Ordinanza nº 356 da Constitutional Court (Italy), 20 Luglio 1990
Relatore | Renato Dell'Andro |
Data di Resoluzione | 20 Luglio 1990 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N.356
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Dott. Francesco SAJA,
Giudici
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, promossi con tre ordinanze emesse il 6 febbraio 1990 dal Tribunale di Torino, il 22 gennaio 1990 e il 1o febbraio 1990 dal G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Emilia, iscritte rispettivamente ai nn. 190, 198 e 199 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18/la s.s. dell'anno 1990.
Visto l'atto di costituzione di Maffei Stefano nonchè gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.
Ritenuto che, con ordinanza del 6 febbraio 1990, il Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516;
che, innanzi tutto, il giudice a quo ritiene che il citato art. 4, primo comma, n. 7, violi l'art. 25, secondo comma, Cost., in quanto sarebbe carente di parametri normativi determinati o di criteri di massima che consentano di individuare la fattispecie di reato, con particolare riferimento ai concetti di simulazione o dissimulazione e di alterazione della misura rilevante;
che, in secondo luogo, il Tribunale di Torino afferma il contrasto con l'art. 3 Cost. del citato art. 4, primo comma, n. 7, in quanto produrrebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra la categoria dei contribuenti titolari di
che il giudice a quo, peraltro, ritiene di non condividere l'interpretazione di questa Corte che ha dichiarato non...
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