Sentenza nº 376 da Constitutional Court (Italy), 27 Luglio 2000

RelatoreFernanda Contri
Data di Resoluzione27 Luglio 2000
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 376

ANNO 2000

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare MIRABELLI Presidente

- Francesco GUIZZI †Giudice

- Fernando SANTOSUOSSO "

- Massimo VARI †"

- Cesare RUPERTO †"

- Riccardo CHIEPPA †"

- Valerio ONIDA †"

- Carlo MEZZANOTTE †"

- Fernanda CONTRI †"

- Guido NEPPI MODONA †"

- Piero Alberto CAPOTOSTI †"

- Annibale MARINI †"

- Franco BILE †"

- Giovanni Maria FLICK †"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 17, comma 2, lett. d) della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1999 dal Pretore di Termini Imerese nel procedimento civile tra Dylmishi Selim e il Prefetto di Palermo, iscritta al n. 302 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dellíanno 1999.

Visto líatto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il Giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Pretore di Termini Imerese Ë investito della decisione di un ricorso proposto da un cittadino albanese - ai sensi dell'art. 11, comma 8, della legge n. 40 del 1998 - avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Palermo perchÈ non aveva chiesto nei termini prescritti il rinnovo del permesso di soggiorno; a sostegno della domanda il ricorrente ha dichiarato di risiedere in Italia da circa dieci anni, di svolgere attivit‡ di collaboratore domestico, di essere coniugato e convivente con una sua concittadina in stato di gravidanza a rischio di aborto prematuro, di esser stato in possesso di un regolare permesso di soggiorno e di non averlo potuto rinnovare per cause di forza maggiore.

    Il giudice a quo, ritenuto che il decreto di espulsione impugnato sia legittimo, in considerazione sia del negligente ritardo con cui l'interessato aveva richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno che dell'insussistenza della causa di forza maggiore invocata dal ricorrente, ha sollevato d'ufficio questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 17, comma 2, lettera d) della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) nella parte in cui non prevede il divieto di espulsione dello straniero coniugato e convivente con donna in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi alla nascita di un figlio, per violazione degli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione.

    Secondo il rimettente l'art. 2 Cost. riconosce anche allo straniero i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalit‡, mentre l'art. 10 Cost. gli riconosce i diritti derivanti dalle norme e dai trattati internazionali; il diritto di formare una famiglia e di mantenere l'unit‡ del nucleo familiare, previsti dall'art. 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert‡ fondamentali, sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata dall'Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848, cosÏ come tutti i diritti e le potest‡ di cui agli artt. 29 e 30 Cost., dovrebbero perciÚ essere garantiti allo straniero come al cittadino; al riguardo il giudice a quo ritiene che l'omessa previsione del divieto di espulsione dello straniero, coniugato e convivente con una donna in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, determinerebbe l'impossibilit‡ per l'espulso di esercitare i diritti e di adempiere i doveri nei confronti del coniuge, del nascituro e del figlio dopo la nascita.

    Secondo il giudice a quo tale omissione violerebbe anche l'art. 3 Cost., dal momento che la mancata previsione del divieto di espulsione del padre, coniugato e convivente con la donna incinta e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, creerebbe una ingiustificata disparit‡ di trattamento tra i coniugi e renderebbe di difficile attuazione lo stesso divieto di espulsione nei confronti delle madri straniere, le quali ben difficilmente, in caso di allontanamento del marito, potrebbero decidere di restare in Italia senza l'adeguato sostegno materiale e morale del coniuge.

    Ritiene infine il rimettente che anche l'unit‡ familiare e la tutela dei minori, che pure sono tra gli obbiettivi degli artt. 26 e segg. della stessa legge n. 40 del 1998...

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