N. 405 ORDINANZA (Atto di promovimento)

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA Sentiti il Procuratore generale e la difesa, che hanno concluso come da verbale, ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento nei confronti di n. A., nata in Croazia il 22 ottobre 1986, alias N.A., nata a Vimercate il 22 ottobre 1986, alias D.M., nata a Zagabria il 22 ottobre 1986, alias M.V., nata in Croazia il 20 aprile 1987, e altri alias, codice univoco identificativo 0395ULA (altri CUI per correlazioni dattiloscopiche 01WMD2N, 02S5900, 02TKY25, 0324Q8P, O2SBPJT), elettivamente domiciliata al momento della scarcerazione in Collegno, strada della Berlia, presso J. M.

detto I., di fatto irreperibile, tendente alla concessione del beneficio del differimento dell'esecuzione della pena in relazione alla pena inflitta con sentenza del Tribunale di Verona composizione monocratica in data 9 novembre 2007, e con sentenza del 27 novembre 2006 del Tribunale di Verona.

M o t i v a z i o n e La sedicente N.A., ristretta nella Casa reclusione donne di Venezia, presentava a questo Tribunale di Sorveglianza istanza di differimento dell'esecuzione della pena adducendo a sostegno di essere madre di una minore nata il 4 settembre 2007, di eta' inferiore ad anni uno. Acquisite le necessarie informazioni, che confermavano il rapporto genitoriale dedotto, questo tribunale di sorveglianza con ordinanza del 13 maggio 2008 rigettava l'istanza di differimento in ragione della spiccata pericolosita' sociale desumibile dai numerosi precedenti e segnalazioni di polizia, anche sotto false generalita'; in presenza dei presupposti per il differimento obbligatorio della pena, concedeva, tuttavia, con la predetta ordinanza la misura della detenzione domiciliare ex art.

47-ter comma 1-ter o.p. fino al compimento di un anno di eta' della minore, reputando la misura maggiormente idonea a consentire il contemperamento delle esigenze familiari della condannata con quelle di difesa sociale, garantendo, nel contempo, l'esecuzione della pena legalmente inflitta.

La misura avrebbe dovuto trovare esecuzione in Collegno, secondo le indicazioni del difensore di fiducia, e in tale luogo la n. veniva autorizzata a recarsi senza scorta, con l'obbligo di raggiungerlo nel piu' breve tempo possibile senza soste intermedie.

La condannata, tuttavia, non si recava nel luogo prescritto, e si rendeva da subito irreperibile, sottraendosi all'esecuzione della pena; il Magistrato di sorveglianza disponeva la sospensione interinale della misura con decreto datato 19 maggio 2008, tuttora non eseguito a causa dell'irreperibilita' dell'interessata.

All'udienza del 4 giugno 2008 veniva disposto un rinvio per vizio di notifica, e all'odierna udienza, fissata sia per il differimento della pena che per la revoca della misura gia' concessa, il Procuratore generale ha concluso chiedendo la sospensione del procedimento in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 146, comma 1, n. 2) c.p. sollevata d'ufficio da questo tribunale di sorveglianza con ordinanza n. 715/2008 datata 13 maggio 2008 in altro procedimento, mentre il difensore, nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p. (non essendo comparso il difensore di fiducia nonostante la regolarita' delle notifiche e degli avvisi), ha richiesto la concessione del differimento della pena, rimettendosi sulla sospensione del procedimento.

Con separata ordinanza emessa in data odierna questo tribunale di sorveglianza ha disposto la revoca della detenzione domiciliare nei confronti della condannata, reputando il comportamento da questa tenuto incompatibile con la prosecuzione del beneficio. Nell'odierno procedimento, la cui trattazione separata si impone per le ragioni che di seguito si esporranno, deve essere valutata la concessione del differimento dell'esecuzione ex art. 146 c.p. in ordine alla pena residua di anni uno, mesi nove e giorni ventidue di reclusione.

Dagli atti acquisiti risulta confermata la sussistenza dei presupposti del differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 146, comma 1, n. 2), c.p., risultando la condannata madre di infante di eta' inferiore ad anni uno, che aveva con se' allorquando si e' allontanata per ignota destinazione all'atto della scarcerazione. Tale circostanza, unitamente al breve tempo trascorso dalla scarcerazione, fanno ritenere perdurante la convivenza tra la madre e la neonata.

L'esame delle vicende cautelari ed esecutive relative alle due condanne del Tribunale di Verona della cui esecuzione si discute impone alcune considerazioni.

La n. (le cui esatte generalita' non sono note) veniva arrestata in Verona in data 26 novembre 2006 nella flagranza del delitto di tentato furto aggravato in abitazione e veniva sottoposta a custodia cautelare in carcere per esigenze cauteri di eccezionale rilevanza ex art. 275, comma 4, c.p.p. Con sentenza datata 27 novembre 2006 emessa dal Tribunale di Verona veniva condannata alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione con le generalita' di n. V., nata in Croazia il 1° gennaio 1988; non appena passata in giudicato la condanna, la N richiedeva al Magistrato di sorveglianza di Verona il differimento provvisorio deducendo di essere in stato di gravidanza. Due mesi prima del delitto commesso in Verona, era stata scarcerata per effetto del provvedimento di differimento provvisorio ex art. 146 c.p. emesso dal Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia in data 4 settembre 2006 con le generalita' di M. C. in quanto in stato di gravidanza (v. cartella giuridica, fatto n. 2; la relativa pena di anni quattro e mesi due di reclusione di cui al provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica di Padova in data 26 maggio 2006 risulta tuttora non eseguita).

Il Magistrato di sorveglianza di Verona con decreto datato 31 gennaio 2007 concedeva il differimento provvisorio dell'esecuzione della pena.

In data 8 novembre 2007, la N veniva nuovamente arrestata in Zevio (Verona) nella flagranza del reato di tentato furto continuato in abitazione, pur risultando aver partorito da breve tempo (in data 4 settembre 2007); nell'occasione, in compagnia di una minorenne si era recata 'in trasferta' da Vicenza a Zevio, e aveva tentato di introdursi, forzando la porta di ingresso, in tre appartamenti, non riuscendo nell'intento per l'intervento delle forze dell'ordine.

Dall'esame degli atti risulta che nel periodo tra la scarcerazione disposta dal Magistrato di sorveglianza di Verona in ragione dello stato di gravidanza e l'arresto in questione la n. risulta essere stata segnalata o arrestata altre undici volte in varie localita' del territorio nazionale per reati contro il patrimonio e violazione delle norme sull'immigrazione, sempre con generalita' diverse (v.

elenco precedenti dattiloscopici trasmesso dalla Questura di Modena in data 18 marzo 2008). Trattasi di episodi delittuosi (per alcuni dei quali e' anche intervenuta condanna, v. ad es. sentenza di condanna del Tribunale di Milano in data 14 novembre 2007), commessi in stato di gravidanza o subito dopo il parto, circostanza che evidenzia l'assenza di qualsivoglia considerazione da parte dell'interessata per le esigenze di tutela del nascituro o del neonato in ragione delle quali le era stato concesso il differimento;

la particolare condizione soggettiva le ha consentito, peraltro, di lucrare un benevolo trattamento cautelare nella quasi totalita' dei casi.

Il giorno dopo l'arresto in Zevio, con sentenza del Tribunale di Verona in data 9 novembre 2007 veniva applicata su accordo delle parti la pena di anni uno e mesi uno di reclusione, riconosciuta l'aggravante della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, ma la n. rimaneva in vinculis in quanto sottoposta a custodia cautelare in carcere per esigenze di eccezionale rilevanza ex art. 275, comma 4 c.p.p. (v. ordinanza del Tribunale di Verona in composizione monocratica datata 9 novembre 2008). A sostegno della misura cautelare, il giudice veronese, tenuto conto dei numerosissimi precedenti giudiziari e dattiloscopici prevalentemente per furti in abitazione commessi in tutto il nord Italia, formulava 'una prognosi di concreto ed elevatissimo pericolo di reiterazione di reati della stessa specie e di notevole allarme sociale, dai quali la condannata trae i mezzi di sussistenza'; nella stessa ordinanza, veniva evidenziata la ritenuta inefficacia a scopi preventivi di altra misura cautelare, compresi gli arresti domiciliari, incompatibili con le condizioni di nomadismo dell'indagata.

Diventata definitiva la condanna, la detenuta richiedeva al Magistrato di sorveglianza di Venezia il differimento provvisorio dell'esecuzione della pena, deducendo di avere con se' in istituto, ospite del nido del carcere veneziano, la figlia di eta' inferiore ad anni uno. Il magistrato di sorveglianza rigettava l'istanza per difetto del periculum in mora, risultando dagli atti altro titolo custodiale, costituito dall'ordinanza custodia cautelare in carcere emessa in data 23 novembre 2007 dal Tribunale di Milano per esigenze cautelari di eccezionale rilevanza di cui all'art. 275, comma 4, c.p.p. in ordine al reato di tentato furto in abitazione commesso in data 15 ottobre 2007 (per il quale con sentenza del Tribunale di Milano datata in data 14 novembre 2007 la n. e' stata condannata alla pena di anni uno e mesi due di reclusione).

Nella predetta ordinanza il Tribunale di Milano, pur rilevando che la condannata risultava madre di infante di eta' inferiore ad anni uno, evidenziava che la n. aveva violato la misura cautelare dell'obbligo di dimora impostole in ragione della particolare situazione familiare, e inoltre reputava sussistente l'elevatissimo pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, tenuto conto degli 'oltre trenta precedenti giudiziari per furto e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, commessi pressoche' su tutto il territorio nazionale e in ordine ai quali risulta aver fornito generalita' diverse' (v. ordinanza del...

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