Sentenza nº 295 da Constitutional Court (Italy), 19 Dicembre 1984

RelatoreAntonio La Pergola
Data di Resoluzione19 Dicembre 1984
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 295

ANNO 1984

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO

Dott. ALDO CORASANITI

Prof. GIUSEPPE BORZELLINO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, p.c., l. 21 giugno 1975, n. 287 (Modifiche alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente provvedimenti a favore della cinematografia); dell'art. unico, lett. b, del d.P.R. 28 aprile 1968, n. 1339, promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1978 dal TAR per il Lazio sui ricorsi riuniti proposti dalla S.r.l. Medusa Distribuzione ed altre c/ Ministero del turismo e dello spettacolo ed altra, iscritta al n. 16 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 80 del 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 1984 il Giudice relatore Antonio La Pergola;

udito l'avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Alcune società di produzione e distribuzione cinematografica proponevano ricorso nel marzo 1978 al TAR del Lazio avverso i decreti con i quali il Ministero del turismo e dello spettacolo aveva annullato d'ufficio i provvedimenti con i quali in precedenza aveva dichiarato di nazionalità italiana ed ammesso alla programmazione obbligatoria alcuni films realizzati dalle ricorrenti in regime di coproduzione italo-francese.

    Le ricorrenti, fra le altre censure proposte, denunciavano la violazione degli artt. 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 (Provvedimenti a favore della cinematografia), che disciplina le coproduzioni, 20 della legge 21 giugno 1975, n. 287 (recante modifiche alla predetta legge n. 1213/65) e dell'art. 5, par. IV, dell'accordo di coproduzione italo-francese del 1 agosto 1966, recepito in Italia dapprima con l'articolo unico lett. b) del d.P.R. 28 aprile 1968, n. 1339 e poi con l'art. 20 della predetta legge n. 287.

    L'Avvocatura generale, costituitasi per il Ministero, chiedeva il rigetto del ricorso.

    Il TAR, ritenuto che la controversia si incontrava sull'interpretazione del citato art. 5 dell'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Francia del 1 agosto 1966 (in quanto il Ministero aveva annullato i provvedimenti con i quali aveva ammesso i films ai benefici previsti dalla legge proprio sulla base di una diversa interpretazione della detta norma), si é posto innanzitutto il problema " se l'accordo in questione sia stato validamente recepito nell'ordinamento italiano, in conformità delle norme costituzionali che regolano la materia".

    Il giudice a quo premette che l'art. 19 della citata legge n. 1213 del 1965 estende il riconoscimento della nazionalità (e i benefici che ne conseguono) ai lungometraggi realizzati in coproduzione con imprese estere purché la quota di partecipazione artistica, tecnica e finanziaria del coproduttore italiano non sia inferiore al 30 per cento del costo del film, "salvo deroghe eccezionali previste negli accordi internazionali", e che l'art. 5 dell'accordo italo-francese del 1 agosto 1966 prevede per i films di " indubbio valore artistico " e per quelli " di carattere spettacolare " che il coproduttore di minoranza deve partecipare con una quota non inferiore al 20 per cento del costo del film (par. IV). Dopo di che il giudice a quo solleva d'ufficio, ritenendola rilevante in re ipsa e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, penultimo comma, della legge 21 giugno 1975, n. 287, nella parte in cui ha dato piena e integrale esecuzione, sin dalla data della sua entrata in vigore, all'accordo internazionale in questione, già, peraltro, come detto, reso esecutivo dal d.P.R. 28 aprile 1968, n. 1339, ritenuto evidentemente dal legislatore inidoneo allo scopo.

    La questione é sollevata in riferimento:

    1. all'art. 80 della Costituzione, in quanto non é stata emanata una legge che recasse esplicita autorizzazione alla ratifica dell'accordo, pur importando il trattato oneri alle finanze e modificazioni alla legge n. 1213 del 1965;

    2. all'art. 72, ultimo comma, Cost., in quanto, ove si dovesse ritenere che l'autorizzazione sia implicitamente contenuta nello stesso art. 20 censurato, la legge doveva essere approvata dalle Camere con la procedura normale e non con il c.d. procedimento decentrato, com'é avvenuto nel caso di specie;

    3. all'art. 87, ottavo comma, Cost., in quanto non vi é stata la previa autorizzazione delle Camere alla ratifica del trattato da parte del Presidente della Repubblica; d) in estremo subordine, e nel caso in cui si ritenga che la norma in esame, "avendo rango pari alla legge n. 1213 del 1965, può tuttavia recare ad essa modificazione ed essere considerata come contenente sostanzialmente le statuizioni dell'accordo, indipendentemente dalla ratifica di questo", la norma é censurata dal giudice a quo in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., in quanto non contiene l'indicazione dei mezzi destinati a far fronte alle maggiori spese derivanti dal fatto che l'accordo internazionale in esame amplia i casi di assegnazione di sovvenzioni e premi alle coproduzioni rispetto a quelli previsti dall'art. 19 della legge n. 1213 del 1965.

    Il TAR del Lazio, infine, solleva, come derivata, ex art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, dalla dichiarazione di fondatezza di una delle questioni prospettate, questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico, lett. b), del d.P.R. 28 aprile 1968, n. 1339.

  2. - é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello...

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