Sentenza nº 97 da Constitutional Court (Italy), 31 Dicembre 1998

RelatoreFrancesco Guizzi Ritenuto in fatto Nel corso di un procedimento penale a carico d’un imputato dei reati di forzata consegna e introduzione clandestina in luoghi militari
Data di Resoluzione31 Dicembre 1998
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.97

ANNO 1998

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Dott. Renato GRANATA Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI Giudice

- Prof. Francesco GUIZZI "

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Prof. Carlo MEZZANOTTE "

- Avv. Fernanda CONTRI "

- Prof. Guido NEPPI MODONA "

- Prof. Annibale MARINI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 90, secondo comma del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa l’11 febbraio 1997 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Primitivo Lorenzo, iscritta al n. 253 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1997 il Giudice relatore Francesco Guizzi

Ritenuto in fatto

Nel corso di un procedimento penale a carico d’un imputato dei reati di forzata consegna e introduzione clandestina in luoghi militari, in concorso formale (artt. 81 del codice penale, 140 e 90, secondo comma, del codice penale militare di pace), il Tribunale militare di Padova ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del predetto art. 90, secondo comma.

Osserva il Tribunale che all’imputato si contesta il reato di cui all’art. 90, secondo comma, testè menzionato, il quale si perfeziona "per il solo fatto" di introdursi clandestinamente, o con inganno, in quei luoghi in cui é vietato l’accesso nell’interesse militare dello Stato. Per tale reato, prosegue il rimettente, é prevista la pena della reclusione militare da due a cinque anni, mentre - a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 49 del 1989 e n. 298 del 1995 - si commina una pena meno grave qualora l’introduzione fraudolenta o clandestina nei luoghi militari si verifichi allo scopo di commettere reati contro la difesa militare: onde la violazione del principio contenuto nell’art. 3 della Costituzione.

Considerato in diritto

  1. — Viene all’esame della Corte la questione di legittimità costituzionale dell’art. 90, secondo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui prevede, con lesione dell’art. 3 della Costituzione, la pena della reclusione militare da due a cinque anni per la...

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