LEGGE 1 agosto 2003, n. 207 - Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni

Coming into Force22 Agosto 2003
Enactment Date01 Agosto 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/08/07/003G0241/CONSOLIDATED/20060712
Published date07 Agosto 2003
Official Gazette PublicationGU n.182 del 07-08-2003
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

(Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva)

  1. Nei confronti del condannato che ha scontato almeno la meta' della pena detentiva e' sospesa per la parte residua la pena nel limite di due anni, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3.

  2. La sospensione dell'esecuzione della pena puo' essere disposta una sola volta, tenendo conto della pena determinata ai sensi dell'articolo 663 del codice di procedura penale, decurtata della parte di pena per la quale e' stato concesso il beneficio della liberazione anticipata ai sensi dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

  3. La sospensione non si applica:

  1. quando la pena e' conseguente alla condanna per i reati indicati dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale nonche' dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

  2. nei confronti di chi sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

  3. nei confronti di chi sia stato sottoposto al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;

  4. quando la persona condannata e' stata ammessa alle misure alternative alla detenzione;

  5. quando vi sia stata rinuncia dell'interessato.

Art 1.

Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva

  1. Nei confronti del condannato che ha scontato almeno la meta' della pena detentiva e' sospesa per la parte residua la pena nel limite di due anni, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3.

  2. La sospensione dell'esecuzione della pena puo' essere disposta una sola volta, tenendo conto della pena determinata ai sensi dell'articolo 663 del codice di procedura penale, decurtata della parte di pena per la quale e' stato concesso il beneficio della liberazione anticipata ai sensi dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

  3. La sospensione non si applica:

  1. quando la pena e' conseguente alla condanna per i reati indicati dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale nonche' dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

  2. nei confronti di chi sia stato...

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