n. 193 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 marzo 2013 -

IL TRIBUNALE Il giudice, udite le parti all'udienza camerale del 15 marzo 2013, sciogliendo la riserva ivi formulata;

Letti gli atti del procedimento penale di esecuzione n. 69/12 nei confronti di Massaro Clemente, condannato con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Sezione Distaccata di Marcianise emessa in data 23 novembre 2010 e passata in giudicato il 22 aprile 2011 alla pena di mesi sei di reclusione ed euro trecento di multa per il reato di cui agli articoli 110, 624 e 625 n. 2 e 8 cod. pen. perche', come da contestazione del pubblico ministero, in concorso con altra persona, si impossessava di tre cavalli di proprieta' di Di Caprio Fabio, Di Caprio Amedeo e Di Caprio Mariano, introducendosi nell'allevamento di loro proprieta', con le aggravanti di aver commesso il fatto con violenza sulle cose, avendo danneggiato e tagliato la rete di recinzione dell'allevamento e di aver commesso il fatto su tre capi di bestiame equino;

Visti l'ordine carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 26 novembre 2012, in esecuzione della predetta sentenza di condanna e con riferimento alla pena residua da espiare di mesi cinque e gironi ventotto di reclusione ed euro trecento di multa, nonche', il certificato dello stato di esecuzione da cui emerge che l'ordine di carcerazione emesso non e' stato spedito, in attesa della decisione del giudice di esecuzione sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale;

Vista l'eccezione di incostituzionalita' sollevata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere della disposizione di cui all'art. 656, comma nono, lett, a) del codice di procedura penale, come modificata dall'art. 2, lett. m) del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008 n. 125 nella parte in cui prevede «624, quando ricorrono due o piu' circostanze tra quelle indicate dall'art. 625 c.p.», per contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione;

Osserva Il decreto-legge n. 92 del 23 maggio 2008 ha introdotto misure urgenti in materia di sicurezza pubblica apportando all'art. 2 modifiche al codice di procedura penale. Il preambolo di tale atto con forza di legge cosi recita: «Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre disposizioni volte ad apprestare un quadro normativo piu' efficiente per contrastare fenomeni di illegalita' diffusa collegati all'immigrazione illegale e alla criminalita' organizzata, nonche' norme dirette a tutelare la sicurezza della circolazione stradale in relazione all'incremento degli incidenti stradali e delle relative vittime». Alla disposizione di cui all'art. 2 lett. m) del predetto decreto-legge e' sancito che «all'art. 656, comma 9, lettera a), dopo le parole: «della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonche' di cui agli articoli 423-bis, 600-bis, 624-bis, e 628 del codice penale». Tale normativa con legge n. 125 del 24 luglio 2008 ha subito modifiche in sede di conversione: «alla lettera m), le parole: "nonche' di cui agli articoli 423-bis, 600-bis, 624-bis, e 628 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "nonche' di cui agli articoli 423-bis, 624, quando ricorrono due o piu' circostanze tra quelle indicate dall'art. 625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice"». Con questo nuovo assetto normativo per tali fattispecie penali, e per quello che rileva nel caso di specie per il reato di furto pluriaggravato, come gia' previsto per le fattispecie di cui all'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario, non puo' essere disposta la sospensione dell'ordine di carcerazione, istituto sancito dall'art. 656, comma quinto, c.p.p., per l'esecuzione di pene detentive, anche se costituenti residuo di maggiore pena, non superiori a tre anni, con la conseguenza che la pena deve essere espiata in regime di detenzione carceraria e che le misure alternative alla stessa possono essere richieste solo dopo l'ingresso in carcere del condannato. E' stata, dunque, inserita la fattispecie del furto pluriaggravato in quelle che l'ordinamento considera, con una presunzione iuris et de iure, espressive di una maggiore capacita' a delinquere e come tali non meritevoli di poter godere in via immediata, con precedente sospensione dell'ordine di carcerazione, dei benefici previsti dalla legge n. 663 del 1986 e successive modifiche. A parere di questo giudice tale normativa si presenta in contrasto con i principi di cui agli articoli 3 e 27 della Costituzione e genera, altresi', dei dubbi di legittimita' costituzionale in ragione della sua introduzione attraverso legge di conversione in modifica delle originarie...

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