Sentenza nº 298 da Constitutional Court (Italy), 05 Luglio 1995

RelatoreFrancesco Guizzi
Data di Resoluzione05 Luglio 1995
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 298

ANNO 1995

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente

Prof. Antonio BALDASSARRE

Giudici

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 90, primo comma, numero 1, dell'art. 37, primo comma e del combinato disposto dell'art. 37, primo comma, e degli artt. 226, 223, 229 e 222 del codice penale militare di pace, promossi con nove ordinanze emesse il 1o e il 15 marzo, il 12 febbraio, il 3 maggio, il 30 aprile, il 31 maggio, il 3 maggio, il 24 maggio dal Tribunale militare di Padova e il 27 maggio 1994 dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale militare di Padova, iscritte rispettivamente ai nn. 272, 367, 447, 448, 499, 500, 501, 536 e 560 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 21, 26, 35, 38, 39, 40, prima serie speciale, dell'anno 1994. Visti gli atti di costituzione di Esposito Fulvio Madrileno, di D'Avossa Gianalfonso, nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1995 il Giudice relatore Francesco Guizzi; uditi gli avvocati Piero Longo per Esposito Fulvio Madrileno, Salvatore Panagia per D'Avossa Gianalfonso e l'Avvocato dello Stato Nicola Bruni per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso del procedimento penale a carico del soldato Montanaro Mauro, accusato sia dell'esecuzione indebita di venticinque fotografie riproducenti armi, sistemi d'arma ed area antistante una caserma (art. 90, primo comma, numero 1, del codice penale militare di pace) sia del possesso di esse (art. 260, primo comma, numero 3, del codice penale, in relazione al citato art. 90, primo comma, numero 4), il Tribunale militare di Padova, con ordinanza del 1o marzo 1994, ha sollevato due questioni di costituzionalità. Denunciando, con la prima, l'illegittimità costituzionale dell'art. 90, primo comma, numero 1, del codice penale militare di pace, in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione, il giudice a quo premette che tale articolo è applicabile sol tanto quando non ricorra (come nella specie) la finalità di spionaggio, che è autonomamente disciplinata dall'art. 89-bis e punita con una pena più severa. Per quanto attiene, invece, alle previsioni contenute negli artt. 89 e 91, la disposizione dell'art. 90 avrebbe inteso punire esclusivamente le condotte preparatorie (non a scopo di spionaggio) dei reati di procacciamento e rivelazione di notizie segrete. Il trattamento sanzionatorio del reato in esame sarebbe, tuttavia, irragionevolmente più grave rispetto a quello comminato per i reati di procacciamento e rivelazione, che pure comportano una lesione diretta del bene giuridico tutelato: proporzione che è qui assente, ma risulta assi curata nella disciplina delle corrispondenti figure del codice penale (artt. 256-258 e 260). Le condotte (preparatorie) delineate nell'art. 90, primo comma, sono infatti punite con la reclusione militare da cinque a dieci anni e, quindi, con un trattamento sanzionatorio più grave di quello previsto per il reato di cui all'art. 89 (reclusione militare da tre a dieci anni) e più severo di quello contemplato nell'art. 91, che punisce la fattispecie (consumativa) ivi regolata con la reclusione militare da cinque a ventiquattro anni, mantenendo per entrambe lo stesso minimo edittale. Per le medesime ragioni, ora riferite alla ipotesi di reato di cui al primo comma, numero 1, dell'art. 90, questa Corte ha già dichiarato, con la sentenza n. 49 del 1989, l'incostituzionalità del primo comma, numero 4, sì che - oltre a violare il principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 - la disposizione denunciata sarebbe in contrasto anche con l'art 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto una pena del tutto sproporzionata e irragionevole comprometterebbe ogni possibilità di rieducazione. L'accoglimento della questione - così conclude, sul punto, il rimettente - implicherebbe la estensione da parte della Corte, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, della illegittimità costituzionale a ogni altra ipotesi di reato che l'art. 90 sanziona più gravemente rispetto a tutte le altre condotte preparatorie di cui agli artt. 89 e 91 citati.

  2. - Con la seconda questione, il Tribunale militare di Padova denuncia la incostituzionalità dell'art. 37, primo comma, del codice penale militare di pace, che recita testualmente: . La questione avrebbe rilevanza nel giudizio a quo, poichè in seguito all'illegittimità costituzionale pronunciata con la sentenza n. 49 del 1989, la competenza passerebbe al tribunale comune, essendo contestato al Montanaro, per il possesso di foto illecitamente scattate, l'ipotesi di cui all'art. 260, primo comma, numero 3, del codice penale in luogo di quella contenuta nell'art. 90, primo comma, numero 4, del codice penale militare di pace. Il reato ascritto al militare non sarebbe cambiato, invero, solo per effetto della sentenza n. 49 testè menzionata: la giurisdizione dei tribunali militari verrebbe a trovare, in realtà, il proprio radicamento nell'art. 37, primo comma, che sarebbe in contrasto - ad avviso del giudice a quo - con gli artt. 3, 25, primo comma, 97, primo comma, e 103, terzo comma, della Costituzione. E, infatti, reati , come quelli previsti dagli artt. 90, primo comma, numero 1, del codice penale militare di pace e 260, primo comma, numero 3, del codice penale, sarebbero considerati militari o comuni in forza dell'art. 37, primo comma, e quindi assoggettati a regimi giuridici diversi (elemento soggettivo, aggravanti, attenuanti, scriminanti, pene principali e accessorie, effetti penali della condanna, diversa giurisdizione ecc.). Denunciata per la violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e di ragionevolezza, l'irrazionalità non riguarderebbe soltanto il reato contestato al Montanaro, ma anche altre figure previste dai codici penali. Si configurerebbero infatti come reati militari l'abuso dell'ufficio di comando, quando si traduce in peculato o malversazione (artt. 215 e 216), ma non il generico abuso; l'omicidio a danno del superiore o dell'inferiore (artt. 186 e 195) nelle situazioni di cui all'art. 199, ma non quando commesso nell' ambiente militare in altre diverse circostanze; le lesioni volontarie (artt. 223 e 224) nei confronti di qualsiasi militare, ma non l'omicidio preterintenzionale o volontario; il furto a danno di militare in luogo militare (art. 230), ma non la rapina; la minaccia rivolta a un militare (art. 229), ma non la violenza privata o l'estorsione (forme delittuose in cui, a volte, si manifesta il cosiddetto nonnismo); e persino l'eccesso colposo in una causa di giustificazione (art. 45), ma non il corrispondente reato colposo. Vi sarebbe altresì lesione dell'art. 25, primo comma, della Costituzione, poichè la norma impugnata - proponendo una definizione restrittiva del reato militare - verrebbe a sottrarre tutti quei alla giurisdizione specializzata, resa nel corso degli anni particolarmente idonea a conoscerli sia da leggi sia da pronunce della Corte costituzionale; e vi sarebbe contrasto anche con il principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia (art. 97, primo comma, della Costituzione), giacchè l'artificiosità e la irrazionalità dei criteri di delimitazione della sfera di competenza dei tribunali militari porterebbe l'azione penale lungo percorsi procedimentali inutilmente laboriosi, in quanto potrebbero articolarsi su due fasi: una dinanzi al giudice militare e l'altra davanti a quel lo ordinario. Infine, si paleserebbe un contrasto con l'art. 103, terzo comma, della Costituzione, dal momento che - se è ampiamente consolidata la giurisprudenza costituzionale nel senso di delimitare la giurisdizione dei tribunali...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
5 temas prácticos
2 sentencias
  • Ordinanza nº 203 da Constitutional Court (Italy), 02 Luglio 2009
    • Italia
    • 2 Luglio 2009
    ...dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato di militare; che, prosegue il rimettente, se da un lato è vero che, con la sentenza n. 298 del 1995, la Corte costituzionale, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 37, primo comma, del codice ......
  • Sentenza nº 97 da Constitutional Court (Italy), 31 Dicembre 1998
    • Italia
    • 31 Dicembre 1998
    ...la pena della reclusione militare da due a cinque anni, mentre - a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 49 del 1989 e n. 298 del 1995 - si commina una pena meno grave qualora l’introduzione fraudolenta o clandestina nei luoghi militari si verifichi allo scopo di commettere r......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT