LEGGE 9 aprile 1990, n. 87 - Interventi urgenti per la zootecnia

Coming into Force13 Maggio 1990
Enactment Date09 Aprile 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/04/28/090G0118/CONSOLIDATED/19910813
Published date28 Aprile 1990
Official Gazette PublicationGU n.98 del 28-04-1990
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

Art 1.
  1. Per il risanamento e la ristrutturazione della produzione e della commercializzazione nel settore zootecnico e per il loro adeguamento, secondo criteri di economicita', alle esigenze del mercato, tenendo anche conto in particolare del miglioramento qualitativo dei prodotti ed avendo attenzione per la zootecnia del Mezzogiorno, e' istituito il Comitato per la ristrutturazione del settore zootecnico.

  2. Per le finalita' di cui al precedente comma 1 e' costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un "Fondo per la ristrutturazione e il risanamento del settore zootecnico", al quale e' attribuita la dotazione complessiva di lire 340 miliardi, secondo quanto previsto dal successivo articolo 8.

  3. L'attivita' del Fondo ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art 1.

(( 1. Per un intervento straordinario nella zootecnia da realizzarsi attraverso progetti integrati di rilevanza nazionale, e' autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1991.

  1. I progetti sono predisposti da societa' cooperative e da altre societa' che assicurino una significativa presenza sui mercati e devono rispondere alle linee strategiche e ai criteri stabiliti in apposito programma straordinario, approvato dal CIPE su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste con le procedure di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

  2. Per la predisposizione del programma straordinario, la definizione delle linee strategiche e dei criteri di intervento e il finanziamento dei progetti, e' costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il comitato per l'intervento straordinario nel settore zootecnico.

  3. Il comitato di cui al comma 3 esercita la propria attivita' osservando, in quanto compatibili, le norme e le procedure stabilite dal programma approvato dal CIPE ai sensi del comma 2 e quelle stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di provvidenze contributive e creditizie per gli organismi cooperativi di rilevanza nazionale. ))

Art 2.
  1. Il Comitato e' costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e provvede, entro tre mesi dalla data della sua costituzione:

    1. a verificare la situazione del settore, con riferimento alle produzioni dirette e connesse e alla loro utilizzazione, trasformazione e commercializzazione;

    2. a redigere, sulla base dell'anzidetta verifica, un programma di intervento che preveda:

    1) le linee generali di ristrutturazione del settore in armonia con le finalita' del piano agricolo nazionale e del piano specifico di intervento di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1986, n. 752;

    2) i criteri per la piu' efficace gestione delle risorse finanziarie destinate al settore;

    3) i criteri per il rispetto delle compatibilita' ambientali negli interventi sostenuti finanziariamente a' termini della presente legge.

  2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste sottopone il programma all'approvazione del CIPE con le procedure di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1991, N. 252

Art 3.
  1. Il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o, per sua delega, da uno dei suoi componenti, ed e' composto di sette membri dei quali uno designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Ministro della sanita', uno dal Ministro del tesoro, nominati, su proposta dello stesso Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Consiglio dei Ministri; gli altri tre membri sono nominati in rappresentanza delle regioni secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418.

  2. Il Comitato dura in carica cinque anni ed attua i suoi interventi sia direttamente che per il tramite della societa' per azioni costituita ai sensi dell'articolo 5.

  3. I membri del Comitato sono posti, se dipendenti da amministrazioni dello Stato, fuori dal ruolo per il tempo necessario all'esercizio del loro mandato.

  4. Il Comitato si avvale delle strutture amministrative e tecniche del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonche', per la valutazione e il monitoraggio dei progetti, di un gruppo di tre esperti di analisi...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT