Sentenza nº 231 da Constitutional Court (Italy), 22 Ottobre 1975

RelatoreVezio Crisafulli
Data di Resoluzione22 Ottobre 1975
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 231

ANNO 1975

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente

Dott. LUIGI OGGIONI

Avv. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Prof. PAOLO ROSSI

Avv. LEONETTO AMADEI

Dott. GIULIO GIONFRIDA

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Prof. GUIDO ASTUTI

Dott. MICHELE ROSSANO

Prof. ANTONIO DE STEFANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti, promossi con le ordinanze emesse il 18 aprile 1975 dal tribunale di Torino (II sezione penale) ed il 16 aprile 1975 dal tribunale di Milano (I sezione penale), rispettivamente iscritte ai nn. 15 e 16 del registro ricorsi 1975, per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito del rifiuto, opposto dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, di trasmettere documenti richiesti dai predetti tribunali.

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia;

udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1975 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;

uditi gli avvocati Aldo Sandulli e Gian Domenico Pisapia, per la Commissione parlamentare, e gli avvocati Alberto Dall'Ora e Giovanni Bovio, per il tribunale di Milano.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza emessa il 18 aprile 1975 nel corso di un procedimento penale a carico di Pantaleone Michele e Einaudi Giulio, il tribunale di Torino sollevava conflitto di attribuzione ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nei confronti del potere legislativo, assumendo che la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, istituita con legge 20 dicembre 1962, n. 1720 - dopo aver aderito solo in minima parte alle richieste, avanzate con precedenti ordinanze dallo stesso tribunale, di copie di documenti ritenuti necessari ai fini della indagine - ad una successiva richiesta, disposta con ordinanza 31 gennaio 1975, della predetta documentazione, ritenuta ormai non più segreta a seguito della pubblicazione della "Relazione sui lavori svolti e sullo stato del fenomeno mafioso al termine della V Legislatura", aveva ribadito il proprio rifiuto con una lettera in data 21 febbraio 1975.

  2. - I fatti da cui ha tratto origine il procedimento penale risalgono al 1969 quando l'editore Giulio Einaudi pubblicava il libro di Michele Pantaleone "Antimafia occasione mancata" nel quale l'attore attribuisce a Bernardo Canzoneri, Gaspare Cusenza, Giovanni Gioia e Orazio Ruisi la commissione di vari reati.

    A seguito delle querele sporte dalle persone sopra menzionate, nell'aprile e nel maggio 1969 il Procuratore della Repubblica di Torino citava a giudizio direttissimo il Pantaleone e l'Einaudi per rispondere dei reati di cui agli artt. 81, 110-595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

    Nel corso del dibattimento ed in particolare nelle diverse udienze tenutesi nel 1973, la difesa degli imputati, cui si é generalmente associato il pubblico ministero, chiedeva l'acquisizione agli atti di documenti in possesso della Commissione antimafia ed il tribunale provvedeva emettendo le relative ordinanze.

    Seguivano le risposte in gran parte negative della Commissione, cui peraltro il tribunale continuò a chiedere oltre la documentazione non ricevuta, anche altri atti che lo svolgimento del processo faceva, via via, apparire rilevanti ai fini dell'accertamento della verità.

    Perdurando il diniego della Commissione, espresso definitivamente con la citata lettera del 21 febbraio 1975, alla udienza del 18 aprile 1975 la difesa degli imputati sollecitava il tribunale a sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale. Il pubblico ministero si associava alla richiesta e, in conformità, il tribunale emetteva la nota ordinanza del 18 aprile 1975.

  3. - Con altra ordinanza, emessa il 16 aprile 1975 nel corso di un procedimento penale a carico di Villani Silvano, il tribunale di Milano sollevava analogo conflitto nei confronti della Commissione antimafia, denunciando la violazione degli artt. 24, 101 e seguenti della Costituzione.

    Il Villani aveva pubblicato sul Corriere della Sera del 4 settembre 1971 un articolo intitolato "La voce della mafia al telefono", nel quale affermava essere Italo Jalongo un pregiudicato per truffa, un mafioso e come tale aver fatto diversi favori a personaggi importanti. Lo Jalongo sporse querela per diffamazione a mezzo stampa concedendo la più ampia facoltà di prova. Il 2 aprile 1973 il Villani veniva citato a giudizio direttissimo dal Procuratore della Repubblica di Milano sotto l'imputazione del reato di cui agli articoli 595-81 del codice penale e 13 della legge n. 47 del 1948, per le affermazioni contenute nell'articolo suddetto.

    Dall'8 maggio 1973 si sono susseguite le udienze dibattimentali spesso rinviate a causa della pendenza delle trattative per la remissione della querela. All'udienza del 22 aprile 1974, avendo la difesa del Villani chiesto che venissero acquisiti atti in possesso della Commissione antimafia ed essendosi associato alla richiesta il pubblico ministero, il tribunale in pari data emetteva la relativa ordinanza. Pervenuta la comunicazione in data 6 dicembre 1974, con la quale la Commissione antimafia rifiutava gli atti richiesti, il tribunale, in data 12 febbraio 1974, emetteva nuova ordinanza di richiesta degli atti in questione, replicando nelle premesse alle argomentazioni della Commissione, e affermando, tra l'altro, che la prova liberatoria spetta all'imputato o per richiesta del querelante o a norma dell'art. 51 del codice penale in relazione agli artt. 21 e 24 della Costituzione.

    Con successiva nota del 26 marzo 1975 la Commissione in risposta all'ordinanza 12 febbraio, ribadiva il rifiuto di esibire i documenti, insistendo sul corretto significato da attribuire alla "pubblicazione" disposta al termine della V legislatura.

    All'udienza del 16 aprile la difesa del Villani chiedeva al tribunale di sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale nei confronti dell'antimafia. Il pubblico ministero, dal canto suo, si associava alla richiesta "facendola propria", ed il tribunale emetteva la nota ordinanza 16 aprile 1975.

  4. - Con ordinanze nn. 228 e 229 dell'8 luglio 1975 la Corte costituzionale, a norma dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, dichiarava l'ammissibilità dei ricorsi per conflitto di attribuzione proposti rispettivamente dal tribunale di Torino e dal tribunale di Milano, disponendo altresì che: a) la cancelleria della Corte desse immediata comunicazione al ricorrente della ordinanza; b) che a cura di ciascun ricorrente l'ordinanza e il ricorso venissero notificati alla Commissione antimafia in persona del suo Presidente entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione di cui sopra.

    A seguito della comunicazione e delle notificazioni prescritte, la Commissione antimafia si é costituita nei due conflitti con deduzioni dell'avv. Aldo Sandulli e dell'avv. Gian Domenico Pisapia depositate il 7 agosto 1975, cui hanno fatto seguito memorie aggiuntive depositate in data 25 settembre 1975.

    A loro volta i tribunali di Torino e di Milano provvedevano al deposito dei ricorsi a norma dell'art. 26, terzo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale rispettivamente in data 20 agosto e 8 agosto 1975. Il tribunale di Milano depositava altresì memoria e successivamente conferiva mandato di rappresentarlo in udienza agli avvocati Giovanni Bovio e Alberto Dall'Ora.

    Nella pubblica udienza i difensori delle parti hanno ribadito le rispettive tesi e conclusioni.

    Considerato in diritto

  5. - I giudizi per conflitto di attribuzione, promossi con le due ordinanze dei tribunali di Torino e di Milano nei confronti della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della "mafia", a seguito del rifiuto da questa opposto di trasmettere ai tribunali medesimi, che ne avevano fatto formale richiesta, determinati atti e documenti in suo possesso, ritenuti dai giudici predetti necessari ai fini dell'accertamento della verità nei rispettivi processi, involgono sostanzialmente le stesse questioni e vanno perciò decisi con unica sentenza.

  6. - La difesa della Commissione eccepisce pregiudizialmente l'inammissibilità dei conflitti, sia sotto il profilo soggettivo che sotto il profilo oggettivo...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
5 temas prácticos
  • SENTENZA Nº 201801719 di TAR Lazio - Roma, 13-02-2018
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
    • 13 Febbraio 2018
    ...regime di riserva parlamentare strumentale alla necessità di garantire l’assoluta indipendenza del Parlamento (Corte Costituzionale, sentenza n. 231 del 1975), riconducibile Individuato il quadro della normativa che disciplina la materia, idoneo di per sé ad escludere la giurisdizione in ma......
  • SENTENZA Nº 201801729 di TAR Lazio - Roma, 13-02-2018
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
    • 13 Febbraio 2018
    ...regime di riserva parlamentare strumentale alla necessità di garantire l’assoluta indipendenza del Parlamento (Corte Costituzionale, sentenza n. 231 del 1975), riconducibile all’autodichia, a cui necessariamente deve essere riconnessa l’esclusione della giurisdizione del giudice amministrat......
  • SENTENZA BREVE Nº 201802257 di TAR Lazio - Roma, 28-02-2018
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
    • 28 Febbraio 2018
    ...regime di riserva parlamentare strumentale alla necessità di garantire l’assoluta indipendenza del Parlamento (Corte Costituzionale, sentenza n. 231 del 1975) riconducibile all’istituto Ne consegue che qualsiasi questione, compresa quella relativa alla asserita illegittimità costituzionale ......
  • Sentenza nº 26 da Constitutional Court (Italy), 13 Febbraio 2008
    • Italia
    • 13 Febbraio 2008
    ...individuata, dell’esercizio dell'azione penale» (vengono richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 150 del 1981 e n. 231 del 1975, nonché l’ordinanza n. 132 del Egualmente indubbia – secondo la Procura ricorrente – è la legittimazione passiva della Commissione parlamentare di inc......
  • Richiedi una prova per visualizzare ulteriori risultati
4 sentencias
  • SENTENZA Nº 201801719 di TAR Lazio - Roma, 13-02-2018
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
    • 13 Febbraio 2018
    ...regime di riserva parlamentare strumentale alla necessità di garantire l’assoluta indipendenza del Parlamento (Corte Costituzionale, sentenza n. 231 del 1975), riconducibile Individuato il quadro della normativa che disciplina la materia, idoneo di per sé ad escludere la giurisdizione in ma......
  • SENTENZA Nº 201801729 di TAR Lazio - Roma, 13-02-2018
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
    • 13 Febbraio 2018
    ...regime di riserva parlamentare strumentale alla necessità di garantire l’assoluta indipendenza del Parlamento (Corte Costituzionale, sentenza n. 231 del 1975), riconducibile all’autodichia, a cui necessariamente deve essere riconnessa l’esclusione della giurisdizione del giudice amministrat......
  • SENTENZA BREVE Nº 201802257 di TAR Lazio - Roma, 28-02-2018
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
    • 28 Febbraio 2018
    ...regime di riserva parlamentare strumentale alla necessità di garantire l’assoluta indipendenza del Parlamento (Corte Costituzionale, sentenza n. 231 del 1975) riconducibile all’istituto Ne consegue che qualsiasi questione, compresa quella relativa alla asserita illegittimità costituzionale ......
  • Sentenza nº 26 da Constitutional Court (Italy), 13 Febbraio 2008
    • Italia
    • 13 Febbraio 2008
    ...individuata, dell’esercizio dell'azione penale» (vengono richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 150 del 1981 e n. 231 del 1975, nonché l’ordinanza n. 132 del Egualmente indubbia – secondo la Procura ricorrente – è la legittimazione passiva della Commissione parlamentare di inc......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT