Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine797-840

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@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. un., 15 luglio 2009, n. 16503. Pres. Carbone - Est. Finocchiaro - P.M. Martone (diff.) - S.R. (avv. Napoli) c. Comune di Fiano Romano ed altro (avv. Di Lauro)

Responsabilità civile - Amministrazione pubblica - Servizio di autotrasporto scolastico - Attraversamento di minore sceso da scuolabus - Investimento del minore - Separate azioni di risarcimento nei confronti dell’investitore e del Ministero della pubblica istruzione - Art. 1306, secondo comma c.c. - Instaurazione di nuovo giudizio per l’accertamento della condotta della scuola - Ammissibilità.

In tema di responsabilità civile per l’investimento di minore che, sceso dal scuolabus, attraversava da solo la strada per raggiungere la sua abitazione, il giudicato formatosi in un primo giudizio, cui non ha partecipato il Ministero della pubblica istruzione, riguarda soltanto la misura del danno conseguente all’evento e il comportamento colposo del conducente dell’auto, ma non anche tutte le autonome e distinte condotte poste in essere da tutti coloro che, in tesi, possono ritenersi responsabili dell’evento, sicché, nel secondo giudizio, il detto Ministero può opporre, ai sensi dell’art. 1306, secondo comma, c.c., la sentenza pronunziata tra il creditore e il condebitore in solido solo nei limiti indicati, mentre non è precluso l’accertamento sulla rilevanza della diversa e autonoma condotta negligente della scuola e, quindi, del Ministero. (Mass. Redaz.). (C.c., art. 1306; c.c., art. 2055) (1).

    (1) Come affermato da cass. civ. 16 dicembre 2005, n. 27713, in Ius&Lex online, www.latribuna.it; Cass. civ. 15 luglio 2005, n. 15030, ibidem e Cass. civ. 19 gennaio 1996, n. 418, ibidem: «Per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggiati, l’art. 2055 comma primo c.c. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l’unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta, deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate». Inoltre, l’avvenuto pagamento (del danno) da parte di uno dei coobbligati in solido determina, come sottolineato da Cass. civ. 2 luglio 2004, n. 12174, ibidem, l’estinzione ipso iure del debito anche nei confronti di tutti gli altri coobbligati, cosicché, nella specie, il soggetto investito non potrà pretendere il pagamento di ulteriori danni da parte del Ministero della pubblica istruzione, avendo già ottenuto tale risarcimento da altro coobbligato solidale, ovvero l’investitore. In fattispecie analoga a quella in esame e relativamente alla responsabilità del conducente di scuolabus che deve preoccuparsi dell’assistenza dei minori nell’attraversamento della strada, v. Cass. civ. 3 marzo 2004, n. 4359, in questa Rivista 2004, 729.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. – Con atto 19-21 ottobre 1989 S.G. e B.L. quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore S.R. hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Roma il Ministero della pubblica istruzione ed il Comune di Fiano Romano.

S.R., alunno della scuola elementare di Fiano Romano – hanno esposto gli attori – il 3 novembre 1980 era uscito insieme agli altri alunni in anticipo rispetto al consueto orario delle lezioni per ritornare a casa ed era stato affidato dal personale scolastico al conducente del pulmino che per conto del Comune gestiva il servizio di trasporto degli scolari.

Giunto all’altezza del Km. 21.300 della via Tiburtina – hanno ancora riferito gli attori – il ragazzo era sceso dal mezzo ed aveva iniziato l’attraversamento della strada per raggiungere la propria abitazione, peraltro, durante l’attraversamento, era stato investito da un’auto condotta da T.M. e di sua proprietà, riportando lesioni gravissime, guarite dopo un lungo periodo di malattia, con gravi postumi invalidanti.

A seguito di un giudizio promosso da essi attori nei confronti del T. e della società di assicurazione del veicolo dallo stesso condotto – hanno evidenziato gli attori – la Corte di appello di Roma con sentenza in data 8 luglio 1987, passata in giudicato, aveva ritenuto che la responsabilità del sinistro dovesse ascriversi al T. solo per il 50%, con pari concorso di colpa della vittima, condannando, per l’effetto, il T. e la compagnia di assicurazione al risarcimento della metà dei danni.

Poiché il sinistro si era verificato anche per colpa del Ministero e del Comune di Fiano, quanto al primo, per avere omesso i dovuti controlli prima di lasciare libero il minore, e, quanto al secondo, per avere il conducente del pulmino lasciato il ragazzo sulla strada senza consegnarlo ai genitori o ad altri familiari, gli attori – premesso quanto sopra – hanno chiesto la condanna solidale dei convenuti al risarcimento dei danni nella misura corrispondente alla metà non risarcita dal Teodori e dalla compagnia di assicurazione.

Entrambi i convenuti, costituitisi in giudizio, hanno eccepito la intervenuta prescrizione dell’azione.

Il Ministero ha eccepito, altresì, il difetto di legittimazione degli attori, che non avevano il potere di agire per il figlio, essendo questo divenuto maggiorenne prima della introduzione del giudizio.

Il Comune di Fiano Romano, per suo conto, autorizzato, ha chiamato in causa P.R., conducente del pul-Page 798mino, al fine di essere manlevato in caso di sua condanna in favore degli ... - ...

Il P., costituitosi in giudizio, ha eccepito, da un lato, la prescrizione dell’azione e, dall’altro, la infondatezza della domanda, escludendo qualsiasi sua responsabilità in ordine al verificarsi del sinistro.

Intervenuto nel corso dell’udienza del 31 gennaio 1991 volontariamente nel giudizio S.R. facendo propria la domanda proposta nella qualità dei genitori, con sentenza non definitiva 17 marzo 1993 il tribunale ha rigettato la eccezione di prescrizione della azione e disposto con separata ordinanza il prosieguo del giudizio.

Svoltasi la istruttoria del caso il tribunale con sentenza 4 aprile 2002 ha accolto la domanda nei confronti del solo Ministero, con il rigetto di quella proposta nei confronti del Comune di Fiano Romano e di quella di rivalsa proposta da questo nei confronti del P.

Tale ultima pronunzia è stata impugnata, in via principale dal Ministero dell’istruzione, della università e della ricerca in via incidentale da S.G., B.L. e S.R.

Nel contraddittorio del Comune di Fiano Romano nonché del P. che, costituitisi, hanno chiesto il rigetto delle avverse domande, la Corte di appello di Roma, con sentenza 19 luglio - 24 ottobre 2005 ha accolto l’appello del Ministero dell’istruzione, della università e della ricerca e, per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma 4 aprile 2002, da un lato, ha dichiarato inammissibile la domanda proposta da S.G. e B.L., dall’altro ha rigettato quella proposta da S.R. con compensazione – tra le parti – delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso – con atto 30 giugno 2006 e date successive – S.R. affidato a due motivi.

Resistono, con distinti controricorsi, sia il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che ha proposto, altresì, ricorso incidentale condizionato affidato a cinque motivi, con atto 20 luglio 2006, sia il Comune di Fiano Romano, che ha depositato altresì memoria ex art. 378 c.p.c.

S.R. resiste con controricorso al ricorso incidentale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede Pezzola Raniero, S.G. e B.L.

I ricorsi – inizialmente assegnati alla terza sezione – sono stati rimessi dal primo presidente a queste Sezioni Unite, prospettandosi – con il primo motivo del ricorso principale – una questione di massima di particolare importanza.

MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. – I vari ricorsi, avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c.

  1. – Sempre in limine si osserva che il ricorso incidentale del Ministero (30503/06 R.G.), non depositato, deve essere dichiarato improcedibile, ex art. 369 c.p.c.

    Deve ribadirsi – infatti – in conformità a costante giurisprudenza, che nel giudizio di cassazione, qualora il difensore non abbia provveduto a costituirsi mediante iscrizione a ruolo del controricorso con ricorso incidentale notificato al ricorrente principale, il ricorso incidentale va dichiarato improcedibile (Cass. 16 gennaio 2007, n. 840; Cass. 26 maggio 2000, n. 6994).

  2. – Come accennato in parte espositiva, in accoglimento del primo motivo dell’appello principale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile la domanda proposta in prime cure da S.G. e B.L., nella loro qualità di genitori di S.R. sotto il profilo del loro difetto di legittimazione per avere essi agito quali legali rappresentanti del figlio, benché questi, al momento della notifica della citazione, avesse già raggiunto la maggiore età.

    Hanno – in particolare – evidenziato quei giudici che essendo, alla data in cui è stato promosso in primo grado il presente giudizio, S.R. maggiorenne, i suoi genitori non avevano il potere di agire nel suo nome in giudizio, essendo ormai cessato il potere di rappresentanza che loro spettava per legge fin quando fosse stato minore d’età.

    Deducendo il Ministero che era inammissibile anche l’intervento volontario spiegato da S.R. in corso di causa al fine di fare valere le stesse pretese risarcitorie già azionate dai genitori nel suo nome nei confronti del Ministero, la Corte di appello di Roma ha disatteso una tale deduzione evidenziando che l’intervento in questione, pur se non valeva ad escludere il difetto di legittimazione dei genitori, che restavano privi del potere di...

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