Sentenza nº 96 da Constitutional Court (Italy), 08 Giugno 1981

RelatoreEdoardo Volterra
Data di Resoluzione08 Giugno 1981
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 96

ANNO 1981

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente

Dott. GIULIO GIONFRIDA

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Dott. MICHELE ROSSANO

Prof. ANTONINO DE STEFANO

Prof. LEOPOLDO ELIA

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Dott. ARNALDO MACCARONE

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GTUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 603 del codice penale (plagio) promosso con ordinanza emessa il 2 novembre 1978 dal giudice istruttore del Tribunale di Roma, nel procedimento penale a carico di Grasso Emilio, iscritta al n. 638 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 del 21 febbraio 1979.

Visti gli atti di costituzione di Grasso Emilio, delle parti civili Pallante Maria e Cerocchi Luisa, nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 4 marzo 1981 il Giudice relatore Edoardo Volterra;

uditi l'avv. Mauro Mellini per Grasso Emilio, l'avv. Giovanni Maria Flick per Pallante e Cerocchi e l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso dell'istruttoria formale a carico di Emilio Grasso, imputato del delitto di plagio, il Giudice istruttore presso il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 2 novembre 1978, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 603 del codice penale, in riferimento agli artt. 25 e 21 della Costituzione.

    Secondo il giudice a quo la norma denunziata viola il principio di tipicità di cui all'art. 25, in quanto appare sfornita nei suoi elementi costitutivi di ogni chiarezza. Il legislatore, prevedendo una sanzione penale per chiunque sottoponga una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione, avrebbe in realtà affidato all'arbitraria determinazione del giudice l'individuazione in concreto degli elementi costitutivi di un reato a dolo generico, a condotta libera e ad evento non determinato. Il pericolo di arbitrio, sotto il profilo della eccessiva dilatazione della fattispecie penale, sarebbe tanto più evidente considerando come il riferimento al "totale stato di soggezione" può condurre ad una applicazione della norma a situazioni di subordinazione psicologica del tutto lecite e spesso riconosciute e protette dall'ordinamento giuridico, quali il proselitismo religioso, politico o sindacale. D'altra parte non conferirebbe maggior chiarezza alla determinazione concreta della fattispecie, l'osservazione che la soggezione psichica deve essere "totale". Un caso del genere potrebbe infatti ricorrere nel campo della patologia mentale, ove peraltro l'art. 603 c.p. non opera, in quanto suppone come soggetto passivo non un incapace ma una persona normale. Negato che anche l'ipnosi indotta possa, allo stato delle attuali conoscenze, ridurre in tale stato di soggezione, il giudice a quo rileva che un potere di suggestione esercitabile da persona dotata di particolare fascino potrebbe al limite realizzare un plagio.

    In tal modo l'art. 603 c.p. tutelerebbe la libertà morale e psichica che sarebbe lesa, oltre che da mezzi fisici in grado di determinare conseguenze organiche, anche da mezzi psichici che inducano situazioni particolari ed eccezionali, analoghe in un certo modo alla neurosi, e dipendenti da meccanismi meramente psichici provocati da un'azione psichica esterna; tali situazioni annullerebbero il potere critico, renderebbero eterodiretta la volontà, proprio per l'azione psichica esterna della suggestione. Si configurerebbe, in tal modo, un carattere schiettamente patologico dello stato di soggezione, analogo a quello che può verificarsi nel demente e nello schizofrenico, per cui, ai fini della precisazione del significato della norma, sarebbe fondamentale il ricorso a nozioni extra giuridiche, per la determinazione dei concetti di soggezione psichica e suggestione non forniti dal legislatore.

    Se, per quanto rilevato, appare indispensabile, al fine della precisazione del significato della norma incriminatrice del reato di plagio, il rinvio (per altro non esplicito da parte del legislatore) a fonti extra giuridiche, dette fonti, d'altra parte, fornirebbero un parametro incerto per la definizione univoca del significato del reato di plagio.

    Infatti nella prevalente dottrina si ritiene che la seduzione, sotto qualsiasi forma, non può essere causa di vera malattia mentale, cioé di quella condizione patologica che sola può consentire a una "persona normale" di cadere in potere di un'altra persona.

    Le descrizioni dei fenomeni di condizionamento psichico consentirebbero, in definitiva, solo di affermare ciò che è già noto e cioé che il patrimonio psichico di ciascuno deriva in massima parte dal comportamento altrui, così come è normale che chi si trovi in uno "status" culturale più modesto, finisca col subire un'influenza più marcata dalla manifestazione dell'altrui pensiero. Per quanto attiene alla suggestione, questa si risolverebbe nell'evidenziare solo la possibilità che uno psichismo agisca su un altro psichismo, nel senso, cioé, che esistono dei meccanismi psichici per cui tra due soggetti si instauri un rapporto di prevalenza psicologica dell'uno rispetto all'altro.

    Ora poichè non tutte le situazioni di prevalenza psicologica costituiscono un illecito, il giudice dovrebbe a proprio arbitrio ritenere colpevole di plagio, non chiunque agisca per imporre ad altri il proprio modello, ma chi, secondo i valori e i parametri culturali propri del giudicante, avrà attuato un rapporto autorità-soggezione, ritenuto illecito e tale da configurare la sussistenza del "totale stato di soggezione" della vittima. Ma in tal modo il giudice verrebbe a sostituirsi al legislatore, con violazione dell'art. 25 della Costituzione.

    Per quanto riguarda l'art. 21 Cost., ritiene il giudice a quo che la libertà di manifestazione del pensiero incontri un limite nell'interesse della integrità psichica della persona, solo in quanto si concretizzi in mezzo di pressione violenta o subdola, quali la minaccia o la frode; ciò stante, l'evento della soggezione psicologica di un soggetto ad altro soggetto, in quanto risultante dall'adesione ai modelli di comportamento da altri proposti, non può costituire illecito senza intaccare il diritto costituzionalmente protetto. Sarebbe, allora, indispensabile che le idee non vengano giudicate attraverso il filtro di una logica e di giudizi di valore propri dell'interprete, essendo ciò espressamente vietato dal richiamato art. 21 della Costituzione, sicchè, ove si voglia accedere alla tesi che il contenuto della norma dell'art. 603 c.p. si risolva nella tutela della libertà morale, l'ambito della protezione dovrebbe essere circoscritto, in sede interpretativa, nelle dimensioni che ne consentano la compatibilità con l'art. 21 della Costituzione.

  2. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

    Dinanzi alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso da l'avvocatura generale dello Stato, Emilio Grasso, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Mellini e Rocco Ventre, le parti civili costituite Maria Pallante e Cerocchi Luisa, rappresentate e difese dagli avvocati Rinaldo Taddei e Giovanni Maria Flick.

  3. - La difesa di Emilio Grasso conclude per l'accoglimento dell'eccezione di legittimità riportandosi alle argomentazioni contenute nell'ordinanza di rimessione.

    L'avvocatura dello Stato chiede invece che la questione sia dichiarata infondata sostenendo, per quanto riguarda l'art. 25 della Costituzione, che l'art. 603 è norma elastica ma non atipica.

    L'art. 603 contiene nozioni che, correttamente interpretate, assumerebbero un significato specifico. Presupposti per la sua applicabilità sarebbero: un rapporto di prevalenza del soggetto attivo su quello passivo, tale che comporti il totale assorbimento del secondo nella sfera d'influenza del primo in conseguenza di specifiche e reiterate attività di quest'ultimo; la separazione del soggetto passivo dal contesto sociale in cui ha vissuto o comunque da qualsiasi altro contesto sociale da lui autonomamente scelto; la previsione e volizione dell'evento da parte del soggetto attivo.

    Quanto al contrasto della previsione incriminatrice con l'art. 21 della Costituzione l'avvocatura rileva che una corretta interpretazione della norma ordinaria comporta l'esclusione di detto contrasto.

    Il diritto di formare liberamente il proprio pensiero rivestirebbe priorità logica sul diritto di estrinsecarlo; pertanto si verificherebbe la lesione del primo diritto mediante l'esercizio del secondo, quando la manifestazione (estrinsecazione) del pensiero del soggetto attivo abbia l'unico scopo di impedire al soggetto passivo il ricorso a qualsiasi altra fonte di conoscenza e di scelta. In tali casi l'art. 603 viene correttamente applicato, in quanto l'esercizio del diritto di manifestazione (estrinsecazione) del pensiero assume nel concreto un significato analogo a quello dell'esercizio di qualsiasi altro mezzo di coazione illecita.

  4. - La difesa delle parti civili nel concludere per l'infondatezza della questione, osserva preliminarmente che l'ordinanza del G.I. appare sovrapporre e confondere, nella sua pure amplissima motivazione, i diversi profili, rispettivamente concernenti sia l'accertamento di fatto (e pertanto l'eventuale difficoltà delle prove), sia per contro la configurabilità in diritto della fattispecie in oggetto.

    Quanto a tale configurazione, la previsione del dolo generico e della condotta libera, sebbene diano alla norma una indubbia latitudine di realizzabilità, giustificata peraltro dalla rilevanza del bene tutelato che si collega con l'art. 2 della Costituzione, troverebbe una...

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