LEGGE 3 gennaio 1981, n. 1 - Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

Coming into Force20 Gennaio 1981
Published date05 Gennaio 1981
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1981/01/05/081U0001/CONSOLIDATED/19910102
Enactment Date03 Gennaio 1981
Official Gazette PublicationGU n.3 del 05-01-1981
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, e' sostituito dal seguente:

"Articolo 4 - (Composizione della sezione disciplinare). - La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati e' attribuita ad una sezione disciplinare, composta di nove componenti effettivi e di sei supplenti.

I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione, due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente, due magistrati di Corte di cassazione, di cui uno dichiarato idoneo all'esercizio di funzioni direttive superiori, un magistrato di corte di appello, due magistrati di tribunale e un altro magistrato scelto tra le varie categorie.

I componenti supplenti sono: due magistrati di Corte di cassazione, di cui uno dichiarato idoneo all'esercizio delle funzioni direttive superiori, un magistrato di corte di appello, un magistrato di tribunale e due componenti eletti dal Parlamento.

Il vicepresidente del Consiglio superiore e' componente di diritto; gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio superiore tra i propri membri. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di parita' di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, e' eletto il piu' anziano per eta'.

Nell'elezione dei due componenti supplenti tra quelli eletti dal Parlamento e' indicato, per ciascuno di essi, quale e' il componente effettivo eletto dal Parlamento che e' chiamato a sostituire.

Nell'ipotesi in cui il Presidente del Consiglio superiore si avvalga della facolta' di presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente.

Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione".

Art 2.

L'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, e' sostituito dal seguente:

"Articolo 6 - (Deliberazioni della sezione disciplinare). - In caso di assenza, impedimento, astensione e ricusazione il vicepresidente e' sostituito, sempre che il Presidente del Consiglio superiore non intenda avvalersi della facolta' di presiedere la sezione dal componente effettivo eletto dal Parlamento, che nell'elezione prevista dall'articolo 4 sia stato designato a tale funzione. Il componente che sostituisce il vicepresidente e gli altri componenti effettivi sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.

Ciascuno dei componenti effettivi eletti dal Parlamento e' sostituito da uno dei due componenti supplenti della stessa categoria a cio' designato nell'elezione preveduta dall'articolo 4; se la sostituzione non e' possibile il componente effettivo e' sostituito dall'altro componente supplente.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui il componente effettivo sostituisce il vicepresidente del Consiglio superiore.

I componenti effettivi magistrati sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.

Sulla ricusazione di un componente della sezione disciplinare, decide la stessa sezione, previa sostituzione del componente ricusato con il supplente corrispondente".

Art 3.

Il terzo comma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal seguente:

"Sul conferimento degli uffici direttivi, escluso quello di pretore dirigente, il Consiglio delibera su proposta, formulata di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, di una commissione formata da sei dei suoi componenti, di cui quattro eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento".

Art 4.

Il numero 4 dell'articolo 18 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' sostituito dal seguente:

"4) convoca e presiede la sezione disciplinare in tutti i casi in cui lo ritiene opportuno".

Art 5.

Dopo l'articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' inserito il seguente:

"Articolo 32-bis - (Opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni). - I componenti del...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT