Ordinanza nº 62 da Constitutional Court (Italy), 15 Marzo 2002
Relatore | Annibale Marini |
Data di Resoluzione | 15 Marzo 2002 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N.62
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare RUPERTO Presidente
- Massimo VARI "
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Francesco AMIRANTE "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili), 4, comma 17 [recte: 4, comma 1, lettera a), n. 17)], della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, promosso con ordinanza emessa il 1° febbraio 2000, depositata il 14 febbraio 2000, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano sui ricorsi riuniti proposti da Carla Brugola ed altri contro l’Ufficio del registro di Milano, iscritta al n. 302 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 2000.
Visti l’atto di costituzione di Ercole Brugola ed altri nonchè l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il Giudice relatore Annibale Marini.
Ritenuto che, con ordinanza del 1° febbraio 2000, depositata il 14 febbraio 2000, la Commissione tributaria provinciale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili), 4, comma 17 [recte: 4, comma 1, lettera a), n. 17)], della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504...
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