Sentenza nº 142 da Constitutional Court (Italy), 24 Luglio 1972

RelatoreCostantino Mortati
Data di Resoluzione24 Luglio 1972
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 142

ANNO 1972

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Dott. GIUSEPPE VERZì

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

Dott. LUIGI OGGIONI

Dott. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 (trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici), promossi con ricorsi proposti dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Umbria, notificati rispettivamente il 16, 17 e 20 marzo 1972, depositati in cancelleria il 22, 24 e 29 successivi ed iscritti ai nn. 49, 50 e 52 del registro ricorsi 1972.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1972 il Giudice relatore Costantino Mortati;

uditi l'avv. Francesco Galgano, per la Regione Emilia-Romagna, gli avvocati Feliciano Benvenuti e Leopoldo Elia, per la Regione Lombardia, gli avvocati Aldo Piras e Guido Cervati, per la Regione Umbria, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con tre ricorsi, notificati rispettivamente il 16, 17 e il 20 marzo 1972, i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia ed Umbria, rispettivamente rappresentati e difesi dagli avvocati Viola e Galgano, Lorenzoni, Benvenuti ed Elia, Piras e Cervati, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, riguardante il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici.

    Si é costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, ed ha concluso per la reiezione degli anzidetti ricorsi.

  2. - Le tre Regioni sostengono che la struttura del decreto delegato, con l'indicazione esemplificativa delle materie e sub-materie trasferite e tassativa di quelle escluse, sarebbe in contrasto con la ratio della legge di delegazione 16 maggio 1970, n. 281, ed in particolare con l'art. 17 lettere a) e b); che, comunque, l'esclusione dall'area del trasferimento di varie funzioni statali in materia di agricoltura e foreste sarebbe lesiva della competenza regionale nella materia stessa (artt. 117 e 118 Cost.) della quale, ai sensi della citata legge di delega, si sarebbe dovuto prevedere il passaggio per settori organici. Nel mantenimento della titolarità delle predette competenze allo Stato si avrebbe, invece, un ritaglio della materia, escluso dai principi direttivi della delega, con conseguente violazione dell'art. 76 della Costituzione.

  3. - La Regione Umbria inoltre, richiamando anche l'ordine del giorno approvato dal Senato il 18 dicembre 1970, costituente, a suo parere, atto normativo "e determinativo di indirizzo politico afferente alla costituzione materiale", dopo aver rilevato che il legislatore delegato si é sottratto all'obbligo di definire positivamente le materie trasferite, censura in genere l'intero decreto (ed in particolare l'art. 1 nella sua connessione con i successivi artt. 2 e 4). Questo, a suo dire, rifacendosi all'errato criterio di partizione costituito dall'interesse nazionale, sarebbe espressione dell'intento di frantumare la possibilità di un'azione organica delle Regioni in agricoltura, ponendole, per di più, di fronte ad un'organizzazione (basata sugli enti pubblici, sugli enti di sviluppo pluriregionali e sugli enti locali) destinata a rimanere ancora per lungo tempo immutata.

    Al contrario, il sistema previsto dall'art. 17 era quello del trasferimento alle Regioni dell'intera materia, senza distinzione di sub-materie, restando riservata allo Stato soltanto una funzione di coordinamento e di indirizzo con riferimento ai fini ed alle procedure della programmazione nazionale e degli impegni derivanti dalle Comunità sopranazionali.

    L'esigenza di configurare l'oggetto del trasferimento per materia e non per singole competenze, funzioni e servizi, la necessità di considerare la materia trasferita più che come oggetto di competenze, come un interesse ed un compito unitario da soddisfare e da assolvere, erano frutto di un'interpretazione rigorosamente conforme alla Costituzione, dovendosi ritenere assolutamente valida la considerazione che gli atti normativi ricordati avevano posto regole e principi facenti parte integrante della costituzione materiale e delle disposizioni di cui agli artt. 5, 115, 117, 118 della Costituzione, variamente contraddette dal decreto impugnato.

  4. - In relazione all'impugnazione del decreto di trasferimento nel suo complesso, l'Avvocatura dello Stato osserva che, a ben guardare, le Regioni rivendicano "poteri impliciti" per tutto ciò che abbia comunque attinenza o connessione con la materia dell'agricoltura. Una simile impostazione, peraltro, sarebbe in contrasto con il disegno costituzionale del rapporto tra Stato e Regioni, perché essa riguarda i rapporti tra Stati negli ordinamenti federali e perché in ogni caso la relativa teoria fu elaborata per ampliare e non già per restringere i poteri dello Stato centrale. Il criterio oggettivo, invece, sarebbe l'unico valido per la discriminazione della competenza fra i due enti, come costantemente ritenuto dalla Corte costituzionale, e, sulla base di detto criterio, il decreto delegato apparirebbe perfettamente in linea con la legge di delega, sotto il profilo giuridico, e con l'ordine del giorno del Senato, sotto un profilo politico peraltro non valutabile in questa sede. Tali considerazioni sarebbero idonee a respingere anche l'impugnazione dell'art. 1, nella sua connessione con i successivi artt. 2 e 4, basata essa pure su una concezione finalistica della autonomia regionale.

  5. - Il secondo comma dell'art. 2, che mantiene ferma la competenza degli organi dello Stato in ordine a enti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale operanti in materia agricola, compresi gli enti di sviluppo, fino al riordinamento degli enti stessi con legge dello Stato, viene impugnato dalle Regioni Emilia-Romagna e Umbria. L'Emilia-Romagna si duole soprattutto che sia stata mantenuta ferma la competenza degli organi statali in ordine agli enti di sviluppo, poiché la loro specifica natura, quale risulta dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, renderebbe ingiustificata la riserva formulata dalla disposizione impugnata.

    L'Umbria poi pone in rilievo la circostanza che tale disposizione procrastina a tempo indeterminato il trasferimento delle funzioni.

    Secondo l'Avvocatura la censura delle Regioni non poggia su alcuna valida motivazione, disponendo la norma il mantenimento allo Stato della competenza in ordine a enti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, necessario fino a quando una futura legge statale non disponga la regionalizzazione di tali enti.

  6. - La Regione Umbria censura l'art. 3 del decreto presidenziale di trasferimento, osservando che la disposizione attua un riordinamento ed una redistribuzione dei poteri in ordine agli enti locali non aderente all'VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione e non prevista dalla legge di delegazione. La norma, per di più, non individuerebbe le materie di interesse esclusivamente locale, quando sarebbe stato più congruo, ai sensi del terzo comma dell'art. 118 della Costituzione, conferire alla Regione il potere di riordinare l'assetto delle materie agricole spettanti agli enti territoriali minori, salva la possibilità dell'intervento di successive leggi quali previste dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.

  7. - Ancora la Regione Umbria impugna l'art. 4 del decreto presidenziale, nel suo complesso, perché non sarebbe rientrato nei poteri del legislatore delegato determinare le funzioni riservate allo Stato in parti di materie e sub-materie ritagliate all'interno della materia trasferita. L'illegittimità discenderebbe da un errato apprezzamento del contenuto e dei limiti dei poteri da esercitare. Secondo la Regione non si trattava di emanare una legge-quadro o una legge cornice, per ripartire tra Regione e Stato funzioni e competenze all'interno delle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione, ma di trasferire tutte le attribuzioni amministrative dello Stato relative alle materie di competenza regionale alle Regioni.

  8. - Più in particolare la Regione Umbria censura la lett. a) dell'art. 4 che lascia ferma la competenza degli organi statali in ordine ai rapporti internazionali e con la Comunità economica europea, osservando che una simile disposizione potrebbe anche essere considerata pleonastica. Se peraltro essa dovesse incidere su attribuzioni, attualmente od in futuro spettanti alla Regione, la riserva dello Stato dovrebbe essere considerata illegittima.

  9. - Analoghi motivi inducono la Regione Umbria a impugnare la lett. b) dell'art. 4 che lascia ferma la competenza statale in ordine all'applicazione dei regolamenti, delle direttive e degli altri atti della C.E.E.

    L'Emilia-Romagna, a sua volta, rileva che le esigenze di carattere unitario sarebbero state salvaguardate dall'art. 17, lett a) della legge di delegazione solo con la funzione di indirizzo e coordinamento e non con la possibilità di riservare allo Stato settori della materia agricola. La Regione Lombardia aggiunge poi che la disposizione impugnata sarebbe in contraddizione anche con l'art. 1 del decreto oggetto del giudizio, nonché con gli artt. 117 e 118 della Costituzione.

  10. - Relativamente alle lett. a) e b) dell'art. 4...

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