Sentenza nº 110 da Constitutional Court (Italy), 26 Giugno 1970
Relatore | Vezio Crisafulli |
Data di Resoluzione | 26 Giugno 1970 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 110
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZI'
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
Dott. LUIGI OGGIONI
Dott. ANGELO DE MARCO
Avv. ERCOLE ROCCHETTI
Prof. ENZO CAPALOZZA
Prof. VEZIO CRISAFULLI
Dott. NICOLA REALE
Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso della Regione autonoma della Sardegna, notificato il 1 dicembre 1969, depositato in cancelleria il 12 successivo ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 1969, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto emesso il 18 settembre 1969 dalla Corte dei conti - sezione prima giurisdizionale - sull'obbligo di rendiconto dell'economo - consegnatario del Consiglio regionale della Sardegna.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1970 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;
uditi l'avv. Arturo Carlo Jemolo, per la Regione sarda, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
-
- Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 1 dicembre 1969 ed allo stesso organo presso l'Avvocatura dello Stato il 29 novembre 1969, nonché al Presidente della Corte dei conti sempre il 29 novembre 1969 e depositato il 12 dicembre successivo, il Presidente della Giunta regionale della Sardegna - e per quanto possa occorrere il Presidente del Consiglio regionale della stessa Regione - hanno promosso conflitto di attribuzioni nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri relativamente all'obbligo della resa di conto alla Corte dei conti da parte dell'economo - consegnatario del Consiglio regionale.
Il conflitto trae origine da un decreto in data 18 settembre 1969, con il quale la prima sezione giurisdizionale della Corte dei conti ha ritenuto soggetto all'obbligo della resa di conto l'economo - consegnatario del Consiglio regionale e viene sollevato in riferimento agli artt. 15, 27, 31, 34 e 37 cpv. dello statuto speciale, sulla base anche di argomenti tratti dalla sentenza n. 143 del 1968 di questa Corte: si sostiene, infatti, che il Consiglio regionale é organo legislativo e non amministrativo e che il controllo della Corte dei conti é da intendere limitato a quanto resta nell'ambito dell'amministrazione. Ulteriori argomenti a sostegno di questa tesi sono, poi, tratti dal D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, che all'art. 22 parla di controllo di legittimità "sugli atti amministrativi della Regione", all'art. 23 di controllo sugli "atti della Giunta e dell'Amministrazione regionale" ed all'art. 40, in riferimento all'inventario dei beni, ancora di Amministrazione regionale".
La richiesta del ricorrente é pertanto intesa ad ottenere l'annullamento del decreto innanzi menzionato in quanto lesivo della sfera di attribuzioni della Regione e la dichiarazione che l'economo - consegnatario del Consiglio regionale non ha obbligo di presentare annualmente alla Corte dei conti un conto di gestione.
-
- Si é costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Stato, con deduzioni depositate il 19 dicembre 1969, nelle quali, eccepita preliminarmente la inammissibilità per difetto di legittimazione attiva del Presidente del Consiglio regionale a proporre il ricorso, si considerano irrilevanti nella specie gli argomenti ex adverso desunti dalla sentenza n. 143 del 1968. La Corte dei conti non avrebbe, infatti, nel caso in esame esercitato alcuna funzione, neppure mediata, di controllo ex art. 100 della...
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