Sentenza nº 172 da Constitutional Court (Italy), 18 Maggio 1999

RelatoreGustavo Zagrebelsky
Data di Resoluzione18 Maggio 1999
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 172

ANNO 1999

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Dott. Renato GRANATA Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI Giudice

- Prof. Francesco GUIZZI "

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Prof. Carlo MEZZANOTTE "

- Prof. Guido NEPPI MODONA "

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Prof. Annibale MARINI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, lettera c), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica) e 16, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), promosso con ordinanza emessa il 4 giugno 1998 dal Tribunale militare di Torino nel procedimento penale a carico di Ciabak Bobovicz, iscritta al n. 735 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 1998.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1999 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto in fatto

  1. — Il Tribunale militare di Torino solleva, con ordinanza del 4 giugno 1998, in riferimento agli artt. 10 e 52 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, lettera c), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica) e 16, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), che stabiliscono che é soggetto alla leva militare l’apolide residente legalmente nel territorio della Repubblica, fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età.

    Il Tribunale militare ricorda che un problema analogo é già stato affrontato - ma solo in riferimento all’art. 52 della Costituzione - dalla Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 53 del 1967, rigettò la questione allora proposta, sul rilievo della distinzione tra il dovere di difesa della Patria (primo comma dell’art. 52) e l’obbligo di prestazione del servizio militare (secondo comma).

    Pur condividendo questa impostazione di fondo, il giudice rimettente ritiene di dover nuovamente sottoporre la normativa al controllo di costituzionalità, giacchè, alla stregua del riferimento dell’art. 52 della Costituzione alla sola categoria dei "cittadini", deve ritenersi contrastante con la norma costituzionale ogni estensione del dovere di prestazione del servizio militare di leva a chi cittadino non sia. Nell’art. 52, infatti, sia il dovere di difesa della Patria sia il più specifico dovere di prestazione del servizio militare sono riferiti esplicitamente ai "cittadini": pertanto, non sembra al Tribunale conforme al dettato costituzionale la determinazione legislativa che ricomprende gli apolidi nella sfera di soggezione al secondo dovere.

    L’uso del termine "cittadino" nell’art. 52 - prosegue il giudice a quo - induce pertanto a ritenere l’esistenza di uno stretto legame di interdipendenza tra il possesso della cittadinanza italiana e il dovere di difesa della Patria, che si esplica anche con l’obbligatoria prestazione del servizio.

    Verso l’anzidetta conclusione depone altresì, secondo il Tribunale, una interpretazione sistematica del testo costituzionale: quando in esso si vogliono tutelare diritti fondamentali di ciascun individuo, si estende la garanzia a "tutti" (ad esempio, negli artt. 2, 19, 21 e 24), mentre si riserva ai "cittadini" la tutela di posizioni soggettive che, pur se di notevole...

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