Sentenza nº 53 da Constitutional Court (Italy), 24 Aprile 1967
Data di Resoluzione | 24 Aprile 1967 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 53
ANNO 1967
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZì
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, e dell'art. 1, lett. b. del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1965 dal Tribunale militare territoriale di Padova, nel procedimento penale a carico di Zardo Serafino, iscritta al n. 229 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 del 12 febbraio 1966.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 1 marzo 1967 la relazione del Giudice Aldo Sandulli:
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
Nel procedimento penale a carico di Zardo Serafino, già cittadino italiano e dal 1963 cittadino australiano, imputato del reato di cui all'art. 151 del Codice penale militare di pace, per non aver ottemperato alla chiamata alle armi indetta per l'11 gennaio 1965, il Tribunale militare territoriale di Padova, con ordinanza emessa il 3 dicembre 1965, ha sottoposto a questa Corte, considerandola rilevante ai fini del giudizio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana, e dell'art. 1, lett. b, del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e il reclutamento obbligatorio nell'esercito, nella marina e nella aeronautica, in relazione all'art. 52 della Costituzione. Un contrasto tra le disposizioni impugnate, in base alle quali, in taluni casi in esse considerati, persone che abbiano perduto la cittadinanza italiana sono nondimeno tenute a prestare il servizio militare, e il menzionato articolo della Costituzione, in base al quale la difesa militare é "sacro dovere del cittadino", potrebbe infatti inerire, secondo l'ordinanza, al fatto che l'obbligatorietà del servizio militare, "indispensabile presupposto affinché...
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...analogo é già stato affrontato - ma solo in riferimento all’art. 52 della Costituzione - dalla Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 53 del 1967, rigettò la questione allora proposta, sul rilievo della distinzione tra il dovere di difesa della Patria (primo comma dell’art. 52) e l’o......
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