DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1968, n. 1339 - Esecuzione degli accordi di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Repubblica federale di Germania del 27 luglio 1966 e tra l'Italia e la Francia del 1 agosto 1966

Coming into Force06 Febbraio 1969
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1969/01/22/068U1339/ORIGINAL
Enactment Date28 Aprile 1968
Published date22 Gennaio 1969
Official Gazette PublicationGU n.18 del 22-01-1969
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo; Decreta: Articolo unico

Piena ed intera esecuzione e' data, a decorrere dalla loro entrata in vigore, ai seguenti accordi cinematografici:

  1. Accordo di coproduzione cinematografica tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, concluso a Bonn il 27 luglio 1966;

  2. Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Francia, concluso a Parigi il 1 agosto 1966.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 28 aprile 1968 SARAGAT MORO - FANFANI - TOLLOY - CORONA Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 gennaio 1969

Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 135. - GRECO

Accordo

Accordo di coproduzione cinematografica fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale di Germania.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE

DI GERMANIA

In considerazione dei soddisfacenti risultati della politica cinematografica seguita dai due Paesi,

Al fine di continuare ed intensificare l'attuale collaborazione fra le industrie cinematografiche dei due Paesi, nel comune interesse,

Convinti che tale collaborazione contribuisce efficacemente alla diffusione della cultura nazionale e favorisce la espansione economica dei due Paesi,

Animati dal desiderio che i film che si distinguono per qualita' tecniche, valore artistico o spettacolare, siano ammessi ai benefici della coproduzione,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

(1) I film di lungometraggio realizzati in coproduzione ed ammessi ai benefici del presente accordo sono considerati di fatto e di diritto alla stregua dei film nazionali.

(2) Il comma (1) e' da intendersi nel senso che tutti i vantaggi sono concessi al coproduttore o ai coproduttori del Paese la cui legislazione li prevede.

(3) Sono ammessi ai benefici della coproduzione film di cortometraggio in casi speciali, in base alle norme che le competenti autorita' delle parti contraenti emaneranno di comune accordo.

Articolo 2

(1) I coproduttori devono soddisfare alle condizioni tecniche, artistiche e finanziarie richieste dalla realizzazione delle coproduzioni.

(2) L'ammissione di un produttore ai benefici della coproduzione minoritaria e' regolata dalle norme relative vigenti nel suo Paese.

(3) Gli interpreti di terzi Paesi, che risiedono e lavorano abitualmente in uno dei due Paesi, possono eccezionalmente partecipare alla lavorazione di un film di coproduzione e in tal caso come appartenenti al Paese di residenza.

(4) I cittadini tedeschi che risiedono e lavorano abitualmente in Italia e i cittadini italiani che risiedono e lavorano abitualmente nella Repubblica federale di Germania non possono partecipare alla coproduzione che come appartenenti al Paese della loro nazionalita'.

(5) La partecipazione di elementi artistici e tecnici aventi la nazionalita' di un Paese terzo puo' essere ammessa eccezionalmente previa intesa fra le autorita' dei due Paesi, tenendo conto delle esigenze del film.

(6) Possono essere autorizzate riprese di esterni o di scenari dal vero in un Paese che non partecipi alla coproduzione per comprovate esigenze di sceneggiatura o ambientazione.

Articolo 3

Per ogni film di coproduzione debbono essere approntati due negativi, o un negativo ed un controtipo. Ciascun coproduttore e' proprietario di un negativo o di un controtipo. I film di coproduzione sono realizzati in versione italiana o tedesca.

Articolo 4

Tutte le facilitazioni sono accordate per la circolazione ed il soggiorno del personale artistico e tecnico che collabora a questi film, come pure per l'importazione o l'esportazione del materiale necessario alla loro realizzazione ed al loro sfruttamento (pellicola, materiale tecnico, costumi, materiali scenografici, materiale pubblicitario).

Articolo 5

(1) Il costo di un film di coproduzione non puo' essere inferiore a DM 1.100.000.

(2) Le partecipazioni artistiche, tecniche e finanziarie nelle coproduzioni debbono essere, di massima, equilibrate.

(3) La partecipazione minoritaria non puo' essere inferiore al 30% del costo di produzione di ciascun film.

(4)

  1. L'apporto del coproduttore minoritario deve obbligatoriamente consistere in una partecipazione tecnica ed artistica effettiva: essa deve essere di almeno un autore, un tecnico, un attore in un ruolo principale ed un attore in un ruolo secondario.

  2. Ogni film deve comportare l'impiego di un regista di uno dei Paesi contraenti.

(5) Deroghe alle precedenti disposizioni del presente articolo possono essere accordate dalle autorita' delle parti contraenti per film di particolare valore artistico o culturale, o per film di carattere spettacolare; per i film di quest'ultima categoria, il costo di produzione non puo' essere inferiore a DM 2.000.000. La partecipazione del coproduttore minoritario non puo' essere inferiore al 20% del costo del film.

Articolo 6

(1) Le autorita' delle due parti contraenti favoriranno la realizzazione in coproduzione di film di qualita' internazionale tra produttori dei due Paesi contraenti e di Paesi, con i quali l'uno e l'altro sono rispettivamente legati da accordi di coproduzione. Le condizioni di ammissione di tali film dovranno essere oggetto di esame, caso per caso.

(2) La commissione mista, di cui all'articolo 14, fissa ogni anno l'ammontare del costo minimo per i film realizzati in coproduzione tripartita o multilaterale.

(3) Nessuna partecipazione minoritaria puo' essere inferiore, in questi film, al 20% del costo.

(4) Il coproduttore minoritario, la cui partecipazione non superi il 20% del costo, puo' essere dispensato dall'obbligo degli apporti tecnici ed artistici, con valutazione caso per caso.

Articolo 7

La situazione di equilibrio sull'insieme delle partecipazioni finanziarie, artistiche e tecniche dei Paesi coproduttori sara' esaminata annualmente dalla commissione mista. L'ammontare complessivo degli apporti in valuta dovuti a saldo dai coproduttori dei due Paesi dovra' parimenti essere accertato dalla commissione mista, al fine di garantire l'equilibrio tra i due Paesi.

Articolo 8

L'istanza per ammettere un film ai benefici della coproduzione deve essere presentata alle autorita' competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio delle riprese, unitamente alla documentazione necessaria.

Articolo 9

Il saldo della...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT