Ordinanza nº 356 da Constitutional Court (Italy), 20 Luglio 1990

RelatoreRenato Dell'Andro
Data di Resoluzione20 Luglio 1990
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N.356

ANNO 1990

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Dott. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, promossi con tre ordinanze emesse il 6 febbraio 1990 dal Tribunale di Torino, il 22 gennaio 1990 e il 1o febbraio 1990 dal G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Emilia, iscritte rispettivamente ai nn. 190, 198 e 199 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18/la s.s. dell'anno 1990.

Visto l'atto di costituzione di Maffei Stefano nonchè gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.

Ritenuto che, con ordinanza del 6 febbraio 1990, il Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516;

che, innanzi tutto, il giudice a quo ritiene che il citato art. 4, primo comma, n. 7, violi l'art. 25, secondo comma, Cost., in quanto sarebbe carente di parametri normativi determinati o di criteri di massima che consentano di individuare la fattispecie di reato, con particolare riferimento ai concetti di simulazione o dissimulazione e di alterazione della misura rilevante;

che, in secondo luogo, il Tribunale di Torino afferma il contrasto con l'art. 3 Cost. del citato art. 4, primo comma, n. 7, in quanto produrrebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra la categoria dei contribuenti titolari di e quella dei titolari di di cui all'art. 1, secondo comma, n. 3 dello stesso decreto legge n. 429 del 1982, convertito in legge n. 516 del 1982;

che il giudice a quo, peraltro, ritiene di non condividere l'interpretazione di questa Corte che ha dichiarato non...

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