Sentenza nº 247 da Constitutional Court (Italy), 25 Luglio 2011
Relatore | Franco Gallo |
Data di Resoluzione | 25 Luglio 2011 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 247
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Alfio FINOCCHIARO Giudice
- Franco GALLO
- Luigi MAZZELLA
- Gaetano SILVESTRI
- Sabino CASSESE
- Giuseppe TESAURO
- Paolo Maria NAPOLITANO
- Giuseppe FRIGO
- Alessandro CRISCUOLO
- Paolo GROSSI
- Giorgio LATTANZI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto del terzo comma dellart. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dellimposta sul valore aggiunto) comma inserito dal comma 25 dellart. 37 del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto allevasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e del comma 26 dellart. 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, nel corso di due giudizi riuniti vertenti tra la ricorrente s.r.l. Dagar e la resistente Agenzia delle entrate, ufficio di Nola, con ordinanza depositata il 29 aprile 2010, iscritta al n. 266 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dellanno 2010.
Visti latto di costituzione della s.r.l. Dagar e latto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nelludienza pubblica del 5 luglio 2011 il Giudice relatore Franco Gallo;
uditi gli avvocati Livia Salvini e Mario Papa per la s.r.l. Dagar nonché lavvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
-
Nel corso di due giudizi riuniti promossi da una società a responsabilità limitata avverso due avvisi di accertamento dellimposta sul valore aggiunto (IVA) riguardanti, rispettivamente, gli anni 2002 e 2003, la Commissione tributaria provinciale di Napoli, con ordinanza depositata il 29 aprile 2010, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97 della Costituzione nonché allart. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), questioni di legittimità dellart. 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dellimposta sul valore aggiunto), quale modificato dal comma 25 dellart. 37 del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto allevasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in vigore dal 4 luglio 2006 [recte: del combinato disposto del terzo comma dellart. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 comma inserito dal comma 25 dellart. 37 del decreto-legge n. 223 del 2006 e del comma 26 dellart. 37 del medesimo decreto-legge n. 223 del 2006].
Il censurato terzo comma del citato art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo in vigore dal 4 luglio 2006, stabilisce che, «In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dellart. 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti [cioè, nel testo applicabile ratione temporis ai due suddetti periodi dimposta in contestazione: in caso di presentazione della dichiarazione, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, aumentato nel caso di richiesta di rimborso delleccedenza dimposta detraibile risultante dalla dichiarazione di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno successivo a quello di notificazione della richiesta di documenti da parte dellufficio e la data di consegna di tali documenti; in caso di omessa presentazione della dichiarazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata] sono raddoppiati relativamente al periodo dimposta in cui è stata commessa la violazione». Inoltre, il comma 26 dellart. 37 del decreto-legge n. 223 del 2006 prevede che «Le disposizioni di cui ai commi 24 [relativo alle imposte sui redditi] e 25 [relativo allIVA] si applicano a decorrere dal periodo dimposta per il quale alla data di entrata in vigore del presente decreto sono ancora pendenti i termini di cui al primo e secondo comma dellart. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 [relativo alle imposte sui redditi] e dellart. 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 [relativo, come visto, allIVA]».
Tali disposizioni sono denunciate, in base a quanto espressamente indicato nel dispositivo dellordinanza di rimessione, nella parte in cui non prevedono che, in presenza delle ipotesi di reato previste dal d.lgs. n. 74 del 2000: 1) la normativa sia applicabile solo alle annualità successive al 2006, anno nel quale sono entrati in vigore i commi 25 e 26 dellart. 37 del decreto-legge n. 223 del 2006; 2) «leventuale denuncia» ai sensi dellart. 331 cod. proc. pen. debba essere presentata anteriormente allo spirare dei termini di cui ai primi due commi dellart. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972.
1.1. Secondo quanto premesso, in punto di fatto, dal giudice rimettente: a) la società aveva richiesto la definizione automatica dellIVA per gli anni pregressi 2001 e 2002, ai sensi dellart. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2003), ed aveva utilizzato negli anni successivi il credito di 146 milioni, risultante dalla dichiarazione, per compensare lIVA a debito relativa ad anticipi su forniture fatturate ad altra società dello stesso gruppo; b) lAgenzia delle entrate aveva apposto un diniego alla suddetta domanda di definizione agevolata dei rapporti tributari, affermando che la dichiarazione di condono non era comprensiva di tutti i periodi di imposta ancora accertabili, come invece richiesto dalla legge; c) la Commissione tributaria provinciale di Napoli, con sentenza n. 185/02/09 del 31 marzo 2009, aveva accolto limpugnazione della società avverso il suddetto diniego di condono; d) lAgenzia delle entrate, con due avvisi notificati il 18 novembre 2008, aveva proceduto allaccertamento dellIVA dovuta dalla società, rispettivamente, per gli anni 2002 e 2003, basandosi su una verifica della Guardia di finanza (delegata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola), la quale, con processo verbale di constatazione del 25 luglio 2008, aveva ritenuto sussistere alcuni reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, perché, da un lato, aveva rilevato, per lanno 2002, che la dichiarazione dellIVA conteneva lindicazione di «operazioni passive fittizie», con conseguente inesistenza del credito tributario dichiarato dalla contribuente, e, dallaltro, aveva contestato, per lanno 2003, le operazioni effettuate dalla stessa contribuente con unaltra società del gruppo al fine di trasferire a questultima una parte dellinesistente credito risultante dalle dichiarazioni; e) la società destinataria degli avvisi di accertamento li aveva impugnati con distinti ricorsi, deducendo, in primo luogo, che il perfezionamento del condono aveva precluso la possibilità, per lAmministrazione finanziaria, di effettuare gli accertamenti di cui agli impugnati avvisi; in secondo luogo, che non era applicabile, a favore dellAmministrazione finanziaria, la proroga biennale dei termini per laccertamento prevista dallart. 10 della legge n. 289 del 2002 in favore dei contribuenti che non si avvalgano delle disposizioni concernenti i condoni previsti dagli articoli da 7 a 9 della stessa legge; in terzo luogo, che il terzo comma dellart. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, se inteso nel senso che consente «la riapertura dei termini di accertamento con riferimento ad annualità ormai cristallizzate e stabilizzate», si pone in contrasto con la Costituzione; in quarto luogo, che gli avvisi erano invalidi anche per ulteriori e subordinati motivi, dettagliatamente specificati nei ricorsi; f) la resistente Agenzia delle entrate aveva obiettato a tali motivi di impugnazione, in primo luogo, che la richiesta di definizione automatica non aveva prodotto effetti, perché non era comprensiva di tutte le annualità dimposta e, pertanto, non precludeva gli accertamenti; in secondo luogo, che la normativa sul raddoppio dei termini di accertamento non violava la Costituzione; in terzo luogo, che gli altri motivi di ricorso non erano fondati; g) i giudizi instaurati con i due ricorsi erano stati riuniti.
1.2. Su tali premesse, il giudice a quo deduce che le disposizioni denunciate violano: a) gli artt. 3 e 24 Cost., nonché lart. 3, ultimo comma, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) in quanto applicativo degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. , perché irragionevolmente prorogano o riaprono, per gli accertamenti delle imposte, termini di decadenza ormai «scaduti», cosí ledendo lesigenza di «certezza dei rapporti giuridici» ed il diritto di difesa dei contribuenti; b) lart. 24 Cost., perché la denuncia penale, se proposta dopo il decorso degli ordinari termini di decadenza, potrebbe intervenire quando il contribuente, ritenendo non piú accertabile il rapporto tributario, non sia piú in possesso delle scritture e dei documenti contabili (che, ai sensi dellart. 22 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è tenuto a conservare fino alla definizione degli accertamenti relativi al corrispondente periodo dimposta); c) lo stesso art. 24 Cost., perché, non prevedendo un «ragionevole» ed «oggettivamente determinato» termine di notificazione dellatto impositivo e consentendo...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA-
Sentenza Nº 26037 della Corte Suprema di Cassazione, 16-12-2016
...penale per i reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000. In particolare, come chiarito anche qui dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 247 del 2011 con riferimento ai primi due commi dell'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, i termini "brevi" ordinari operano in presenza di violazioni ......
-
Ordinanza Nº 16427 della Corte Suprema di Cassazione, 10-06-2021
...reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011 (nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto inoperante il raddoppio ......
-
Ordinanza Nº 15151 della Corte Suprema di Cassazione, 03-06-2019
...reati previsti dal D. Lgs. n. 74 del 2000 e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011 -cfr. Cass. n. 11117/2016, Cass. n. 30092/2017 - . Questa Corte, inoltre, ha di recente precisato, esaminando il tema della portata......
-
Ordinanza Nº 18028 della Corte Suprema di Cassazione, 23-06-2021
...giudiziario della legittimità dell'accertamento circa la sussistenza del reato, riconosciuto anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 247 del 2011, era aggravato dalla mancata allegazione da parte della Agenzia delle Entrate di copia della denuncia di reato inviata alla competente......
-
Sentenza Nº 26037 della Corte Suprema di Cassazione, 16-12-2016
...penale per i reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000. In particolare, come chiarito anche qui dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 247 del 2011 con riferimento ai primi due commi dell'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, i termini "brevi" ordinari operano in presenza di violazioni ......
-
Ordinanza Nº 16427 della Corte Suprema di Cassazione, 10-06-2021
...reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011 (nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto inoperante il raddoppio ......
-
Ordinanza Nº 15151 della Corte Suprema di Cassazione, 03-06-2019
...reati previsti dal D. Lgs. n. 74 del 2000 e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011 -cfr. Cass. n. 11117/2016, Cass. n. 30092/2017 - . Questa Corte, inoltre, ha di recente precisato, esaminando il tema della portata......
-
Ordinanza Nº 18028 della Corte Suprema di Cassazione, 23-06-2021
...giudiziario della legittimità dell'accertamento circa la sussistenza del reato, riconosciuto anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 247 del 2011, era aggravato dalla mancata allegazione da parte della Agenzia delle Entrate di copia della denuncia di reato inviata alla competente......