DECRETO LEGISLATIVO 28 agosto 2000, n. 274 - Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468

Coming into Force04 Aprile 2001
Published date06 Ottobre 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/10/06/000G0324/CONSOLIDATED/20181219
Enactment Date28 Agosto 2000
Official Gazette PublicationGU n.234 del 06-10-2000 - Suppl. Ordinario n. 166
Titolo I PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE
Capo I Soggetti, giurisdizione e competenza
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 14 e seguenti della legge 24 novembre 1999, n. 468, che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo concernente la competenza in materia penale del giudice di pace, nonche' il relativo procedimento e l'apparato sanzionatorio dei reati ad esso devoluti, unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie secondo i principi e i criteri direttivi previsti dagli articoli 15, 16 e 17;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 2000;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 21, comma 1, della citata legge 24 novembre 1999, n. 468;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 agosto 2000;

Sulla proposta del Ministro della giustizia; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Organi giudiziari nel procedimento penale davanti al giudice di pace

  1. Svolgono funzioni giudiziarie nel procedimento penale davanti al giudice di pace:

  1. il procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede il giudice di pace;

  2. il giudice di pace.

Art 2.

Principi generali del procedimento davanti al giudice di pace

  1. Nel procedimento davanti al giudice di pace, per tutto cio' che non e' previsto dal presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel codice di procedura penale e nei titoli I e II del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, ad eccezione delle disposizioni relative:

    a) all'incidente probatorio;

    b) all'arresto in flagranza e al fermo di indiziato di delitto;

    c) alle misure cautelari personali;

    d) alla proroga del termine per le indagini;

    e) all'udienza preliminare;

    f) al giudizio abbreviato;

    g) all'applicazione della pena su richiesta;

    h) al giudizio direttissimo;

    i) al giudizio immediato;

    l) al decreto penale di condanna.

  2. Nel corso del procedimento, il giudice di pace deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti.

Art 3.

Assunzione della qualita' di imputato

  1. Nel procedimento davanti al giudice di pace, assume la qualita' di imputato la persona alla quale il reato e' attribuito nella citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria o nel decreto di convocazione delle parti emesso dal giudice di pace.

Art 4.

Competenza per materia

  1. Il giudice di pace e' competente:

    1. per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma

      perseguibili a querela di parte, 590, limitatamente alle

      fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle

      fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi

      con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul

      lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato

      una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una

      malattia di durata superiore a venti giorni, 593, primo e secondo

      comma, 594, 595, primo e secondo comma, 612, primo comma, 626,

      627, 631, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis,

      632, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 633,

      primo comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo

      639-bis, 635, primo comma, 636, salvo che ricorra l'ipotesi di cui

      all'articolo 639-bis, 637, 638, primo comma, 639 e 647 del codice

      penale;

    2. per le contravvenzioni previste dagli articoli 689, 690, 691, 726, primo comma, e 731 del codice penale.

  2. Il giudice di pace e' altresi' competente per i delitti,

    consumati o tentati, e per le contravvenzioni previsti dalle

    seguenti disposizioni:

    1. articoli 25 e 62, terzo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante "Testo unico in materia di sicurezza";

    2. articoli 1094, 1096 e 1119 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante "Approvazione del testo definitivo del codice della

      navigazione";

    3. articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, recante "Approvazione del testo organico delle norme

      sulla disciplina dei rifugi alpini";

    4. articoli 102 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante "Testo unico delle leggi per

      l'elezione della Camera dei deputati";

    5. articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante "Testo unico delle leggi per la composizione

      e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali";

    6. articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329, recante "Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili";

    7. articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362, recante "Norme di riordino del settore farmaceutico";

    8. articolo 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa

      legislativa del popolo";

    9. articoli 3, terzo e quarto comma, 46, quarto comma e 65, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,

    10. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e

      regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di

      trasporto";

    11. articoli 18 e 20 della legge 2 agosto 1982, n. 528, recante "Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del

      lotto";

    12. articolo 17, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, recante "Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue

      umano ed ai suoi componenti e per la produzione di

      plasmaderivati";

    13. articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, recante "Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n.

      90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a norma

      dell'articolo 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428";

    14. articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, recante "Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa

      al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri

      concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'articolo 54

      della legge 29 dicembre 1990, n. 428";

    15. articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante "Attuazione della direttiva n. 84/450/CEE in materia

      di pubblicita' ingannevole";

    16. articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5, e 189, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice

      della strada"; r) articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.

      507, recante "Attuazione della direttiva n. 90/385/CEE concernente

      il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative

      ai dispositivi medici impiantabili attivi"; s) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.

      46, recante "Attuazione della direttiva n. 90/385/CEE concernente

      i dispositivi medici".

  3. La competenza per i reati di cui ai commi 1 e 2 e' tuttavia del tribunale se ricorre una o piu' delle circostanze previste dagli articoli 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

  4. Rimane ferma la competenza del tribunale per i minorenni.

Art 4.

Competenza per materia

  1. Il giudice di pace e' competente:

    1. per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma

      perseguibili a querela di parte, 590, limitatamente alle

      fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle

      fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi

      con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul

      lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato

      una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una

      malattia di durata superiore a venti giorni, 593, primo e secondo

      comma, 594, 595, primo e secondo comma, 612, primo comma, 626,

      627, 631, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis,

      632, salvo che ricorra l'ipotesi di cui...

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