Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;
Visto le proposte presentate dalla Commissione paritetica di cui all'art. 56 dello Statuto predetto;
Udito il parere della Consulta regionale sarda;
Udito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici e per i trasporti; Decreta: Art. 1.
Il Consiglio regionale sardo si raduna in Cagliari in sessione ordinaria, nei mesi di febbraio, giugno e ottobre.
La convocazione in sessione straordinaria e' disposta dal Presidente del Consiglio e deve aver luogo in ogni caso entro dieci giorni dalla data in cui sia pervenuta alla Presidenza la richiesta di cui all'art. 20, secondo comma, dello Statuto speciale per la Sardegna.
Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;
Visto le proposte presentate dalla Commissione paritetica di cui all'art. 56 dello Statuto predetto;
Udito il parere della Consulta regionale sarda;
Udito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici e per i trasporti; Decreta: Art. 1.
Il Consiglio regionale sardo si raduna in Cagliari in sessione ordinaria, nei mesi di febbraio, giugno e ottobre.2
La convocazione in sessione straordinaria e' disposta dal Presidente del Consiglio e deve aver luogo in ogni caso entro dieci giorni dalla data in cui sia pervenuta alla Presidenza la richiesta di cui all'art. 20, secondo comma, dello Statuto speciale per la Sardegna.
Art
2.
Le norme relative alla diramazione degli avvisi di convocazione, all'ordine delle discussioni e delle rotazioni e alla polizia delle adunanze sono stabilite dal regolamento interno, da approvarsi dal Consiglio regionale a termini dell'art. 19 dello Statuto speciale per la Sardegna.
Art
3.
Alla prima adunanza del Consiglio regionale e' invitato il Rappresentante del Governo.
Il presidente dell'adunanza presta giuramento pronunciando le parole: "Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione". Egli invita quindi i presenti a prestare il medesimo giuramento e a tale scopo fa, in ordine alfabetico, l'appello dei consiglieri, i quali ad uno ad uno rispondono:
"Giuro".
Se per giustificato impedimento un consigliere non ha giurato, il giuramento puo' da lui prestarsi in seguito. L'esercizio delle funzioni di consigliere e' condizionato alla prestazione del giuramento.
Dell'avvenuto giuramento deve esser fatta espressa menzione nel verbale della seduta. Una, copia del verbale e' rimasta al Rappresentante del Governo.
Art
4.
Oltre le funzioni legislative e regolamentari di cui all'art. 27 dello Statuto speciale per la Sardegna, sono di competenza del Consiglio regionale:
la formulazione di voti e proposte di leggi al Parlamento;
l'approvazione del bilancio preventivo e degli storni da un capitolo all'altro del bilancio stesso, nonche' del conto consuntivo;
l'istituzione di tributi regionali di cui all'art. 8 dello Statuto speciale per la Sardegna;
l'approvazione di piani di opere pubbliche di competenza della Regione e dei finanziamenti relativi;
la nomina di commissioni o di membri di commissioni, devoluta da leggi speciali alla Regione;
ogni altra deliberazione per la quale la legge richieda l'approvazione del Consiglio.