Sentenza nº 255 da Constitutional Court (Italy), 04 Luglio 2006

RelatoreAlfio Finocchiaro
Data di Resoluzione04 Luglio 2006
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 255

ANNO 2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

- Annibale††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MARINI†††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Franco††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Giovanni Maria††††††††††††††††††††††††††††† FLICK†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Francesco†††††††††††††††††††††††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††† ††††††††††† †††† "

- Ugo††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Romano††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† VACCARELLA†††††††††††††††††††† †††† "

- Paolo††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††† †††† "

- Alfio††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††† †††† "

- Alfonso†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††† †††† "

- Franco††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Luigi††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Gaetano††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Sabino††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† CASSESE††††††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Maria Rita†††††††††††††††††††††††††††††††††††† SAULLE†††††††††††††††††††††††††††††††† †††† "

- Giuseppe†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† TESAURO†††††††††††††††††††††††††††† †††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 1, comma 1, della legge 1∞ agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dellíesecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), promosso con ordinanza del 28 settembre 2005 dal Magistrato di sorveglianza di Venezia, iscritta al n. 581 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dellíanno 2005.

Visto líatto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2006 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Con ordinanza del 28 settembre 2005 il Magistrato di sorveglianza di Venezia ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 1, comma 1, della legge 1∞ agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dellíesecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), in riferimento agli articoli 3, 27, terzo comma, 79, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede come automatica ed obbligatoria la concessione della sospensione condizionata dellíesecuzione della pena, non consentendo al giudice di sorveglianza alcuna valutazione di merito, pur essendo norma compresa in una legge non approvata secondo le modalit‡ prescritte dalla Costituzione per líemanazione di un provvedimento di indulto.

    Riferisce il rimettente che, nel procedimento sullíistanza di sospensione condizionata dellíesecuzione della pena presentata da Michele Minuzzo, sussistono tutti i requisiti di legittimit‡ previsti dallíart. 1 della legge n. 207 del 2003 e che la norma Ë applicabile al condannato, che risultava trovarsi, al momento dellíentrata in vigore della legge, nelle condizioni previste dallíart. 7 per essere ammesso al beneficio.

    Líodierno istante, con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia, Ë stato ammesso al beneficio della semilibert‡.

    Con successiva ordinanza, lo stesso Tribunale ha revocato la semilibert‡, per avere il condannato pi˘ volte violato le prescrizioni del programma di trattamento, dimostrando in tal modo ´il mancato raggiungimento di quel grado minimo di maturit‡ che Ë indispensabile possedere per la corretta fruizione di una misura alternativaª, nonchÈ rendendo palese ´la propria inidoneit‡ alla prosecuzione del trattamentoª. Líintervenuta revoca di una misura alternativa comporta la soggezione del condannato alle preclusioni stabilite dallíart. 58-quater, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sullíordinamento penitenziario e sullíesecuzione delle misure privative e limitative della libert‡), ovverosia líimpossibilit‡ di accedere per un periodo minimo di tre anni ad altre misure alternative, nonchÈ ai benefici penitenziari dei permessi premio e dellíammissione al lavoro allíesterno.

    Secondo il rimettente, perÚ, il fallimento del trattamento extramurario non puÚ in alcun modo essere valorizzato ai fini della decisione sullíodierna istanza.

    Non Ë, infatti, applicabile al beneficio oggi richiesto la menzionata preclusione, in quanto la legge istitutiva del cosiddetto ìindultinoî ha espressamente richiamato le norme dellíordinamento penitenziario che ha inteso estendere al nuovo beneficio, mentre non ha richiamato la norma di cui allíart. 58-quater, secondo comma, della legge n. 354 del 1975, che non puÚ essere estesa in via interpretativa, trattandosi di norma di stretta interpretazione in quanto sfavorevole al reo.

    Prima della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2005, la giurisprudenza di legittimit‡ considerava la norma di cui allíart. 1, comma 3, lettera d), della legge n. 207 del 2003 il fondamento normativo dellíefficacia preclusiva dellíintervenuta revoca di una misura alternativa ai fini della concessione della sospensione condizionata dellíesecuzione della pena.

    Dopo la declaratoria di illegittimit‡ della predetta norma Ë venuto meno il fondamento normativo dellíorientamento prevalente e, pertanto, líintervenuta revoca di una misura alternativa non puÚ pi˘ essere considerata causa di inammissibilit‡ dellíistanza di sospensione condizionata dellíesecuzione della pena.

    Nel procedimento a quo, la recentissima revoca e líaccertata inidoneit‡ al trattamento extramurario, oltre a non integrare un presupposto ostativo, non possono neppure essere tenute in considerazione ai fini del rigetto dellíistanza, non essendo demandata al giudice di sorveglianza alcuna valutazione di merito dallíart. 1 della legge n. 207 del 2003, che prevede líobbligatoria concessione del beneficio ove sussistano i requisiti di legittimit‡ ivi previsti, in quanto la formulazione della norma, che testualmente dispone: ´Ë sospesa per la parte residua la pena ...ª, anzichÈ ´puÚ essere sospesaª, non lascia dubbi.

    Ritiene il rimettente che la disposizione attribuisce al sistema una connotazione estremamente criticabile, e che, pertanto, debba essere sollevata díufficio questione di legittimit‡ costituzionale della norma, per contrasto con gli artt. 3, 27, terzo comma, 79, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione, ravvisandosene la rilevanza e la non manifesta infondatezza.

    La questione Ë rilevante, ai fini della pronuncia del giudice a quo...

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