Sentenza nº 24 da Constitutional Court (Italy), 20 Gennaio 2004

RelatoreFrancesco Amirante
Data di Resoluzione20 Gennaio 2004
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 24

ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-††††† Riccardo†††††††††††††††††††††††††† CHIEPPA†††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

-††††† Gustavo††††††††††††††††††††††††††† ZAGREBELSKY††††††††††††††††††††† Giudice

-††††† Valerio†††††††††††††††††††††††††††† ONIDA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Carlo††††††††††††††††††††††††††††††† MEZZANOTTE†††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Fernanda††††††††††††††††††††††††† CONTRI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Guido†††††††††††††††††††††††††††††† NEPPI MODONA††††††††††††††††††††††† "

-††††† Piero Alberto††††††††††††††††††† CAPOTOSTI†††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Annibale†††††††††††††††††††††††††† MARINI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Franco††††††††††††††††††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Giovanni Maria†††††††††††††††† FLICK†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Francesco†††††††††††††††††††††††† AMIRANTE††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Ugo††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Romano††††††††††††††††††††††††††† VACCARELLA†††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Paolo††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††††††††††† "

-††††† Alfio†††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO†††††††††††††††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 1, comma 2, in relazione al comma 1, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per líattuazione dellíart. 68 della Costituzione nonchÈ in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), promosso con ordinanza del 30 giugno 2003 dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Silvio Berlusconi iscritta al n. 633 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dellíanno 2003.

Visti gli atti di costituzione di Silvio Berlusconi e della CIR spa nonchÈ líatto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nellíudienza pubblica del 9 dicembre 2003 il Giudice relatore Francesco Amirante;

uditi gli avvocati Gaetano Pecorella e NiccolÚ Ghedini per Silvio Berlusconi, Giuliano Pisapia, Alessandro Pace e Roberto Mastroianni per la CIR spa e líavvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. ó Nel corso di un processo penale in cui Ë imputato líon. Silvio Berlusconi, attuale Presidente del Consiglio dei ministri, il Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 101, 112, 68, 90, 96, 24, 111 e 117 della Costituzione, dellíart. 1, comma 2, in relazione al comma 1, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per líattuazione dellíart. 68 della Costituzione nonchÈ in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato).

    Osserva innanzitutto il giudice a quo che la questione Ë rilevante perchÈ, imponendo la norma impugnata la sospensione del processo penale in corso a carico del Presidente del Consiglio, il Tribunale Ë tenuto ad applicare tale norma e, in caso di dubbio sulla legittimit‡ costituzionale della medesima, a sollevare questione davanti a questa Corte.

    CiÚ posto, il Tribunale rileva che occorre occuparsi sia della previsione generale del comma 1 sia di quella specifica del comma 2, allo scopo di valutare la natura della norma impugnata. A tal proposito, il Collegio afferma che la sospensione in esame non ha nulla a che vedere con le altre ipotesi di sospensione del processo penale previste nel nostro ordinamento (normalmente riferibili a situazioni oggettive di carattere endoprocessuale) che, anche nel caso in cui implichino qualit‡ personali dellíimputato (art. 71 cod.proc.pen.), hanno riguardo ad una situazione obiettiva di incapacit‡ del medesimo a stare in giudizio tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento. NÈ, díaltra parte, possono ravvisarsi analogie tra la norma impugnata e il regime derogatorio dellíassunzione della prova testimoniale dettato dallíart. 205 cod.proc.pen a favore dei soggetti cui si riferisce líart. 1 della legge n. 140 del 2003, poichÈ la suddetta norma del codice di rito si limita a stabilire un contemperamento degli interessi in gioco, ma non sottrae i soggetti da essa contemplati ai doveri comuni a tutti gli altri cittadini rispetto allíesercizio della funzione giurisdizionale. La disposizione impugnata, invece, collegando la non sottoposizione a processo penale e la connessa sospensione dei processi penali in corso allíassunzione ed alla durata della carica o della funzione, configura una ipotesi di non processabilit‡ che non ha nulla a che vedere con cause e motivazioni endoprocessuali e che si atteggia, quindi, come una prerogativa in favore dei soggetti chiamati a ricoprire le cinque pi˘ alte cariche dello Stato. PoichÈ tale beneficio incide sullíesercizio dellíazione penale ñ che Ë da intendere non solo come esplicazione di attivit‡ di indagine o formulazione di uníaccusa, bensÏ anche come possibilit‡ di vagliare nel contraddittorio processuale la fondatezza dellíipotesi accusatoria davanti ad un giudice terzo ed imparziale ñ il giudice remittente ravvisa innanzitutto una violazione del principio di eguaglianza di cui allíart. 3 Cost. e dellíart. 112 della Costituzione.

    NÈ va omesso di considerare che il principio di eguaglianza rientra tra i principi fondanti della Carta costituzionale, derogabile solo dalla stessa Costituzione o con modifiche costituzionali adottate ai sensi dellíart. 138 Cost., come risulta confermato dal fatto che tutte le prerogative riguardanti cariche o funzioni costituzionali sono regolate da fonti di tale rango (artt. 90, 96 e 68 Cost. ed art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, che ha esteso ai giudici costituzionali le immunit‡ accordate ai parlamentari dallíart. 68, secondo comma, Cost., nel testo allora vigente). Conseguentemente, da questo punto di vista, líimpugnato art. 1, comma 2, della legge n. 140 del 2003, in riferimento al comma 1 della stessa disposizione, si porrebbe in contrasto con líart. 3 Cost. in relazione agli artt. 101 e 112 Cost. NÈ, ad avviso del Tribunale di Milano, Ë utilmente richiamabile, sotto il profilo della non necessit‡ di una legge costituzionale per introdurre la prerogativa in questione, líart. 5 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, riguardante i componenti del Consiglio superiore della magistratura. Tale norma infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dellíimputato, non ha creato alcuna forma di immunit‡, ma ñ come precisato da questa Corte nella sentenza n. 148 del 1983 ñ ha solo previsto una speciale causa di non punibilit‡, rigorosamente circoscritta ´alle manifestazioni di pensiero funzionali allíesercizio dei poteri-doveri costituzionalmente spettanti ai componenti il Consiglio superioreª, la quale, da un lato, non Ë assimilabile alle immunit‡ e prerogative previste dalla Costituzione e, dallíaltro, ha un ambito di operativit‡ che Ë diverso rispetto a quello delle scriminanti di diritto penale comune e che risulta ´frutto di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali in giocoª. La norma impugnata, invece, non ha creato una scriminante speciale (di per sÈ compatibile con líesercizio della giurisdizione), ma una causa di ìnon processabilit‡î o di sospensione dei processi in corso che, inevitabilmente, si pone in conflitto col carattere di obbligatoriet‡ dellíazione penale.

    Prosegue poi il Tribunale ravvisando un palese contrasto tra la norma impugnata e gli artt. 3, 68, 90 e 96 della Costituzione.

    Líart. 1 della legge n. 140 del 2003, infatti, fa salva líapplicazione degli artt. 90 e 96 della Costituzione, con ciÚ indirettamente confermando di voler istituire una prerogativa ulteriore rispetto a quelle ivi previste, per di pi˘ priva di ogni collegamento funzionale con la carica rivestita e senza un limite temporale preciso e determinato. Nel disegno fissato dagli artt. 68, 90 e 96 Cost., invece, le speciali forme di immunit‡ e le particolari condizioni di procedibilit‡ ivi regolate risultano strettamente connesse con líesercizio delle funzioni di parlamentare, di Presidente del Consiglio, di Ministro e di Presidente della Repubblica, mentre la norma in questione non ha alcun collegamento con la funzione, imponendo, come si Ë detto, la sospensione di tutti i processi penali, per qualsiasi tipo di reato ed anche in riferimento a fatti antecedenti líassunzione della carica. Díaltra parte pare in sÈ irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa dellíimputato e dellíart. 111 Cost., che, in particolare, il Presidente del Consiglio dei ministri possa essere sottoposto a giudizio, previa autorizzazione della Camera di appartenenza, per i reati funzionali e non possa ñ a tempo indeterminato e irrinunciabilmente ñ esserlo per i reati comuni.

    Il giudice remittente, poi, passa ad analizzare ñ con riguardo alla tutela dei diritti della parte offesa costituitasi parte civile nel procedimento penale sospeso ñ ulteriori motivi di censura in riferimento agli artt. 24, 111 e 117 Cost., questíultimo in rapporto con líart. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dellíuomo e delle libert‡ fondamentali, resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848. Da tale ultimo parametro, in particolare, si evince, alla luce della† giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che la possibilit‡ concreta di accedere agli organi di giustizia Ë da considerare fondamentale per líeffettiva tutela dei diritti, sicchÈ ´uno Stato non puÚ, senza riserve o senza il controllo degli organi della Convenzione, sottrarre dalla competenza dei tribunali tutta una serie di azioni civili o esonerare da responsabilit‡ delle categorie di personeª, ancorchÈ possano giustificarsi prerogative nei confronti dei parlamentari.

    Ma la...

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