Ordinanza nº 258 da Constitutional Court (Italy), 15 Luglio 2010

RelatorePaolo Maria Napolitano
Data di Resoluzione15 Luglio 2010
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 258

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

- Alfonso QUARANTA "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Maria Rita SAULLE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

[ELG:PREMESSA]

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 36 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), come modificato dall’art. 9, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), promossi dal Tribunale di Pordenone con ordinanze del 7 febbraio e del 16 ottobre 2008 iscritte ai nn. 308 e 309 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 giugno 2010 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

[ELG:FATTO]

[ELG:DIRITTO]

Ritenuto che il Tribunale di Pordenone in qualità di giudice d’appello, con due ordinanze di identico tenore, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 111, secondo comma, della Costituzione, dell’art. 36 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), come modificato dall’art. 9, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui non consente al pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento pronunciate dal giudice di pace per reati puniti con pena alternativa;

che, in entrambi i casi, il rimettente premette in fatto di dover esaminare l’appello proposto dal Procuratore generale avverso sentenze di «proscioglimento per remissione tacita di querela» emesse dal Giudice di pace di Pordenone nei confronti di due imputati nei confronti dei quali si procedeva, rispettivamente, per lesioni, ingiuria e minacce (artt. 582, 594 e 612 cod. pen.) e...

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