Art
1.
E' convertito in legge il decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, concernente la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: maggiormente rappresentative.
Art
2.
Le norme del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, di cui al precedente articolo 1 hanno efficacia fino all'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di occupazione e comunque non oltre il 30 settembre 1978.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 febbraio 1978 LEONE ANDREOTTI - ANSELMI - BONIFACIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO