Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine925-956

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@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE 1 agosto 2008, n. 20946. Pres. Vittoria - Est. Frasca - P.M. Carestia (conf.) - Condominio X (avv. Brachini) c. S.R.M. ed altro (avv. Curcuruto)

Giudice di pace - Competenza civile - Circolazione dei veicoli e dei natanti - Espressione «circolazione di veicoli» contenuta nell'art. 7, comma 2, c.p.c. - Interpretazione - Conseguenze in tema di regolamento di competenza.

Deve escludersi che l'espressione «circolazione di veicoli» contenuta nell'art. 7, comma 2, c.p.c. in funzione della individuazione della relativa regola di competenza, si debba intendere nel senso di alludere alla circolazione dei veicoli soltanto su strade pubbliche o di uso pubblico o comunque su strade o aree private con situazione di traffico equiparabile a quella di una strada pubblica. Ne deriva che la regola di competenza è applicabile anche nel caso di circolazione su strada o su area privata, come nella specie (sinistro avvenuto nell'area condominiale antistante un cancello di accesso ai boxes condominiali e consistito nell'urto di un'autovettura contro il cancello). (Mass. Redaz.). (C.p.c., art. 7) (1).

    (1) Per qualche utile riferimento v. i precedenti citati in motivazione: Cass. civ., 28 marzo 2006, n. 7072, in questa Rivista 2007, 302 e Cass. civ., 12 marzo 2005, n. 5455, ivi 2006, 419, secondo cui l'espressione «circolazione dei veicoli» contemplata, senza ulteriori specificazioni, dall'art. 7 c.p.c. deve intendersi comprensiva anche della circolazione di veicoli con guida di rotaie.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 1. - Il Condominio X ha proposto istanza di regolamento di competenza avverso la sentenza del 28 aprile 2007, con la quale il Tribunale di Grosseto ha declinato la propria competenza a favore di quella del Giudice di Pace per materia con limite di valore su due controversie riunite già separatamente introdotte da esso istante rispettivamente contro C.S. R.M. ed il marito C.M.G.G., per ottenere il risarcimento del danno cagionato al cancello di accesso dell'autorimessa condominiale dal veicolo di proprietà della C.S., all'atto in cui, condotto dal marito, nell'accedere all'autorimessa era venuto a collisione con il cancello dall'area condominiale antistante.

Entrambi i convenuti hanno eccepito l'incompetenza del Tribunale e la competenza del Giudice di Pace di Grosseto.

Nella controversia introdotta dalla C.S. costei ha chiamato in garanzia la Zurich Insurance s.a. quale assicuratile per la responsabilità civile del suo veicolo.

Il Tribunale ha declinato la competenza a favore del Giudice di Pace ritenendo che la norma dell'art. 7 c.p.c., comma 2, quando allude al danno da circolazione di veicoli si riferisca, non avendo previsto in proposito un'eccezione, anche alla circolazione su aree private ancorché non aperte al pubblico. La declinatoria di competenza è stata fatta per essere il valore delle due domande, principali e della riconvenzionale della C.S. per i danni sofferti dalla sua autovettura, conchiuso nel limite di cui a detta norma.

All'istanza hanno resistito con separate memorie la C.S. ed il C., mentre non ha svolto attività difensiva la Zurich Insurance.

  1. - Il ricorso per regolamento è stato proposto contro un provvedimento pubblicato nella vigenza delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.L.vo n. 40 del 2006, le quali si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.L.vo (D.L.vo art. 27, comma 2). Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all'art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata ritualmente notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero.

    Ha depositato memoria il Condominio ricorrente.

    MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - La relazione redatta ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata del seguente tenore:

    ... 3. - L'istanza di regolamento di competenza, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte dev'essere corredata dai quesiti di diritto ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., in relazione ai motivi su cui si fonda e nella specie questo requisito risulta rispettato, in quanto il ricorso, dopo lo svolgimento dei motivi, propone il quesito sul se l'espressione "circolazione stradale", di cui all'art. 7 c.p.c., comma 2, debba essere intesa nel senso di alludere alla circolazione dei veicoli soltanto su strade pubbliche o di uso pubblico o comunque su strade o aree private con situazione di traffico equiparabile a quella di una strada pubblica.

    Al quesito va data risposta negativa e l'istanza di regolamento di competenza sembra doversi rigettare.

    La questione non risulta ancora affrontata nella giurisprudenza di questa Corte.

    Vi sono pronunce che, anteriormente all'intervento dell'art. 7, o comunque non in riferimento ad esso hanno affrontato la diversa questione dell'ambito di applicabilità delle presunzioni di cui alla normaPage 926 dell'art. 2054 c.c., e l'hanno risolta (come emerge dai precedenti evocati dall'istante) nel senso che la norma non trovi applicazione alle aree private su cui non vi sia libera accessibilità da parte del pubblico. L'ultimo ditali precedenti risale, peraltro, al 1997.

    Successivamente la Corte si è trovata ad affrontare la diversa questione dell'applicabilità dell'assicurazione sulla r.c.a., che, peraltro, trovava soluzione normativa nella L. n. 990 del 1969, art. 1, ed ora la trova nel D.L.vo n. 209 del 2005, art. 122: entrambe nel disporre l'ambito di obbligatorietà dell'assicurazione per la r.c.a. fanno riferimento alla circolazione su strade di uso pubblico o ad esse equiparate, così disponendo espressamente ed assumendo un concetto limitativo di circolazione.

    A proposito dell'art. 7, comma 2, viceversa per due volte la Corte ha interpretato l'espressione "circolazione dei veicoli" in senso difforme dalla nozione di cui all'art. 2054, sia pure con riferimento alla circolazione dei veicoli su rotaie (Cass. (ord.) n. 5455 del 2005 e (ord.) n. 7072 del 2006).

    Sembra da ritenere che la nozione di "circolazione di veicoli" per come supposta nell'art. 2054 c.c., non fosse in realtà da intendere nel senso limitativo di cui alla giurisprudenza richiamata già in riferimento alla situazione anteriore all'introduzione dell'assicurazione per la responsabilità civile, atteso che nella norma non v'è alcun indizio in tal senso e considerato:

    a) sul piano della interpretazione letterale che il concetto di circolazione del veicolo è idoneo a comprendere anche una circolazione in ambito privato;

    b) e, sul piano di quella teleologica, che, se l'attenzione del legislatore del 1942 nel dettare la norma era stata certamente motivata dal crescente fenomeno della circolazione di veicoli sulle pubbliche vie, tuttavia le esigenze che per l'intrinseca pericolosità della circolazione di un veicolo costituiscono la giustificazione delle regole di cui alla norma stessa possono configurarsi anche quando il veicolo circoli su spazio privato (atteso che sempre è evocato il dinamismo proprio della "macchina", che può uscire dalla sfera del controllo dell'uomo) e ciò a maggior ragione se nell'ambito di uno spazio privato si abbia una frequenza di presenza o di persone o di altri veicoli, pur appartenenti eventualmente ad una platea limitata.

    L'interpretazione lata della nozione di circolazione nell'art. 2054, era, comunque, divenuta ancora più giustificata a seguito della introduzione della disciplina dell'assicurazione per la r.c.a., poiché essa, riferendo l'obbligo assicurativo alla circolazione su strade di uso pubblico o equiparate, palesava che il concetto di circolazione del veicolo era di per se idoneo a comprendere anche la circolazione su ambiti privati.

    L'uso da parte del legislatore della novella di cui alla L. n. 353 del 1990, del concetto di circolazione del veicolo in senso generico in una norma sulla determinazione dell'ambito di competenza e, quindi, ispirata ad un'esigenza di delimitare in modo certo quell'ambito induce a ritenere ora, a maggior ragione rispetto a quanto era ed è opinabile a proposito dell'art. 2054 c.c., che la genericità non consenta esclusioni. Tanto più se si considera che la questione dell'uso pubblico o meno della strada dipende da accertamenti di fatto che mal si concilierebbero con l'assurgere a criterio determinativo della competenza.

    Il Tribunale parrebbe, dunque, avere correttamente declinato la competenza

    .

  2. - Il Collegio condivide le argomentazioni e conclusioni della relazione.

    Ad esse, peraltro, la memoria del ricorrente non fa alcun riferimento, posto che, con evidente singolarità, invece che contraddire sui suoi contenuti e sulle sue affermazioni, si astiene da ogni riferimento ad essi ed anzi ad essa, limitandosi a contraddire sulle argomentazioni svolte dai resistenti.

    L'istanza di regolamento di competenza va, dunque, disattesa sulla base del seguente principio di diritto, con cui si da risposta al quesito di diritto che essa ha prospettato: «Deve escludersi che l'espressione circolazione di veicoli contenuta nell'art. 7 c.p.c., comma 2, in funzione della individuazione della relativa regola di competenza, si debba intendere nel senso di alludere alla circolazione dei veicoli soltanto su strade pubbliche o di uso pubblico o comunque su strade o aree private con situazione di traffico equiparabile a quella di una strada pubblica. Ne deriva che la regola di competenza è applicabile anche nel caso di circolazione su strada o su area privata, come nella specie (sinistro avvenuto nell'area condominiale antistante un cancello di accesso ai boxes condominiali e consistito nell'urto di un'autovettura contro il cancello)».

    Va, pertanto, dichiarata la competenza del Giudice di pace sulla controversia, conforme a quanto aveva fatto il Tribunale.

    Poiché sul piano della competenza territoriale ogni questione è ormai preclusa l'indicazione del giudice pace competente dev'essere quella del...

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