LEGGE 10 ottobre 1986, n. 663 - Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'

Coming into Force31 Ottobre 1986
Enactment Date10 Ottobre 1986
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1986/10/16/086U0663/ORIGINAL
Published date16 Ottobre 1986
Official Gazette PublicationGU n.241 del 16-10-1986 - Suppl. Ordinario n. 95
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Dopo l'articolo 14 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito il seguente:

    "ART. 14-bis. - (Regime di sorveglianza particolare). - 1. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche piu' volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi, i condannati, gli internati e gli imputati:

    1. che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti;

    2. che con la violenza o minaccia impediscono le attivita' degli altri detenuti o internati;

    3. che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti.

  2. Il regime di cui al precedente comma 1 e' disposto con provvedimento motivato dell'amministrazione penitenziaria previo parere del consiglio di disciplina, integrato da due degli esperti previsti dal quarto comma dell'articolo 80.

  3. Nei confronti degli imputati il regime di sorveglianza particolare e' disposto sentita anche l'autorita' giudiziaria che procede.

  4. In caso di necessita' ed urgenza l'amministrazione puo' disporre in via provvisoria la sorveglianza particolare prima dei pareri prescritti, che comunque devono essere acquisiti entro dieci giorni dalla data del provvedimento. Scaduto tale termine l'amministrazione, acquisiti i pareri prescritti, decide in via definitiva entro dieci giorni decorsi i quali, senza che sia intervenuta la decisione, il provvedimento provvisorio decade.

  5. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare, fin dal momento del loro ingresso in istituto, i condannati, gli internati e gli imputati, sulla base di precedenti comportamenti penitenziari o di altri concreti comportamenti tenuti, indipendentemente dalla natura dell'imputazione, nello stato di liberta'.

    L'autorita' giudiziaria segnala gli eventuali elementi a sua conoscenza all'amministrazione penitenziaria che decide sull'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

  6. Il provvedimento che dispone il regime di cui al presente articolo e' comunicato immediatamente al magistrato di sorveglianza ai fini dell'esercizio del suo potere di vigilanza".

Art 2.
  1. Dopo l'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dal precedente articolo 1 della presente legge, e' inserito il seguente:

    "ART. 14-ter. - (Reclamo). - 1. Avverso il provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare puo' essere proposto dall'interessato reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.

  2. Il tribunale di sorveglianza provvede con ordinanza in camera di consiglio entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo.

  3. Il procedimento si svolge con la partecipazione del difensore e del pubblico ministero. L'interessato e l'amministrazione penitenziaria possono presentare memorie.

  4. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni del capo II-bis del titolo II".

Art 3.
  1. Dopo l'articolo 14-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dal precedente articolo 2 della presente legge, e' inserito il seguente:

    "ART. 14-quater. - (Contenuti del regime di sorveglianza particolare). - 1. Il regime di sorveglianza particolare comporta le restrizioni strettamente necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, all'esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati e alle regole di trattamento previste dall'ordinamento penitenziario.

  2. L'amministrazione penitenziaria puo' adottare il visto di controllo sulla corrispondenza, previa autorizzazione motivata dell'autorita' giudiziaria competente.

  3. Le restrizioni di cui ai commi precedenti sono motivatamente stabilite nel provvedimento che dispone il regime di sorveglianza particolare.

  4. In ogni caso le restrizioni non possono riguardare: l'igiene e le esigenze della salute; il vitto; il vestiario ed il corredo; il possesso, l'acquisto e la ricezione di generi ed oggetti permessi dal regolamento interno, nei limiti in cui cio' non comporta pericolo per la sicurezza; la lettura di libri e periodici; le pratiche di culto; l'uso di apparecchi radio del tipo consentito; la permanenza all'aperto per almeno due ore al giorno salvo quanto disposto dall'articolo 10; i colloqui con i difensori, nonche' quelli con il coniuge, il convivente, i figli, i genitori, i fratelli.

  5. Se il regime di sorveglianza particolare non e' attuabile nell'istituto ove il detenuto o l'internato si trova, l'amministrazione penitenziaria puo' disporre, con provvedimento motivato, il trasferimento in altro istituto idoneo, con il minimo pregiudizio possibile per la difesa e per i familiari, dandone immediato avviso al magistrato di sorveglianza. Questi riferisce al Ministro in ordine ad eventuali casi di infondatezza dei motivi posti a base del trasferimento".

Art 4.
  1. L'ottavo comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificato dall'articolo 2 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, e' sostituito dal seguente:

"Per gli imputati i permessi di colloquio fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, la sottoposizione al visto di controllo sulla corrispondenza e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza dell'autorita' giudiziaria, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado i permessi di colloquio sono di competenza del direttore dell'istituto".

Art 5.
  1. Il sesto comma dell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' sostituito dai seguenti:

"Ai fini dell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto dei loro desideri ed attitudini nonche' delle condizioni economiche della famiglia.

Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato e di quelle di contabilita' speciale, possono, previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona in cui e' situato l'istituto".

Art 6.
  1. L'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' sostituito dal seguente:

    "ART. 21. - (Lavoro all'esterno). - 1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15.

  2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente autorita' giudiziaria.

  3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato e' assegnato, la quale puo' avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale.

  4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza".

Art 7.
  1. L'articolo 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' sostituito dal seguente:

    "ART. 22. - (Determinazione delle mercedi). - 1. Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantita' e qualita' del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine e' costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative sul piano nazionale.

  2. L'ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena funge da segretario della commissione.

  3. La medesima commissione stabilisce il trattamento economico dei tirocinanti.

  4. La commissione stabilisce, altresi', il numero massimo di ore di permesso di assenza dal lavoro retribuite e le condizioni e modalita' di fruizione delle stesse da parte dei detenuti e degli internati addetti alle lavorazioni, interne o esterne, o ai servizi di istituto, i quali frequentino i corsi della scuola d'obbligo o delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, o i corsi di addestramento professionale, ove tali corsi si svolgano, negli istituti penitenziari, durante l'orario di lavoro ordinario".

Art 8.
  1. Nel quarto comma dell'articolo 26 della legge 26 luglio 1975, n. 354, la parola: "facolta'" e' sostituita con la seguente: "diritto".

Art 9.
  1. Dopo l'articolo 30-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'articolo 2 della legge 20 luglio 1977, n. 450, e' inserito il seguente:

    "ART. 30-ter. - (Permessi premio). - 1. Ai condannati che...

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