articoli 25 e 62, terzo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante "Testo unico in materia di sicurezza";
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articoli 1094, 1096 e 1119 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante "Approvazione del testo definitivo del codice della
navigazione";
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articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, recante "Approvazione del testo organico delle norme
sulla disciplina dei rifugi alpini";
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articoli 102 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante "Testo unico delle leggi per
l'elezione della Camera dei deputati";
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articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante "Testo unico delle leggi per la composizione
e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali";
articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329, recante "Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili";
articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362, recante "Norme di riordino del settore farmaceutico";
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articolo 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa
legislativa del popolo";
articoli 3, terzo e quarto comma, 46, quarto comma e 65, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
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753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e
regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di
trasporto";
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articoli 18 e 20 della legge 2 agosto 1982, n. 528, recante "Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del
lotto";
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articolo 17, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, recante "Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue
umano ed ai suoi componenti e per la produzione di
plasmaderivati";
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articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, recante "Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n.
90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a norma
dell'articolo 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428";
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articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, recante "Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa
al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'articolo 54
della legge 29 dicembre 1990, n. 428";
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articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante "Attuazione della direttiva n. 84/450/CEE in materia
di pubblicita' ingannevole";
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articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5, e 189, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice
della strada"; r) articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.
507, recante "Attuazione della direttiva n. 90/385/CEE concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
ai dispositivi medici impiantabili attivi"; s) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.
46, recante "Attuazione della direttiva n. 90/385/CEE concernente
i dispositivi medici".