Sentenza nº 116 da Constitutional Court (Italy), 15 Marzo 1991

RelatoreEnzo Cheli
Data di Resoluzione15 Marzo 1991
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.116

ANNO 1991

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Ettore GALLO,

Giudici

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 della legge 9 aprile 1990, n. 87 (Interventi urgenti per la zootecnia), promosso con i ricorsi delle Province di Trento e Bolzano e della Regione Emilia-Romagna notificati il 26 e 25 maggio 1990, depositati in cancelleria il 31 maggio ed il primo giugno 1990 ed iscritti ai nn. 39, 40 e 41 del registro ricorsi 1990.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 1991 il Giudice relatore Enzo Cheli;

uditi gli avvocati Sergio Panunzio per la Provincia di Trento e di Bolzano, Roland Riz per la Provincia di Bolzano, Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna e l'avvocato dello Stato Sergio La Porta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con due ricorsi di identico contenuto, notificati il 26 maggio 1990, le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno impugnato gli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge 9 aprile 1990, n. 87 (Interventi urgenti per la zootecnia) per violazione degli artt. 8, n. 21; 9, n. 3 e n. 8; 16; 69 ss. e 104, primo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e delle relative norme di attuazione.

    Ad avviso delle ricorrenti le disposizioni impugnate risulterebbero lesive della competenza provinciale esclusiva in materia di agricoltura e zootecnia (di cui all'art. 8, n. 21, ed all'art. 16, primo comma, dello Statuto) nonchè della competenza provinciale concorrente in materia di commercio e di incremento della produzione industriale (di cui all'art. 9, n. 3 e n. 8, dello stesso Statuto), avendo disposto interventi statali di programmazione, direzione, incentivazione e sostegno finanziario nel settore zootecnico che si verrebbero a sovrapporre a quelli già attuati dalla legislazione provinciale, emanata nell'esercizio delle competenze sopra richiamate. A fronte di tali competenze residuerebbe, infatti, allo Stato - sempre a giudizio delle ricorrenti - il solo potere di dettare principi e criteri generali nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, restando invece preclusa l'emanazione di disposizioni puntuali e di dettagli quali sarebbero quelle espresse dalle impugnate disposizioni.

    Le censure investono, in particolare: 1,art. 1, che dispone l'istituzione di un "Comitato per la ristrutturazione del settore zootecnico" nonchè la costituzione, presso il Ministero dell'agricoltura e foreste, di un "Fondo per la ristrutturazione e il risanamento del settore zootecnico", per 1a cui dotazione viene stabilito (all'art. 8) lo stanziamento di lire 340 miliardi; l'art. 2, che impegna il Comitato a redigere un programma nazionale di intervento nel settore zootecnico da rimettere alla approvazione dei C.I.P.E.; l'art. 3, dove, nel disciplinare la composizione del Comitato, si prevede che solo tre dei suoi' sette membri siano nominati dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome, in rappresentanza di tutti gli enti presenti nella Conferenza stessa; l'art. 4, che definisce i compiti del Comitato, attribuendo ad esso, tra l'altro, l'approvazione dei progetti di ristrutturazione e sviluppo delle imprese del settore zootecnico e la concessione dei relativi finanziamenti nonchè la concessione di contributi per la capitalizzazione delle società cooperative e loro consorzi; infine, l'art. 5, dove si dispone la costituzione di una società per azioni, con capitale di maggioranza sottoscritto dal Ministero dell'agricoltura, per l'attuazione degli interventi decisi dal Comitato e per lo svolgimento di altri compiti di incentivazione e sostegno finanziario a favore delle imprese operanti nel settore.

    Il complesso delle suddette disposizioni, secondo le ricorrenti, sarebbe tale da superare i confini del legittimo esercizio della funzione statale di indirizzo e coordinamento, determinando, con la previsione di provvedimenti puntuali di approvazione di progetti e di concessione di incentivi e finanziamenti, una invasione delle competenze riservate alle Province autonome: e questo tanto più ove si consideri che, in questa materia, la funzione di indirizzo e coordinamento risulterebbe già esercitata mediante la predisposizione ed approvazione da parte del C.I.P.E. del piano agricolo nazionale e di quello forestale, di cui all'art. 2 della legge 8 novembre 1986, n. 752. Nè sarebbe giustificato, nel caso di specie un intervento statale che, al di fuori della funzione di indirizzo e coordinamento, si ponesse a tutela di un preteso interesse nazionale, posto che un siffatto intervento potrebbe legittimamente esplicarsi solo a fronte di una esigenza unitaria, insuscettibile di frazionamento, in ordine alla quale sia urgente provvedere e sempre che l'intervento stesso si sostanzi in misure Strettamente necessarie ed essenziali al perseguimento del fine: condizioni queste non ricorrenti, secondo le due Province autonome, nel caso in questione.

    Infine, la legge impugnata risulterebbe lesiva della autonomia finanziaria delle due province, di cui agli artt. 69 e seguenti dello Statuto, per aver stabilito che gli interventi finanziari in un settore di competenza provinciale esclusiva siano erogati da un organismo governativo quale il Comitato previsto dalla stessa legge, anzichè attribuiti pro quota alle Province medesime. Tale previsione risulterebbe, in particolare, lesiva del principio di cui all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria), approvata ai sensi dell'art. 104 dello Statuto, in base al quale le Province avrebbero dovuto partecipare alla ripartizione del Fondo istituito dalla legge impugnata, così come di ogni altro fondo speciale istituito "per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale".

  2. - Con ricorso notificato il 25 maggio la Regione Emilia-Romagna ha impugnato gli artt. 1, primo e secondo comma, 3, 4, 5, 6 e 8 della stessa legge 9 aprile 1990, n. 87, per violazione degli artt. 117, primo comma, 118, primo comma, e 119, primo e secondo comma, della Costituzione.

    La Regione espone che in materia di zootecnia gli artt. 66 e 67 del d.P.R. 24 agosto 1977, n. 616, hanno affermato la piena competenza regionale, ammettendo interventi dello Stato unicamente in relazione agli impianti di interesse nazionale e in attuazione di indirizzi fissati in sede di programmazione nazionale. Successivamente, la legge 8 novembre 1986, n.752 (Legge pluriennale per l'attuazione degli interventi programmati in agricoltura) ha previsto una speciale disciplina per interventi statali a carattere "orizzontale". Tale assetto normativo, conforme al dettato costituzionale, risulterebbe irrazionalmente sconvolto, ad avviso della Regione, dalla legge impugnata che riattribuirebbe stabilmente ed organicamente allo Stato funzioni e finanziamento già assegnati alle Regioni, senza alcun riferimento ad oggetti o interessi di carattere ultraregionale o ad interventi di natura straordinaria in grado di giustificare tali disposizioni.

    In particolare, la Regione ritiene costituzionalmente illegittimi l'art. 1, primo comma, l'art. 4, primo comma, e l'art. 3 della legge n. 87 del 1990, in quanto attribuiscono alla competenza di organi statali compiti di Programmazione, finanziamento e incentivazione che costituiscono parte integrante e fondamentale della materia "zootecnia", costituzionalmente spettante alla stessa Regione; l'art. 5, primo e secondo comma, e l'art. 6 'n quanto Prevedono l'affidamento di compiti di natura finanziaria nel settore zootecnico, di...

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