Sentenza nº 156 da Constitutional Court (Italy), 10 Maggio 1999

RelatoreCesare Ruperto
Data di Resoluzione10 Maggio 1999
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.156

ANNO 1999

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Dott. Renato GRANATA Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI Giudice

- Prof. Francesco GUIZZI "

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Prof. Carlo MEZZANOTTE "

- Avv. Fernanda CONTRI "

- Prof. Guido NEPPI MODONA "

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Prof. Annibale MARINI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2043, 2051 e 1227, primo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1997 dal Giudice di pace di Genova nel procedimento civile vertente tra Lualdi Nicola ed altro e il Comune di Genova, iscritta al n. 394 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1999 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di un giudizio civile promosso da un motociclista nei confronti del Comune di Genova per il risarcimento del danno derivato dalla caduta dal motoveicolo causata dalla presenza, non segnalata, ma "in astratto percettibile in anticipo", di terriccio e pietrisco sulla strada comunale, il Giudice di pace di Genova, con ordinanza emessa l'8 novembre 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale:

    1. dell'articolo 2043 cod. civ., in quanto prevede che l'inerzia colposa della pubblica amministrazione, atta a creare o a non rimuovere situazioni di pericolo, sia causa di responsabilità della stessa, solo in presenza di una situazione di pericolo insidioso; b) dell'art. 2051 cod. civ., in quanto non applicabile anche alla pubblica amministrazione per i beni demaniali soggetti ad uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini; c) dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., in quanto esclude, in presenza di una insidia, un accertamento del concorso di colpa del danneggiato e del responsabile.

    Il giudice rimettente, in tema di danni conseguiti alla difettosa manutenzione delle strade, lamenta la disparità di trattamento tra i privati proprietari di strade, assoggettati alla disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ., e la pubblica amministrazione, esonerata - secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità definito come consolidato - da tale tipo di responsabilità per l'impossibilità di esercitare un adeguato controllo custodiale su beni demaniali di notevole estensione territoriale e soggetti ad uso generale e diretto da parte dei cittadini.

    Il giudice a quo si duole anche della consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la responsabilità conseguirebbe, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., non già ad un concreto comportamento della pubblica amministrazione, ma alla derivazione del danno da un'insidia stradale (caratterizzata dalla non visibilità e dall'imprevedibilità od inevitabilità del pericolo), restando escluso il concorso colposo del danneggiato (in caso di sussistenza dell'insidia) o della pubblica amministrazione (in caso di insussistenza), ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.

    Secondo il giudice a quo, siffatto uso della nozione di insidia finisce per escludere ingiustificatamente sia la responsabilità della pubblica amministrazione per fatti colposi diversi, sia la rilevanza di un concorso colposo ex art...

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