Sentenza nº 53 da Constitutional Court (Italy), 24 Aprile 1967

Data di Resoluzione24 Aprile 1967
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 53

ANNO 1967

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZì

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, e dell'art. 1, lett. b. del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1965 dal Tribunale militare territoriale di Padova, nel procedimento penale a carico di Zardo Serafino, iscritta al n. 229 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 del 12 febbraio 1966.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 1 marzo 1967 la relazione del Giudice Aldo Sandulli:

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

Nel procedimento penale a carico di Zardo Serafino, già cittadino italiano e dal 1963 cittadino australiano, imputato del reato di cui all'art. 151 del Codice penale militare di pace, per non aver ottemperato alla chiamata alle armi indetta per l'11 gennaio 1965, il Tribunale militare territoriale di Padova, con ordinanza emessa il 3 dicembre 1965, ha sottoposto a questa Corte, considerandola rilevante ai fini del giudizio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana, e dell'art. 1, lett. b, del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e il reclutamento obbligatorio nell'esercito, nella marina e nella aeronautica, in relazione all'art. 52 della Costituzione. Un contrasto tra le disposizioni impugnate, in base alle quali, in taluni casi in esse considerati, persone che abbiano perduto la cittadinanza italiana sono nondimeno tenute a prestare il servizio militare, e il menzionato articolo della Costituzione, in base al quale la difesa militare é "sacro dovere del cittadino", potrebbe infatti inerire, secondo l'ordinanza, al fatto che l'obbligatorietà del servizio militare, "indispensabile presupposto affinché...

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