Sentenza nº 247 da Constitutional Court (Italy), 16 Maggio 1989

RelatoreRenato Dell'Andro
Data di Resoluzione16 Maggio 1989
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.247

ANNO 1989

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Dott. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7 della legge 7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per i reati tributari) promossi con ordinanze emesse il 15 marzo 1988 dalla Corte d'appello di Milano; il 21 settembre 1988 dal Tribunale di Isernia (n. 2 ordd.); il 23 settembre 1988 dal Tribunale di Lanusei; il 22 luglio 1988 dal Tribunale di Verbania; il 5 ottobre 1988 dal Tribunale di Salerno; il 22 settembre 1988 dal Tribunale di Lodi; il 4 luglio 1988 dal Tribunale di Torino (n. 4 ordd.) e il 25 maggio 1988 dal Tribunale di Isernia, iscritte rispettivamente ai nn. 400, 714, 715, 717, 740, 742, 746, 754, 755, 756, 757 e 761 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 49 e 51/la s.s. dell'anno 1988 e n. 1/la s.s. dell'anno 1989.

Visto l'atto di costituzione di Galli Giuseppe nonchè gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.

Considerato in diritto

  1. -Poiche tutte le ordinanze in epigrafe propongono, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost. (ed alcune, indicate in narrativa, anche in riferimento all'art. 3 Cost.) questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto una stessa norma, i procedimenti relativi alle predette ordinanze possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

  2. -Deve essere, anzitutto, respinta l'eccezione d'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 della legge 7 agosto 1982, n. 516 (rectius: dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516) sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato nelle difese in data 26 settembre 1988, alle quali gli atti d'intervento, relativi alle ordinanze che si vanno ad esaminare nel merito, rinviano.

    Secondo l'Avvocatura generale la richiesta eliminazione delle parole condurrebbe alla rimozione d'un limite alla punibilità e, pertanto, ad un ampliamento dell'area della repressione penale; non essendo consentito a questa Corte produrre effetti di tal genere, la predetta questione dovrebbe essere dichiarata inammissibile.

    Questa Corte, come si avrà modo di precisare, concorda con l'Avvocatura generale nel ritenere la dell'alterazione del risultato della dichiarazione, di cui al delitto in esame, condizione per la concreta punibilità del delitto stesso: e, pertanto, non v'é dubbio che l'eliminazione dell'espressione dall'ipotesi delittuosa in discussione condurrebbe ad un allargamento della punibilità. Ma le citate ordinanze di rimessione configurano la predetta dell'alterazione del risultato della dichiarazione quale del medesimo; ove, pertanto, venisse dichiarato costituzionalmente illegittimo, per mancanza di tassatività, un elemento essenziale del delitto, l'intera fattispecie tipica del delitto stesso.

    La questione di legittimità costituzionale prospettata dalle ordinanze di rimessione va valutata nel modo come e stata proposta: spetta al successivo esame di merito precisare l'esatta qualificazione giuridica dell'espressione e decidere, in base alle conclusioni dello stesso esame, l'accoglimento della richiesta contenuta nelle citate ordinanze, qualora la predetta venga ritenuta non sufficientemente determinata, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost. oppure il rigetto della precitata richiesta, nell'ipotesi che la in discussione venga ritenuta sufficientemente determinata, sempre in riferimento agli indicati parametri costituzionali.

  3. -Nell'iniziare l'esame del merito della proposta questione di legittimità costituzionale va precisato che verrà usato il termine determinatezza (insieme al correlativo indeterminatezza) e non quello di tassatività, in primo luogo perchè, esistendo autorevoli dottrine che ritengono distinti i significati dei due termini, seguendo le stesse dottrine, si tratta, in questa sede, appunto di decidere sulla determinatezza quale modo (di formulazione e, conseguentemente) di essere della norma (o di un suo elemento, la ) di cui all'art. 4, n. 7 del citato decreto legge ed in secondo luogo perchè, avendo il .precetto> di determinatezza, sempre secondo le predette dottrine, contenuto più vasto ed intenso di quello di tassatività, l'uso del termine consente di prescindere, in questa sede, dal dibattito relativo alla distinzione tra la specie- ed il genere-, che appunto il primo (di specie) ricomprenderebbe senza in esso esaurirsi.

    Poichè, peraltro, pur essendo la determinatezza una qualita delle norme (e dei suoi elementi essenziali) come risultano dagli enunciati legislativi, dall'interpretazione dei medesimi e dal loro precisarsi (o confondersi) attraverso l'applicazione, si e giustamente dubitato dell'utilità pratica d'un concetto generale di determinatezza, costruito attraverso connotati comuni alle norme determinate; e poichè, d'altra parte, per constatare se, nell'indicazione della predetta , si siano rispettati gli artt. 25, secondo comma e 3, primo comma, Cost., va preliminarmente precisata la posizione della predetta nel contesto della fattispecie di cui la misura stessa fa parte (l'indicazione legislativa d'un particolare dato può essere ritenuta sufficientemente determinata oppur no a seconda che lo stesso dato integri, o meno, un elemento costitutivo del reato); va qui anzitutto stabilita la posizione che la predetta , di cui all'art. 4, primo comma, n. 7 del citato decreto legge n. 429 del 1982, ha nel contesto dell'intera fattispecie prevista dallo stesso numero del citato comma.

    Quel che non può esser, in ogni caso, metodologicamente consentito e la dagli altri elementi della fattispecie nella quale tale e inserita per confrontare quest'ultima, e soltanto quest'ultima, con il precetto di determinatezza di cui agli artt. 25, secondo comma e 3, primo comma, Cost. Va, invero, ribadito che la determinatezza dell'indicazione legislativa del significato d'un termine (o d'una espressione) non può stabilirsi prescindendo dal rapporto che lo stesso termine ha con gli altri elementi della fattispecie e dalla relazione che l'intera fattispecie del delitto previsto dall'art. 4, n. 7 del più volte citato decreto legge ha con le altre ipotesi delittuose previste nello stesso articolo, con le ipotesi contravvenzionali di cui all'art. 1 dello stesso decreto e con il sistema tutto dei reati tributari.

    V'é, invero, da ricordare che tocca alla giurisdizione ed alla dottrina, attraverso l' della legge, o meglio attraverso i Rechtsinstitute, che accompagnano la legge e ne condizionano il significato, procedere a quel raccordo tra fatto e diritto che permette d'acquisire la certezza soggettiva sull'esito dei casi giudiziari: non e, pertanto, metodo logicamente corretto ritenere che la certezza e l'incertezza siano qualità proprie della natura di ogni singolo dato della fattispecie. Nè va dimenticato che gran parte dei concetti c.d. , che esprimono una realtà quantitativa o temporale attraverso termini necessariamente imprecisi, spesso costituiscono frutto d'un tentativo del legislatore di precisazione e delimitazione della sfera d'operatività di fattispecie troppo ampie o generiche.

    Or la , di...

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