutti i provvedimenti che la Corte adotta nei confronti dei giudici ordinari e dei giudici aggregati sono deliberati in Camera di consiglio ed a maggioranza dei suoi componenti. Essi devono essere motivati e sono resi pubblici nei modi disposti...

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