Sentenza nº 41 da Constitutional Court (Italy), 13 Dicembre 2000

RelatoreFranco Bile
Data di Resoluzione13 Dicembre 2000
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 41

ANNO 2000

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Prof. Giuliano VASSALLI Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI Giudice

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Prof. Carlo MEZZANOTTE "

- Avv. Fernanda CONTRI "

- Prof. Guido NEPPI MODONA "

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Prof. Annibale MARINI "

- Dott. Franco BILE "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di ammissibilità ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 18 aprile 1962, n. 230 recante "Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato" e successive modificazioni limitatamente a:

- articolo 1, comma 1: "Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, salvo le eccezioni appresso indicate." e comma 2, come modificato dall'art. unico della legge 23 maggio 1977, n. 266 (il quale ha sostituito la lettera "e"), nonchè come integrato dall'art. unico della legge 25 marzo 1986, n. 84 (il quale ha aggiunto la lettera "f"), limitatamente alle parole: "a) quando ciò sia richiesto dalla speciale natura dell'attività lavorativa derivante

dal carattere stagionale della medesima; b) quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione; c) quando l'assunzione abbia luogo per la esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale; d) per le lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate e limitatamente alle fasi complementari od integrative per le quali non vi sia continuità di impiego nell'ambito dell'azienda; e) nelle assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi; f) quando l'assunzione venga effettuata da aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti, e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell'organico aziendale che, al 1' gennaio dell'anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi sopra indicati. Negli aeroporti minori detta percentuale può essere aumentata da parte delle aziende esercenti i servizi aeroportuali, previa autorizzazione dell'ispettorato del lavoro, su istanza documentata delle aziende stesse. In ogni caso, le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui alla presente lettera.", comma 3: "L'apposizione del termine é priva di effetto se non risulta da atto scritto.", comma 4: "Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore.", comma 5: "La scrittura non ' tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro puramente occasionale non sia superiore a 12 giorni lavorativi.", nonchè comma 6: "L'elenco delle attività di cui al secondo comma, lettera a), del presente articolo sarà determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge. L'elenco suddetto potrà essere successivamente modificato con le medesime procedure. In attesa dell'emanazione di tale provvedimento, per la determinazione di dette attività si applica il decreto ministeriale 11 dicembre 1939 che approva l'elenco delle lavorazioni che si compiono annualmente in periodi di durata inferiore a sei mesi.";

- articolo 2, come sostituito (quanto al comma 2) dall'art. 12 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

- articolo 3;

- articolo 4;

- articolo 5;

- articolo 6;

- articolo 7, come sostituito dall'art. 14 del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758;

- articolo 8;

- articolo 9;

- articolo 10;

- articolo 11;

nonchè il decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 3 febbraio 1978, n. 18, recante "Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo" e successive modificazioni, nonchè la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro" e successive modificazioni, limitatamente all'articolo 23, come sostituito (quanto al comma 2) dall'art. 9 bis d.l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236; giudizio iscritto al n. 123 del registro referendum.

Vista l'ordinanza del 7-13 dicembre 1999 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta e la successiva ordinanza di correzione di errore materiale del 21 dicembre 1999;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il Giudice relatore Franco Bile;

uditi l'avvocato Sergio Magrini per i presentatori Capezzone Daniele, Giustino Mariano e De Lucia Michele, l'avvocato Mario Salerni per l'associazione Progetto Diritti, per la Federazione delle Rappresentanze Sindacali di Base e per il Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia e l'avvocato Piergiovanni Alleva per la...

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