Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@I. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. II, 28 marzo 2003, n. 14796 (ud. 24 gennaio 2003). Pres. Sirena - Est. Fiandanese - P.M. Favalli (parz. diff.)Ric. D'Anzul

Riciclaggio - Estremi - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di acquisto di ciclomotore oggetto di furto ed apposizione sullo stesso di targa di propria pertinenza diversa dall'originale.

L'art. 648 bis c.p. mira essenzialmente a rendere punibili condotte ritenute idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni che ne costituiscono oggetto. Anche le «altre operazioni», quindi, che, oltre alla sostituzione o al trasferimento, possono dar luogo alla configurabilità del reato debbono presentare la suddetta specifica idoneità, non essendo all'uopo sufficiente che esse siano solo genericamente idonee ad ostacolare le indagini volte al rintraccio del bene; ipotesi, quest'ultima, eventualmente riconducibile ad altre e diverse figure di reato. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha escluso che potesse rispondere del reato di cui all'art. 648 bis, e non invece di quello di ordinaria ricettazione, un soggetto il quale, avendo acquistato un ciclomotore di provenienza furtiva, vi aveva applicato la targa identificatrice di propria pertinenza). (Mass. Redaz.). (C.p., art. 648 bis) (1).

@II. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. II, 28 marzo 2003, n. 14795 (ud. 24 gennaio 2003). Pres. Sirena - Est. Fiandanese - P.M. Favalli (diff.) - Ric. Negro

Riciclaggio - Estremi - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di spostamento in territorio extracomunitario, a fine di vendita, di un autoveicolo di provenienza furtiva.

L'art. 648 bis c.p. mira essenzialmente a rendere punibili condotte ritenute idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni che ne costituiscono oggetto. Anche le «altre operazioni», quindi, che, oltre alla sostituzione o al trasferimento, possono dar luogo alla configurabilità del reato debbono presentare la suddetta specifica idoneità, non essendo all'uopo sufficiente che esse siano solo genericamente idonee ad ostacolare le indagini volte al rintraccio del bene; ipotesi, quest'ultima, eventualmente riconducibile ad altre e diverse figure di reato. (Nella specie la Corte ha escluso che costituisse «trasferimento» punibile ai sensi dell'art. 648 bis, in quanto non idoneo ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, il semplice spostamento in territorio estero extracomunitario, a fine di successiva vendita e reimmatricolazione, di un autoveicolo di provenienza furtiva). (Mass. Redaz.). (C.p., art. 648 bis) (2).

    (1, 2) Per l'individuazione del reato di riciclaggio di cui all'art. 648 bis, v. Cass. pen., sez. I, 10 dicembre 1999, P.G. in proc. Daoudi, in Riv. pen. 1999, 172, con riferimento al caso di nord africano che era stato sorpreso in Italia a bordo di un'autovettura rubata in Francia, munita di documenti e dati di immatricolazione falsi o alterati; autovettura presumibilmente destinata al mercato dell'Africa settentrionale; Cass. pen., sez. II, 3 ottobre 1997, Pirisi, in questa Rivista 1998, 349, secondo cui la sostituzione della targa di un'autovettura - che costituisce il più significativo, immediato ed utile dato di collegamento della res con il proprietario che ne è stato spogliato - ovvero la manomissione del suo numero del telaio, devono ritenersi operazioni tese ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa della cosa ed integrano, pertanto, il reato di riciclaggio di cui all'art. 648 bis c.p.

I.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - La Corte di appello di Trieste, con sentenza in data 14 dicembre 2000, confermava la pronuncia del giudice di primo grado nei confronti di D'Anzul Denis ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 648 bis, per avere - come risulta dal capo di imputazione - acquistato un ciclomotore oggetto di furto, circolando a bordo dello stesso dopo avervi applicato la targa identificatrice di propria pertinenza diversa da quella originale, nonché del reato di cui agli artt. 483 e 61 n. 2 c.p., per avere falsamente denunciato alla polizia di avere smarrito i documenti originali del suddetto ciclomotore. Per tali reati, unificati dal vincolo della continuazione, il D'Azul veniva condannato alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione e lire 1.000.000 di multa.

Propone ricorso per cassazione l'imputato personalmente, deducendo:

a) inosservanza ed erronea applicazione del disposto dell'art. 648 bis c.p., in quanto la condotta delittuosa prevista da tale norma non potrebbe ritenersi integrata dall'apposizione sul ciclomotore oggetto di furto del contrassegno di proprietà dell'imputato, in quanto il contrassegno medesimo non modifica l'identificabilità del ciclomotore, influendo unicamente sulla identificazione del proprietario;

b) inosservanza ed erronea applicazione del disposto dell'art. 648, comma 2, c.p., in quanto il fatto contestato ben potrebbe essere considerato di lieve entità;

c) inosservanza ed erronea applicazione del disposto dell'art. 483, in quanto nel dichiarare lo smarrimento di un documento di circolazione non farebbe carico al privato alcun obbligo di veridicità e, quindi, non sussisterebbe il reato contestato;

d) inosservanza ed erronea applicazione del disposto dell'art. 133 c.p. e carenza di motivazione in merito all'entità della pena irrogata.

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MOTIVI DELLA DECISIONE. - Fondato è il motivo di ricorso concernente l'erronea qualificazione giuridica del fatto quale delitto di cui all'art. 648 bis c.p.

I giudici di merito hanno ritenuto che l'imputato, avendo sostituito il contrassegno-targa che il ciclomotore aveva al momento del furto con quello di propria pertinenza, abbia «compiuto attività diretta ed idonea ad ostacolare il riconoscimento del mezzo e la sua provenienza illecita». Per comprendere l'infondatezza di tale affermazione è opportuno ricostruire l'evoluzione normativa della fattispecie delittuosa in esame.

Il legislatore nel 1978 (art. 3 D.L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito in L. 18 maggio 1978, n. 191) introdusse nel codice penale una norma, l'art. 648 bis, che portava la rubrica «Sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione». Caratteristiche della fattispecie erano: la costruzione in termini di attentato (veniva punito il semplice compimento di atti o fatti diretti a sostituire denaro o valori provenienti da determinati delitti con altro denaro o altri valori), la limitazione dei delitti presupposti, il dolo specifico («al fine di procurare a sè o ad altri un profitto o di aiutare gli autori dei delitti suddetti ad assicurarsi il profitto del reato»).

Con l'art. 23 L. 1990, n. 55, l'art. 648 bis è stato modificato, assumendo la rubrica «riciclaggio». Punti centrali della modifica sono stati: l'eliminazione della struttura di attentato e del dolo specifico, nonché l'inserimento, accanto alla condotta di «sostituzione», della condotta alternativa di «ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa» del denaro o dei beni, mentre tra i reati presupposti venivano aggiunti i «delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope». Infine, con la legge di ratifica della convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio (art. 4 L. 9 agosto 1993, n. 328), il testo dell'art. 648 bis è stato ulteriormente modificato, introducendo, accanto alla condotta di «sostituzione», la condotta di «trasferimento» di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, nonché la condotta del compimento di «altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione» della provenienza delittuosa dei beni stessi; scompare, inoltre, l'elenco dei reati presupposti, sostituito dal riferimento a qualsiasi delitto non colposo.

Gli sviluppi normativi evidenziano da un lato la preoccupazione del legislatore di punire le condotte di riciclaggio qualunque sia il delitto fonte del denaro o del bene riciclabile e, quindi, anche al di fuori dei tradizionali delitti dai quali provengono denaro e beni poi soggetti a «lavaggio» (money laundering), dall'altro lato, di colpire tutte le condotte utilizzabili («altre operazioni») per il riciclaggio, purché abbiano la caratteristica di «ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa» del bene, tanto che si può affermare che sia proprio quest'ultima idoneità lesiva il nucleo centrale della fattispecie criminosa, quello che consente la riconducibilità della fattispecie concreta all'ipotesi astratta formulata dalla norma. La stessa origine e lo stesso sviluppo storico della norma in esame evidenziano che lo scopo del legislatore è quello di sanzionare comportamenti che siano idonei ad ostacolare la ricostruzione del c.d. paper trail, cioè la «pista di carta» che conduce dal bene apparentemente legittimo, attraverso tutti i passaggi e le operazioni di «lavaggio», sino all'originaria provenienza delittuosa.

È evidente, pertanto, che le «altre operazioni» alle quali fa riferimento la norma devono avere lo stesso tipo di lesività sopra evidenziato e, quindi, non possono essere costituite da condotte genericamente idonee ad ostacolare le indagini volte al rintraccio del bene, ma devono essere specificamente tali da ostacolare quel particolare aspetto delle indagini stesse tendenti ad identificare la riconducibilità di un bene alla fonte delittuosa. Ogni comportamento che sia inidoneo a cagionare quest'ultimo ostacolo non è punibile ai sensi dell'art. 648 bis c.p., ma può ben essere punito ai sensi dell'art. 648 c.p. (o come favoreggiamento, reale o personale, o incauto acquisto, qualora sussistano tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi, di tali reati).

Nel caso di specie, appunto, è pacifico che l'imputato si è limitato ad applicare al ciclomotore oggetto di furto il contrassegno di propria pertinenza, senza porre in essere (o, più esattamente, senza che gli sia stato contestato: sul punto...

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