Sentenza nº 150 da Constitutional Court (Italy), 24 Luglio 1981

RelatoreLivio Paladin
Data di Resoluzione24 Luglio 1981
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 150

ANNO 1981

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente

Dott. GIULIO GIONFRIDA

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Dott. MICHELE ROSSANO

Prof. ANTONINO DE STEFANO

Prof. LEOPOLDO ELIA

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Dott. ARNALDO MACCARONE

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Ministro per la Marina mercantile, in proprio e per delega del Presidente del Consiglio dei ministri, nei confronti del Pretore di Genova, notificato il 20 dicembre 1979, depositato il 7 gennaio 1980 ed iscritto al n. 1 del registro ordinanze 1980, per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell'ordinanza emessa dal detto Pretore il 25 febbraio 1977, concernente il divieto di pesca e commercializzazione, a partire dalle ore 24 del 26 febbraio 1977, su tutto il territorio nazionale, del novellame di qualunque specie marina.

Vista l'ordinanza n. 123 del 2 ottobre 1979, con la quale questa Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione di cui sopra;

udito nell'udienza pubblica del 4 marzo 1981 il Giudice relatore Livio Paladin;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Ministro per la Marina mercantile e per il Presidente del Consiglio dei ministri;

udito l'avv. Alessandro Pizzorusso, per il Pretore di Genova.

Ritenuto in fatto

  1. - Mediante un ricorso depositato il 13 aprile 1977, il Ministro per la Marina mercantile, in proprio nonchè per delega del Presidente del Consiglio dei ministri, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Pretore di Genova: impugnando l'ordinanza 25 febbraio 1977, con la quale il Pretore ha vietato la pesca e la commercializzazione del novellame di qualunque specie marina su tutto il territorio nazionale, a partire dalle ore 24 del 26 febbraio, ed ha disposto il sequestro del "prodotto eventualmente rinvenuto sul mercato". In effetti, nel ricorso si assume che concorrerebbero in tal caso tutti i requisiti necessari affinchè insorga un conflitto tra poteri dello Stato: sia perchè il Ministro ricorrente - da solo o per delega del Presidente del Consiglio dei ministri - disporrebbe della competenza a dichiarare definitivamente la volontà del potere esecutivo; sia perchè sarebbe indiscutibile la legittimazione passiva di un giudice quale il Pretore di Genova; sia perchè il Pretore avrebbe in sostanza annullato il decreto ministeriale 18 gennaio 1977 (con il quale il Ministro per la Marina mercantile autorizzava la pesca del novellame di sarda in alcuni compartimenti marittimi, quanto al periodo 1 febbraio-31 marzo 1977), in violazione delle norme costituzionali che conferirebbero ai giudici ordinari la sola "affermazione dell'ordinamento nel caso concreto, cioé nei confronti di uno o più soggetti determinati".

    Con ordinanza n. 85 del 1978, sospesa ogni pronuncia sull'ammissibilità del ricorso, la Corte ha quindi acquisito tutti gli atti relativi al procedimento in cui s'era inserita l'ordinanza impugnata, al fine di accertare se esistessero i presupposti di un conflitto risolvibile dalla Corte stessa. Ne è risultato: che il veterinario capo del Comune di Genova, con rapporto informativo del 17 febbraio 1977, aveva prospettato al Pretore alcuni dubbi circa la legittimità del decreto ministeriale 18 gennaio 1977, sostenendo in particolar modo che la deroga relativa alla pesca del "bianchetto" non sarebbe stata intesa a soddisfare le esigenze indicate dall'art. 32 della legge n. 963 del 1965; che il Pretore di Genova, sulla base di tale rapporto, aveva emesso senz'altro l'ordinanza impugnata, disponendone la notificazione "agli Organi preposti al controllo, ai Veterinari dei mercati ittici e alle persone, enti, associazioni che si dedicano alla pesca ed al commercio del novellame"; che carabinieri del NAS di Genova avevano poi sequestrato, in data 31 marzo 1977, trenta chilogrammi di "bianchetto". presso la trattoria Mentana di Genova; e che il Pretore di Genova aveva conseguentemente inviato, in data 18 aprile 1977, comunicazione giudiziaria a Donati Giuseppe ed a Sesta Mentana, per il reato di cui all'art. 15 della legge n. 963 del 1965.

    Con ordinanza n. 123 del 1979, la Corte ha allora statuito - a norma dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953 - l'ammissibilità del ricorso in esame. In quella pronuncia si afferma, infatti, che "esiste la materia di un conflitto", dal momento che il ricorrente invoca una serie di norme costituzionali (artt. 101, 102 e 113), per desumerne che non spetterebbe al potere giudiziario, bensì all'esecutivo, l'emanazione di atti che astrattamente autorizzino o vietino la pesca di determinate specie. Inoltre, vi si ribadisce, circa il Pretore di Genova, il criterio per cui "i singoli organi giurisdizionali esplicando le loro funzioni in situazioni di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono da considerarsi legittimati ... ad essere parti in conflitti di attribuzione" (come già sostenuto nell'ordinanza n. 228 del 1975). Quanto infine alla legittimazione attiva, vi si precisa che nel caso in esame essa spetta al Presidente del Consiglio dei ministri, "previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri"; ma si ammette che tale delibera, non essendovi alcun termine perentorio entro il quale debbano venir proposti i ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, possa anche intervenire in un momento successivo, sanando il vizio del ricorso in questione, a patto di precedere la notificazione di esso.

  2. - Entro il prescritto termine di sessanta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio ha perciò deliberato - in data 27 novembre 1979 - di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad elevare conflitto nei confronti dell'ordinanza 25 febbraio 1977 del Pretore di Genova. Ed il ricorso è stato regolarmente notificato, in data 20 dicembre 1979.

    Costituitosi nel presente giudizio, il Pretore ha per altro dedotto di...

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