DECRETO-LEGGE 3 dicembre 1977, n. 876 - Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo

Coming into Force08 Dicembre 1977
Published date07 Dicembre 1977
Enactment Date03 Dicembre 1977
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1977/12/07/077U0876/CONSOLIDATED/19791129
Official Gazette PublicationGU n.333 del 07-12-1977
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato nel commercio e nel turismo per l'approssimarsi di occasioni di intensificazione dell'attivita' lavorativa nei predetti settori;

Vista la legge 18 aprile 1962, n. 230;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia; Decreta:

Art 1.

Nei settori del commercio e del turismo, e' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, quando si verifichi, in determinati e limitati periodi dell'anno, una necessita' di intensificazione dell'attivita' lavorativa, cui non sia possibile sopperire con il normale organico; le condizioni ed i singoli periodi di cui innanzi devono essere accertati, preventivamente alle assunzioni, con provvedimento del capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali provinciali di categoria.

Ai contratti stipulati ai sensi del comma precedente, si applica la disciplina stabilita dalla legge 18 aprile 1962, n. 230.

Art 1.

Nei settori del commercio e del turismo, e' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, quando si verifichi, in determinati e limitati periodi dell'anno, una necessita' di intensificazione dell'attivita' lavorativa, cui non sia possibile sopperire con il normale organico; le condizioni ed i singoli periodi di cui innanzi devono essere accertati, preventivamente alle assunzioni, con provvedimento del capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali provinciali di categoria maggiormente rappresentative.

Ai contratti stipulati ai sensi del comma precedente, si applica la disciplina stabilita dalla legge 18 aprile 1962, n. 230. 1

---------------

AGGIORNAMENTO (1)

La L. 3 febbraio 1978, n. 18 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che le norme del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876 hanno efficacia fino all'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di occupazione e comunque non oltre il 30 settembre 1978.

Art 1.

Nei settori del commercio e del turismo, e' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, quando si verifichi, in...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT