n. 222 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 ottobre 2014 -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Luigi Antonio Rovelli - Primo Pres.te f.f.;

Dott. Renato Rordorf - Presidente Sezione;

Dott. Salvatore Di Palma - Consigliere;

Dott. Renato Bernabai - Consigliere;

Dott. Gianfranco Bandini - Consigliere;

Dott. Pietro Curzio - Consigliere;

Dott. Annamaria Ambrosio - Consigliere;

Dott. Biagio Virgilio - Consigliere;

Dott. Alberto Giusti - Rel. Consigliere;

ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso 22220-2013 proposto da: Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

ricorrente;

Contro: ASGI - Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, APN - Avvocati per Niente Onlus, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, Tanwir Syed Shahzad, elettivamente domiciliati in Roma, Via di Pietralata 320, presso lo studio dell'avvocato Gigliola Mazza Ricci, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato Alberto Guariso, per deleghe a margine del controricorso;

controricorrenti;

Avverso la sentenza n. 2183/2012 della Corte d'Appello di Milano, depositata il 22/03/2013. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/09/2014 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti;

Uditi l'Avvocato dello Stato Gianna Maria De Socio e l'Avvocato Alberto Guariso;

Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale aggiunto Dott. Pasquale Paolo Maria Ciccolo, che ha concluso, ai sensi dell'art. 363 c.p.c., affinche' la Corte voglia esaminare anche d'ufficio la questione giuridica sollevata dalle parti rimettendo la stessa alla Corte costituzionale, in subordine dichiararsi la cessata materia del contendere. Ritenuto in fatto 1. - Il 20 settembre 2011 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (n. 75, IV serie speciale) il bando per la selezione di 10.481 volontari da impiegare in progetti di servizio civile in Italia e all'estero presentati dagli enti inseriti nell'albo nazionale. L'art. 3 del bando prevede tra i requisiti di ammissione la cittadinanza italiana. Esso recita: «Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari e alle forze di polizia, possono partecipare alla selezione i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di eta', in possesso dei seguenti requisiti: - essere cittadini italiani [...]». La clausola del bando riproduce la previsione contenuta nell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64), il quale ammette «a svolgere il servizio civile, a loro domanda, senza distinzioni di sesso i cittadini italiani che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e non superato il ventottesimo». 2. - Il signor Syed Shahzad Tanwyr e' un cittadino pakistano di venticinque anni che da quindici anni vive in Italia: qui ha completato la scuola secondaria, di primo e di secondo grado, e attualmente frequenta l'universita'. Egli ha presentato la domanda di ammissione al servizio civile presso la Caritas ambrosiana rimanendo in attesa di risposta ma venendo a sapere dai responsabili dell'ente che non avrebbe potuto essere inserito nella graduatoria ai fini della selezione in quanto privo della cittadinanza italiana. 3. - In data 21 ottobre 2011 il signor Syed Shahzad Tanwyr, l'ASGI -Associazione studi giuridici sull'immigrazione e l'APN - Avvocati per niente onlus hanno presentato dinanzi al Tribunale di Milano, sezione lavoro, un ricorso ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero), denunciando la natura discriminatoria della clausola n. 3 del predetto bando, nella parte in cui ammette alla selezione i soli cittadini italiani. Si e' costituita la Presidenza del Consiglio dei ministri, resistendo. Con ordinanza depositata il 12 gennaio 2012, la sezione lavoro del Tribunale di Milano ha dichiarato il carattere discriminatorio dell'art. 3 del bando, la' dove richiede tra i requisiti e le condizioni di ammissione il possesso della cittadinanza italiana, e ha ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (a) di sospendere le procedure di selezione, (b) di modificare il bando nella parte in cui richiede il requisito della cittadinanza italiana, consentendo l'accesso anche agli stranieri soggiornanti regolarmente in Italia, e (c) di fissare un nuovo termine per la presentazione delle domande. 4. - L'Amministrazione ha proposto appello deducendo: il difetto di giurisdizione con riferimento all'ordine, impartito dal giudice ordinario, di sospendere la procedura e di emettere un nuovo bando di selezione con riapertura dei termini per la presentazione delle domande da parte degli stranieri;

l'illegittimita' della decisione nel merito, in quanto l'esclusione degli stranieri e' imposta dall'art. 3 del d.lgs. n. 77 del 2002, il quale espressamente prevede tra i requisiti di ammissione al servizio civile la cittadinanza italiana, sicche' il Tribunale avrebbe potuto, al piu', rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale della norma stessa;

la manifesta infondatezza, in ogni caso, del dubbio di legittimita' costituzionale, essendo il servizio civile una forma di adempimento volontario del dovere di difesa della Patria (Corte cost., sentenza n. 228 del 2004), riservato ai soli cittadini. Il gravame e' stato resistito dagli appellati. 5. - Dopo avere sospeso, ai sensi degli art. 431 e 283 cod. proc. civ., «l'ordine di sospensione delle procedure di selezione» e «ogni conseguente pronuncia ordinatoria derivante», la sezione lavoro della Corte d'appello di Milano, con sentenza depositata in cancelleria il 22 marzo 2013, ha respinto l'impugnazione della Presidenza del Consiglio dei ministri. 5.1. - La Corte di Milano ha in primo luogo osservato che, poiche' rientra nella giurisdizione del giudice ordinario anche la cognizione del comportamento discriminatorio consistente nell'emanazione di un atto amministrativo, il giudice e' abilitato a decidere la controversia valutando il provvedimento amministrativo denunciato, disattendendolo, tamquam non esset, e adottando i conseguenti provvedimenti idonei a rimuoverne gli effetti. Questa opzione interpretativa - hanno soggiunto i giudici del gravame - e' stata confermata dall'art. 28 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), applicabile dal 6 ottobre 2011, il quale prevede che, con l'ordinanza che definisce il giudizio, il giudice puo' adottare, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole. Nel merito, la Corte d'appello sostiene che il servizio civile nazionale ha assunto una propria fisionomia a seguito della sospensione dell'obbligatorieta' del servizio di leva. Il servizio civile risponde infatti ad una idea di difesa della Patria che ricomprende attivita' aventi natura solidaristica, di cooperazione internazionale, di protezione del patrimonio storico, culturale, ambientale ed artistico, di promozione della cultura e della pace trai popoli. Dalla lettura dell'art. 52 Cost. alla luce dell'art. 2 Cost. discende una interpretazione evolutiva della nozione di «difesa della Patria», suscettibile di essere estesa al campo dei doveri di solidarieta' economica e sociale, e di tradursi in una sorta di «collaborazione civica» promossa e organizzata dallo Stato ai fine di concorrere...

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