N. 403 ORDINANZA (Atto di promovimento)

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA Sentiti il Procuratore generale e la difesa, che hanno concluso come da verbale, ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento nei confronti di B. L. , nata a Firenze il 22 novembre 1982, alias n. L., nata a Firenze il 22 novembre 1982, alias J. S.

nata a Zagabria il 5 ottobre 1989, alias J. S. o S., nata il 5 ottobre 1999 o 5ottobre 1988 o 1° gennaio 1988, o 1° gennaio 1989, o 22 novembre 1982, alias n. L. nata il 22 novembre 1982, alias B.

n. L. nata a Firenze il 22 novembre 1982, e altri alias, codice univoco identificativo 025F06A (ulteriori CUI per correlazioni dattiloscopiche 035D6XB, 0357UGC, 03F02JM), elettivamente domiciliata al momento della scarcerazione in Portogruaro (Venezia) in via Lago, 2, assistita di fiducia daIl'avv. Alberto Simionati di Valdagno, e Andrea Zamperlin del Foro di Ferrara, tendente alla concessione del beneficio del differimento dell'esecuzione della pena in relazione alla pena inflitta con sentenza del Tribunale di Padova in composizione monocratica in data 5 aprile 2008.

M o t i v a z i o n e La sedicente B. L. veniva arrestata in Padova il 4 aprile 2008 nella flagranza del reato di furto aggravato continuato in abitazione e sottoposta a custodia cautelare in carcere con ordinanza emessa in data 5 aprile 2008 ai sensi dell'art. 275, comma 4, c.p.p. dal Tribunale di Padova, che reputava sussistenti le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza nonostante il dedotto stato di gravidanza.

Con sentenza emessa dal Tribunale di Padova in composizione monocratica in pari data veniva applicata la pena di anni tre e mesi otto di reclusione.

Non appena passata in giudicato la condanna, il difensore di fiducia presentava istanza di differimento provvisorio davanti al Magistrato di sorveglianza di Padova (essendo a quella data la B. L., ristretta presso la Casa circondariale di Rovigo), adducendo a sostegno lo stato di gravidanza dell'interessata.

Acquisita conferma dal sanitario dell'istituto della dedotta situazione soggettiva (la detenuta risultava alla ventinovesima settimana di gestazione), il Magistrato di sorveglianza di Padova disponeva con decreto interinale datato 31 maggio 2008 il differimento provvisorio dell'esecuzione della pena ex art. 684, comma 2, c.p.p., eseguito in pari data.

All'odierna udienza, alla quale la condannata non e' comparsa, il Procuratore generale ha concluso chiedendo la sospensione del procedimento in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 146, comma 1, n. 2), c.p. sollevata d'ufficio da questo Tribunale di sorveglianza con ordinanza n. 715/2008 datata 13 maggio 2008, mentre il difensore, nominato ex art. 97, c. 4, c.p.p. (non essendo comparso nessuno dei due difensori di fiducia nonostante la regolarita' delle notifiche e degli avvisi), ha richiesto la concessione del differimento della pena, rimettendosi sulla sospensione del procedimento.

Nell'odierno procedimento deve essere valutata l'istanza di differimento dell'esecuzione ex art. 146 c.p. in ordine alla pena inflitta con sentenza del Tribunale di Padova in composizione monocratica in data 5 aprile 2008, il cui residuo alla data odierna e' di anni tre, mesi sei giorni quattro di reclusione.

Dagli atti acquisiti risulta confermata la sussistenza dei presupposti del differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 146, comma 1, n. 1), c.p., risultando la condannata in stato di gravidanza, come attestato anche nel verbale dell'udienza tenutasi recentemente davanti al Magistrato di sorveglianza di Venezia nel procedimento per il differimento della misura di sicurezza della casa di lavoro (v. verbale del 10 giugno 2008 in atti).

L'esame delle vicende cautelari ed esecutive piu' recenti (tralasciando la considerevole storia criminale dell'interessata) impone alcune considerazioni.

Con ordinanza emessa in data 27 marzo 2006 dal Magistrato di sorveglianza di Milano la B. L., con le generalita' di n. L. veniva dichiarata delinquente abituale su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone (v. richiesta in atti);

con la stessa ordinanza veniva applicata la misura di sicurezza della liberta' vigilata per anni uno e mesi sei, in luogo della misura detentiva, in considerazione delle condizioni personali dell'interessata, gia' destinataria dei provvedimenti di differimento dell'esecuzione della pena emessi dal Magistrato di sorveglianza di Milano in data 4 maggio 2005 e 9 luglio 2005 in quanto madre di prole in tenera eta'. A sostegno della declaratoria di delinquenza abituale, il Magistrato di sorveglianza di Milano richiamava le numerose condanne per reati contro il patrimonio e la persona, e la natura sistematica dei delitti commessi in un arco temporale dal 1996 al 2003, si' da ritenere che 'la stessa abbia improntato il suo stile di vita alla commissione di reati contro il patrimonio, in particolare di furti e rapine, traendo dai proventi dei delitti commessi i mezzi di sostentamento' (v. ordinanza in atti).

Con successiva ordinanza datata 26 settembre 2007, lo stesso Magistrato di sorveglianza di Milano disponeva l'aggravamento della misura di sicurezza con la casa di lavoro per anni due, in quanto la condannata si era resa irreperibile e si era sottratta agli obblighi della liberta' vigilata, non ottemperando agli inviti di presentazione presso la Questura di Padova per dare chiarimenti sui suoi spostamenti ed essere sottoposta agli obblighi della misura, e inoltre era stata giudicata nel frattempo per direttissima per l'ennesimo furto commesso in Bologna in data 16 maggio 2007, per essere poi scarcerata in data 1° giugno 2007 per differimento provvisorio dell'esecuzione della pena. Il differimento in questione risulta ratificato dal Tribunale di sorveglianza di Bologna in data 30 ottobre 2007 in ordine alla pena inflitta con sentenza del Tribunale di Bologna in data 17 maggio 2007; nella predetta ordinanza, acquisita agli atti, il Tribunale di sorveglianza di Bologna rilevava che la condannata, indicata come n. B. L., aveva da poco partorito.

Non appare superfluo evidenziare che nel periodo compreso tra le due ordinanze emesse dal Magistrato di sorveglianza di Milano (27 marzo 2006 - 26 settembre 2007) la B. n. e' stata segnalata o arrestata tredici volte per reati contro il patrimonio e violazione delle leggi di pubblica sicurezza (v. elenco precedenti dattiloscopici).

La condannata veniva rintracciata per l'esecuzione della misura di sicurezza (come da ordine di consegna n. 27/2006 r.e.mis.sic. emesso in data 8 ottobre 2007 dalla Procura della Repubblica di Venezia) solo in data 23 gennaio 2008 (dopo essere stata ancora una volta denunciata in data 16 dicembre 2007 per violazione di domicilio dalla Polizia Municipale di Modena), e al momento della notifica del provvedimento dichiarava di essere nuovamente in stato di gravidanza.

Il Magistrato di sorveglianza di Venezia, pertanto, accertata la ricorrenza dei presupposti per il differimento della misura di sicurezza ex art. 211-bis c.p., disponeva con decreto interinale datato 1° febbraio 2008 il differimento provvisorio della misura.

Poiche' all'udienza fissata per la decisione in contraddittorio sul differimento della misura di sicurezza la condannata non si era presentata, e il marito aveva dichiarato ai Carabinieri che la donna si trovava in Francia, il Magistrato di sorveglianza di Venezia revocava con ordinanza datata 27 maggio 2008 il differimento provvisorio della misura di sicurezza gia' concesso (v. ordinanza in atti).

La nomade, pero', non si trovava in Francia, come dichiarato dal marito, bensi' in carcere, in quanto dopo aver ottenuto il beneficio in questione era stata arrestata in data 4 aprile 2008 in Padova nella flagranza di due furti in private dimore, fatti ai quali si riferisce la condanna ad anni tre e mesi otto di reclusione della cui esecuzione si tratta.

Con ordinanza datata 5 aprile 2008 (emessa in pari data della sentenza di condanna), il Tribunale di Padova applicava la custodia cautelare in carcere per esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, pur essendo l'imputata in stato di gravidanza e madre di prole di eta' inferiore ad anni tre, evidenziando il 'certo pericolo di recidiva', desumibile dalle di lei condizioni di vita, dall'assenza di fissa dimora e di regolare attivita' lavorativa, dai numerosi precedenti giudiziari e dattiloscopici per reati contro il patrimonio e la persona, anche recenti, dall'intervenuta declaratoria di delinquenza abituale. Il giudice padovano reputava, inoltre, non adeguata una diversa misura cautelare, compresi gli arresti domiciliari, per l'impossibilita' di formulare una prognosi positiva in ordine al rispetto delle prescrizioni, anche tenuto conto della condanna per evasione (v. ordinanza acquisita agli atti).

Non appare superfluo evidenziare che pur essendo in stato in gravidanza la giovane nomade commetteva i due furti ponendo in essere delle vere e proprie acrobazie, sia per penetrare nelle private dimore, site al secondo piano di un condominio attraverso le finestre, sia per darsi alla fuga, calandosi da una finestra sita al secondo piano e finendo sul tetto del terrazzo sottostante (v.

sentenza del Tribunale di Padova cit. in atti). Trattasi di episodio non isolato, posto che anche dalla sentenza del Tribunale di Pordenone datata 19 maggio 2004 si evince che la condannata, anche allora in stato di gravidanza, dopo aver tentato di introdursi in un appartamento forzandone la porta in data 27 marzo 2003, si era data a rocambolesca fuga per le scale, nel corso della quale, oltre ad aver cagionato lesioni personali al proprietario dell'appartamento, era caduta procurandosi delle escoriazioni (v. sentenza cit. in atti).

Dopo il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Padova, la B. L. richiedeva ed otteneva dal Magistrato di sorveglianza di Padova il beneficio del differimento dell'esecuzione della pena, e...

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