N. 404 ORDINANZA (Atto di promovimento)

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA Sentiti il Procuratore generale e la difesa, che hanno concluso come da verbale, ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento nei confronti di n. C. nata a Brescia il 31 luglio 1989, alias J.M.A. nata in Croazia il 24 ottobre 1992, alias N.C. nata in Romania o in Croazia o in Roma o in Bosnia il 31 luglio 1989, o il 30 luglio 1989 o il 1 gennaio 1989, e altri alias, codice univoco identificativo 01XM4N6 , elettivamente domiciliata al momento della scarcerazione in Roma, via Prenestina n. 600, di fatto irreperibile, assistita di fiducia dall'avv. Luciano Bason del Foro di Roma, tendente alla concessione del beneficio del differimento dell'esecuzione della pena in relazione alla pena inflitta con sentenza del Tribunale di Venezia, composizione monocratica in data 4 aprile 2008.

M o t i v a z i o n e La sedicente N.C. veniva arrestata in Mestre (Venezia) il 3 aprile 2008 nella flagranza del reato di tentato furto aggravato in abitazione, e il giorno successivo patteggiava la pena di anni due di reclusione, applicata con sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. dal Tribunale di Venezia.

La giovane nomade rimaneva, pero' in vinculis in quanto sottoposta a custodia cautelare in carcere con ordinanza emessa in pari data (4 aprile 2008) ai sensi dell'art. 275, comma 4, c.p.p. dal Tribunale di Venezia, che reputava sussistenti le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza pur risultando l'imputata in stato di gravidanza e inoltre madre di infante di eta' inferiore ad anni uno.

Non appena passata in giudicato la condanna, il difensore di fiducia presentava istanza di differimento provvisorio davanti al Magistrato di sorveglianza di Venezia (essendo a quella data la n. ristretta presso la Casa reclusione donne di Venezia), adducendo a sostegno lo stato di gravidanza dell'interessata.

Acquisita conferma dal sanitario dell'istituto della dedotta situazione soggettiva (la detenuta risultava al terzo mese di gestazione), il Magistrato di sorveglianza di Venezia richiedeva alla condannata l'indicazione di un domicilio per l'esecuzione della detenzione domiciliare, reputando piu' adeguata tale misura al contenimento della pericolosita' sociale emergente dai plurimi precedenti dattiloscopici e giudiziari. La detenuta indicava genericamente, quale domicilio, l'abitazione del marito asseritamente sita in Roma, via Prenestina n. 600, luogo la cui esistenza non veniva confermata dalle forze dell'ordine competenti (v. nota informativa Commissariato P.S. Prenestino di Roma datata 14 giugno 2008). Il Magistrato di sorveglianza disponeva, pertanto, con decreto interinale in data 16 giugno 2008 il differimento provvisorio della pena ex art. 684, comma 2 c.p.p., eseguito in pari data.

Al momento della scarcerazione, la condannata eleggeva domicilio nello stesso luogo gia' risultato inesistente, e pertanto l'avviso di fissazione dell'odierna udienza le veniva ritualmente notificato presso il difensore di fiducia ex art. 677, comma 2-bis, c.p.p.

All'odierna udienza, alla quale la condannata non e' comparsa, il Procuratore generale ha concluso chiedendo la sospensione del procedimento in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 146, comma 1, n. 2) c.p. sollevata d'ufficio da questo tribunale di sorveglianza con ordinanza n. 715/08 datata 13 maggio 2008, mentre il difensore, nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p. (non essendo comparso il difensore di fiducia nonostante la regolarita' delle notifiche e degli avvisi), ha richiesto la concessione del differimento della pena, rimettendosi sulla sospensione del procedimento.

Nell'odierno procedimento deve essere valutata l'istanza di differimento dell'esecuzione ex art. 146 c.p. in ordine alla pena inflitta con sentenza del Tribunale di Venezia in composizione monocratica in data 4 aprile 2008, il cui residuo alla data odierna e' di anni uno, mesi nove e giorni sedici di reclusione. Dagli atti acquisiti risulta confermata la sussistenza dei presupposti del differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 146, comma 1, n. 1), c.p., risultando la condannata in stato di gravidanza . Il breve tempo trascorso dalla scarcerazione e l'andamento regolare della gestazione attestato nella relazione del sanitario dell'istituto acquisita agli atti fanno ritenere perdurante la sussistenza della condizione soggettiva legittimante il differimento obbligatorio della pena. L'esame delle vicende cautelari ed esecutive verificatesi solo negli ultimi mesi (tralasciando la considerevole storia criminale dell'interessata, appena diciottenne) impone alcune considerazioni. La n. (le cui esatte generalita' non sono note) qualche mese prima del delitto commesso in Mestre veniva arrestata in Roma in data 25 ottobre 2007 nella flagranza dei delitti di rapina impropria aggravata e lesioni personali (con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale) e sottoposta a custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 275, comma 4, c.p.p. dal Tribunale di Roma per esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, pur risultando madre di infante di eta' inferiore ad anni uno.

Con sentenza del 13 novembre 2007 del Tribunale di Roma emessa ex art. 444 c.p.p. veniva applicata la pena di anni due e mesi due di reclusione, ma l'imputata rimaneva in vinculis; non appena passata in giudicato la condanna, la n. richiedeva il differimento dell'esecuzione al Magistrato di sorveglianza di Roma, il quale, accertato che la condannata risultava madre di un infante nato il 14 maggio 2007, concedeva con decreto interinale datato 13 dicembre 2007 la detenzione domiciliare provvisoria quale regime sostitutivo dell'esecuzione della pena, rilevando che la particolare gravita' del reato, commesso con violenza contro la persona appena cinque mesi dopo il parto, imponeva 'un regime penitenziario rigoroso e contenitivo della pericolosita' sociale dimostrata in maniera persistente e indifferente alla maternita''.

In data 2 gennaio 2008, tuttavia, la condannata si allontanava dal luogo prescritto (un campo nomadi di Roma) e il Magistrato di sorveglianza di Roma disponeva con decreto datato 8 gennaio 2008, ratificato dal Tribunale di sorveglianza di Roma con ordinanza emessa in data 28 febbraio 2008, la sospensione interinale della detenzione domiciliare, non eseguita per l'irreperibilita' della condannata.

In data 4 marzo 2008 la n. veniva nuovamente arrestata nella flagranza del delitto di tentato furto aggravato in abitazione in Scafati, e veniva sottoposta a custodia cautelare in carcere con ordinanza del Tribunale di Nocera Inferiore datata 5 marzo 2008, pur avendo dedotto di essere nuovamente incinta e di essere madre di un infante di eta' inferiore ad anni uno; riteneva, infatti, il giudice sussistenti le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza ex art.

275, comma 4, c.p.p., tenuto conto dei numerosissimi precedenti specifici per reati commessi anche in eta' minore in diverse localita' del territorio nazionale, denotanti 'una proclivita' e un'abitualita' non comune a commettere reati di furto in privare dimore' (v. ordinanza del 5 marzo 2008 del Tribunale di Nocera Inferiore).

Con decreto interinale emesso in data 21 marzo 2008, tuttavia, il Magistrato di sorveglianza di Salerno concedeva il differimento dell'esecuzione in ordine alla pena di cui alla menzionata sentenza del Tribunale di Roma datata 13 novembre 2007 (nel frattempo nuovamente posta in esecuzione), e in pari data il Tribunale di Nocera Inferiore disponeva la sostituzione della custodia cautelare in carcere con il divieto di dimora in Roma in ordine al tentato furto in Scalati. Con ordinanza datata 25 giugno 2008 il Tribunale di sorveglianza di Salerno ratificava il decreto interinale del Magistrato di sorveglianza di Salerno e concedeva il differimento fino al 31 ottobre 2008.

Qualche giorno dopo la scarcerazione, la n. veniva arrestata in Mestre nella flagranza del menzionato tentativo di furto, commesso in concorso con una minorenne; per tale episodio veniva inflitta la pena della cui esecuzione oggi si discute, ed applicata la custodia cautelare in carcere, per 'il notevolissimo pericolo di recidiva'desumibile dalla storia delinquenziale della stessa, e la ritenuta non concedibilita' degli arresti domiciliari per l'impossibilita' di formulare una prognosi positiva in ordine al rispetto delle prescrizioni (v. ordinanza di custodia cautelare datata 4 aprile 2008 del Tribunale di Venezia in composizione monocratica, in atti).

Deve, altresi', rilevarsi che nelle note informative trasmesse dalle forze dell'ordine a questo Tribunale di sorveglianza la n. e' descritta come una nomade di spiccata pericolosita' sociale, che ha fatto del crimine (in particolare dei furti in private dimore) l' unica fonte di sostentamento ed e' priva di fissa dimora (v. nota Questura di Venezia Commissariato P.S. di Mestre datata 5 giugno 2008). Il certificato del casellario, che si compone di ben sei pagine nonostante la giovane eta', evidenzia sedici condanne per plurimi furti in abitazione consumati e tentati, possesso ingiustificato di strumenti atti a forzare serrature, rapina e lesioni personali.

Dai certificati acquisiti e dal nutrito elenco di precedenti dattiloscopici si evince, inoltre, che la n. ha commesso delitti in tutto il territorio nazionale, nell'ambito del quale si sposta frequentemente da un capo all'altro della penisola, e' stata segnalata o arrestata ben 126 volte e ha fornito numerosissime generalita' diverse (v. elenco trasmesso dal Commissariato P.S. di Mestre e relazione datata 5 giugno 2008); a fronte dei numerosi precedenti e segnalazioni, i periodi di carcerazione che risultano dall'archivio storico dell'amministrazione penitenziaria sono esigui (v. cartelle giuridiche storiche in atti), e risultano seguiti a breve dalla scarcerazione dell'indagata con l'imposizione di misure cautelari non detentive o collocamento in comunita' minorile, oppure...

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