LEGGE 24 novembre 1999, n. 468 - Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale

Coming into Force30 Dicembre 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/12/15/099G0547/CONSOLIDATED/20010403
Published date15 Dicembre 1999
Enactment Date24 Novembre 1999
Official Gazette PublicationGU n.293 del 15-12-1999
Capo I MODIFICHE ALLA LEGGE 21 NOVEMBRE 1991, N 374

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

(Ammissione al tirocinio) 1. L'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - (Ammissione al tirocinio) _ 1. Il presidente della corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace ovvero al verificarsi della vacanza, richiede ai sindaci dei comuni interessati di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicita' ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro sessanta giorni, di una domanda nella quale dovranno essere indicati i requisiti posseduti e dovra' essere dichiarata l'insussistenza delle cause di incompatibilita' previste dalla legge. 2. Il presidente della corte d'appello trasmette le domande pervenute al consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario, integrato da cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte d'appello, formula le motivate proposte di ammissione al tirocinio sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti. 3. Le domande degli interessati e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmesse dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura. 4. Il Consiglio superiore della magistratura delibera l'ammissione al tirocinio di cui all'articolo 4-bis per un numero di interessati non superiore al doppio del numero di magistrati da nominare".

Avvertenza: Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui' trascritti.

Art 2.

(Tirocinio e nomina) 1. Dopo l'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e' inserito il seguente: "Art. 4-bis. - (Tirocinio e nomina) _ 1. I magistrati onorari chiamati a ricoprire l'ufficio del giudice di pace sono nominati, all'esito del periodo di tirocinio e del giudizio di idoneita' di cui al comma 7, con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. 2. Gli ammessi al tirocinio, che siano stati dichiarati idonei al termine del tirocinio medesimo ma non siano stati nominati magistrati onorari presso le sedi messe a concorso, possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi vacanti. 3. Il tirocinio per la nomina a giudice di pace ha durata di sei mesi e viene svolto sotto la direzione di un magistrato affidatario, il quale cura che il tirocinante svolga la pratica in materia civile ed in materia penale presso gli uffici del tribunale ovvero presso gli uffici di un giudice di pace particolarmente esperto. Il tirocinio viene svolto nell'ambito del tribunale scelto come sede dal tirocinante. 4. Il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, organizza e coordina il tirocinio attuando le direttive del Consiglio superiore della magistratura, nominando i magistrati affidatari tra coloro che svolgono funzioni di giudice di tribunale ed organizzando piu' corsi teorico-pratici ai sensi dell'articolo 6. I corsi sono volti anche alla acquisizione di conoscenze e di tecniche finalizzate all'obiettivo della conciliazione tra le parti. 5. Il magistrato affidatario cura che l'ammesso al tirocinio assista a tutte le attivita' giudiziarie, compresa la partecipazione alle camere di consiglio, affidandogli la redazione di minute dei provvedimenti. 6. Al termine del periodo di affidamento, il magistrato affidatario redige una relazione sul tirocinio compiuto. 7. Al termine del periodo di tirocinio, il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, formula un giudizio di idoneita' e propone una graduatoria degli idonei alla nomina a giudice di pace, sulla base delle relazioni dei magistrati affidatari e dei risultati della partecipazione ai corsi. 8. Ai partecipanti al tirocinio e' corrisposta un'indennita' pari a lire cinquantamila per ogni giorno di effettiva partecipazione al tirocinio ed e' altresi' assicurato il rimborso delle spese relativamente alla partecipazione ai corsi teorico-pratici. 9. Il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio entro trenta giorni dalla data di nomina".

Art 3.

(Requisiti per la nomina) 1. L'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 5. - (Requisiti per la nomina) _ 1. Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano; b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici; c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; d) avere conseguito la laurea in giurisprudenza; e) avere idoneita' fisica e psichica; f) avere eta' non inferiore a 30 anni e non superiore a 70 anni; g) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attivita' lavorativa dipendente, pubblica o privata; h) avere superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense. 2. Il requisito di cui alla lettera h) del comma 1 non e' richiesto per coloro che hanno esercitato: a) funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio; b) funzioni notarili; c) insegnamento di materie giuridiche nelle universita; d) funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie. 3. Accertati i requisiti di cui ai commi 1 e 2, la nomina deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale, le funzioni di magistrato onorario. 4. In caso di nomina condizionata alla cessazione della attivita', questa deve avvenire, a pena di decadenza, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro trenta giorni dalla data della nomina".

Art 4.

(Corsi per i giudici di pace) 1. All'articolo 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: "puo' organizzare" sono sostituite dalla seguente: "organizza"; b) il comma 5-bis e' abrogato.

Art 5.

(Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace) 1. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace)". 2. Nell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, al comma 1-bis le parole: "lettera e)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera f)". 3. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: "2-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis, alla scadenza del primo quadriennio il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, nonche' da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, esprime un giudizio di idoneita' del giudice di pace a svolgere le funzioni per il successivo quadriennio. Tale giudizio costituisce requisito necessario per la conferma e viene espresso sulla base dell'esame a campione delle sentenze e dei verbali di udienza redatti dal giudice onorario oltre che della quantita' statistica del lavoro svolto. 2-ter. La conferma viene disposta con decreto del Ministro della giustizia...

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