Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine203-248

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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. IV, 14 gennaio 2003, n. 988 (ud. 11 luglio 2002). Pres. Fattori - Est. Brusco - P.M. Ciani (conf.) - Ric. Macola e altro.

Prevenzione infortuni - Destinatari delle norme - Datore di lavoro - Società di capitali - Consiglio di amministrazione - Responsabilità.

Reato - Causalità (Rapporto di) - Causalità omissiva - Presupposti - Certezza processuale - Criteri di probabilità logica.

Reato - Elemento soggettivo (psicologico) - Colpa - Prevedibilità dell'evento - Reato - Causalità (Rapporto di) - Causalità omissiva - Decesso successivo alla condotta omissiva - Esclusione del nesso causale - Mancato accertamento - Conseguenze.

Reato - Causalità (Rapporto di) - Causalità omissiva - Decesso successivo alla condotta omissiva - Esclusione del nesso causale - Mancato accertamento - Conseguenze.

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, il destinatario dei relativi obblighi, nel caso di società di capitali, è, in via primaria, il consiglio di amministrazione (o l'amministratore unico) per cui, ove siano stati nominati, a norma di statuto, uno o più amministratori delegati, ciò non implica l'automatico esonero dei consiglieri di amministrazione da ogni responsabilità, dovendosi verificare, di volta in volta, quale sia l'ambito della delega e, in particolare, se essa comprenda anche gli atti di straordinaria amministrazione eventualmente necessari per adeguare gli ambienti e le tecniche di lavoro alle prescrizioni di legge, rimanendo, in caso contrario, l'obbligo dell'esecuzione degli atti anzidetti a carico del consiglio di amministrazione e, quindi, per i riflessi penalistici, dei singoli suoi componenti sui quali, inoltre, continua in ogni caso a gravare l'obbligo residuale, non delegabile, di adempiere al dovere di vigilanza e di eventuale intervento sostitutivo quando questo sia richiesto da situazioni che siano o avrebbero dovuto essere conosciute. (Mass. Redaz.). (C.p., art. 589) (1).

In tema di c.d. «causalità omissiva», la ritenuta sussistenza del nesso eziologico tra condotta ed evento deve basarsi su di una «certezza processuale» conseguita mediante riferimento a criteri di probabilità logica e non meramente statistica, non dissimili da quelli che debbono presiedere, ai sensi dell'art. 192, comma 2, c.p.p., alla valutazione della prova indiziaria. (Mass. Redaz.). (C.p., art. 40) (2).

La prevedibilità dell'evento, ai fini della configurabilità della colpa, va posta in relazione a tutte le conseguenze dannose che possono derivare da una determinata condotta e non soltanto a quelle dotate di una particolare specificità, per cui, una volta accertato che dall'inosservanza di talune norme precauzionali (nella specie attinenti all'impiego dell'amianto), era già noto che potesse derivare un certo tipo di malattia sicuramente produttrice (come l'asbestosi) di una significativa abbreviazione della vita, non assume rilievo, ai fini dell'esclusione tanto del nesso di causalità quanto della colpa, il fatto che detta inosservanza abbia invece dato luogo all'insorgere di affezioni patologiche di diversa natura (mesotelioma pleurico e peritoneale, carcinoma broncogeno) suscettibili di produrre un analogo effetto. (Mass. Redaz.). (C.p., art. 40) (3).

Il mancato accertamento che l'insorgenza di una malattia di esito mortale sia stata posteriore rispetto all'inizio della condotta omissiva delle prescritte norme precauzionali finalizzate ad impedire la detta insorgenza o, quanto meno, a contrastare il progredire della patologia, non esclude la configurabilità del rapporto causale fra tale condotta e l'evento morte - da intendersi anche come significativa accelerazione del suo ineluttabile verificarsi in conseguenza della suddetta patologia - volta che risulti esclusa la sua riconducibilità a meccanismi eziologici di diversa natura. (Mass. Redaz.). (C.p., art. 40) (4).

    (1) Nello stesso senso, Cass. pen., sez. IV, 6 novembre 1990, Massari, in questa Rivista 1991, 760, secondo cui il presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali non può essere, da solo, considerato il rappresentante della società, appartenendo la rappresentanza all'intero consiglio di amministrazione, salvo delega che questi faccia ad un comitato esecutivo o ad un singolo consigliere (amministratore) delegato. La delega delle attribuzioni del consiglio di amministrazione ad uno (o più) dei suoi membri importa il conferimento della facoltà di esercitare i poteri dell'intero organo collegiale. Una volta conferita la delega, l'obbligo di vigilanza sulla osservanza delle misure antinfortunistiche passa dall'intero consiglio di amministrazione al delegato.


    (2) La citata sentenza delle Sezioni Unite, 11 settembre 2002, Franzese, è stata pubblicata, con motivazione, in questa Rivista 2002, 885.


    (3) Nello stesso senso Cass. pen., sez. IV, 13 novembre 1997, P.M. in proc. Pretto ed altro, in questa Rivista 1998, 299, secondo cui la prevedibilità dell'evento colposo è insita nello stesso precetto normativo violato, perché la norma è imposta dalla necessità di evitare il pericolo che si verifichi l'evento dannoso attraverso l'inosservanza del comportamento indicato nel precetto normativo.


    Si veda anche, con motivazione, Cass. pen., sez. IV, 6 novembre 1990, Severino, in Arch. giur. circ. 1991, 213, secondo cui la prevedibilità o l'imprevedibilità dell'evento sono elementi estranei alla nozione di colpa accolta dal codice penale, il quale, per la sussistenza del reato colposo, richiede esclusivamente una condotta antigiuridica che si ricolleghi con un nesso eziologico all'evento dannoso, tanto che la colpa con previsione costituisce soltanto un elemento accidentale aggravante del reato.


    (4) In argomento, cfr. Cass. pen., Sez. Un., 11 settembre 2002, Franzese, in questa Rivista 2002, 885, secondo cui il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica-universale o statistica, si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell'evento hic et nunc, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. Viceversa, l'insufficienza,Page 204 la contraddittorietà e l'incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, quindi il ragionevole dubbio, in base all'evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva del medico rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivo, comportano la neutralizzazione dell'ipotesi prospettata dall'accusa e l'esito assolutorio del giudizio.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECI-SIONE. I. - La Corte di appello di Venezia, con sentenza 15 gennaio 2001, ha parzialmente confermato la sentenza pronunziata in giudizio abbreviato, il 3 giugno 1998, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Padova che, con sentenza 3 giugno 1998, aveva condannato Macola Mario e Walcher Walter per il delitto di omicidio colposo in danno di Peron Giuseppe, Maniero Antonio, Alberti Alfredo, Borsatto Giovanni, Pietrobon Danilo, Fincato Vittorio, Cavaletto Giovanni, Dante Riccardo, Costa Amedeo, Guglielmo Luciano e Salmaso Aldo.

La Corte ha ritenuto accertato che i due imputati, quali componenti del consiglio di amministrazione (e Walcher quale amministratore delegato) della società per azioni Officine Meccaniche Della Stanga - nei cui stabilimenti si producevano, riparavano e demolivano carrozze ferroviarie - avessero omesso, nel periodo dal 24 giugno 1970 al 5 marzo 1974 (Macola) e dal 16 dicembre 1970 al 12 ottobre 1973 (Walcher), di rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici derivanti dalla inalazione delle polveri di amianto, di fornire loro idonei mezzi di protezione, di sottoporli a periodici controlli sanitari, di denunciare all'Inail l'esistenza delle lavorazioni a rischio di inalazione di amianto, di adottare misure atte ad impedire o ridurre la diffusione e le polveri di amianto negli ambienti nei quali le lavorazioni a rischio venivano eseguite e, infine, di adottare idonei sistemi per evitare il propagarsi delle polveri anche negli ambienti adiacenti a quelli dove si eseguivano le lavorazioni in questione; così provocando, con le riferite condotte, l'insorgenza di malattie (mesotelioma pleurico, mesotelioma peritoneale, carcinoma broncogeno) con esito mortale per le persone indicate che avevano svolto la loro attività lavorativa all'interno degli stabilimenti indicati nei periodi indicati.

La Corte ha poi condiviso l'opinione del primo giudice sull'esistenza della violazione di norme di prevenzione contestate agli imputati e ha ritenuto accertata l'esistenza del rapporto di causalità tra le condotte degli imputati e le morti delle persone offese con l'eccezione della morte di Costa Amedeo, un lavoratore che prestava la sua attività in ambiente separato e la cui affezione (carcinoma broncogeno) non è stata ritenuta, in termini di certezza o elevata probabilità, causalmente ricollegabile all'esposizione alle polveri di amianto. All'esito ha assolto gli imputati da tale omicidio colposo confermando le condanne in relazione agli altri decessi, riducendo conseguentemente le pene inflitte e revocando le statuizioni civili pronunziate dal primo giudice a seguito della revoca delle costituzioni di parte civile in conseguenza dell'intervenuto risarcimento dei danni.

II. - Contro questa sentenza hanno proposto ricorso incassazione entrambi gli imputati.

Il ricorrente Macola ha dedotto le seguenti censure: - manifesta illogicità della motivazione (art. 606 comma primo lett. e c.p.p.) in relazione agli esiti delle risultanze peritali. La corte di merito avrebbe infatti immotivatamente e contraddittoriamente ritenuto che i rischi dell'esposizione all'inalazione di...

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