DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1949, n. 250 - Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna

Coming into Force27 Maggio 1949
Enactment Date19 Maggio 1949
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1949/05/27/049U0250/CONSOLIDATED/20160627
Published date27 Maggio 1949
Official Gazette PublicationGU n.121 del 27-05-1949 - Suppl. Ordinario
CAPO I Consiglio regionale
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visto le proposte presentate dalla Commissione paritetica di cui all'art. 56 dello Statuto predetto;

Udito il parere della Consulta regionale sarda;

Udito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici e per i trasporti; Decreta: Art. 1.

Il Consiglio regionale sardo si raduna in Cagliari in sessione ordinaria, nei mesi di febbraio, giugno e ottobre.

La convocazione in sessione straordinaria e' disposta dal Presidente del Consiglio e deve aver luogo in ogni caso entro dieci giorni dalla data in cui sia pervenuta alla Presidenza la richiesta di cui all'art. 20, secondo comma, dello Statuto speciale per la Sardegna.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visto le proposte presentate dalla Commissione paritetica di cui all'art. 56 dello Statuto predetto;

Udito il parere della Consulta regionale sarda;

Udito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici e per i trasporti; Decreta: Art. 1.

Il Consiglio regionale sardo si raduna in Cagliari in sessione ordinaria, nei mesi di febbraio, giugno e ottobre.2

La convocazione in sessione straordinaria e' disposta dal Presidente del Consiglio e deve aver luogo in ogni caso entro dieci giorni dalla data in cui sia pervenuta alla Presidenza la richiesta di cui all'art. 20, secondo comma, dello Statuto speciale per la Sardegna.

Art 2.

Le norme relative alla diramazione degli avvisi di convocazione, all'ordine delle discussioni e delle rotazioni e alla polizia delle adunanze sono stabilite dal regolamento interno, da approvarsi dal Consiglio regionale a termini dell'art. 19 dello Statuto speciale per la Sardegna.

Art 3.

Alla prima adunanza del Consiglio regionale e' invitato il Rappresentante del Governo.

Il presidente dell'adunanza presta giuramento pronunciando le parole: "Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione". Egli invita quindi i presenti a prestare il medesimo giuramento e a tale scopo fa, in ordine alfabetico, l'appello dei consiglieri, i quali ad uno ad uno rispondono:

"Giuro".

Se per giustificato impedimento un consigliere non ha giurato, il giuramento puo' da lui prestarsi in seguito. L'esercizio delle funzioni di consigliere e' condizionato alla prestazione del giuramento.

Dell'avvenuto giuramento deve esser fatta espressa menzione nel verbale della seduta. Una, copia del verbale e' rimasta al Rappresentante del Governo.

Art 4.

Oltre le funzioni legislative e regolamentari di cui all'art. 27 dello Statuto speciale per la Sardegna, sono di competenza del Consiglio regionale:

  1. la formulazione di voti e proposte di leggi al Parlamento;

  2. l'approvazione del bilancio preventivo e degli storni da un capitolo all'altro del bilancio stesso, nonche' del conto consuntivo;

  3. l'istituzione di tributi regionali di cui all'art. 8 dello Statuto speciale per la Sardegna;

  4. l'approvazione di piani di opere pubbliche di competenza della Regione e dei finanziamenti relativi;

  5. la nomina di commissioni o di membri di commissioni, devoluta da leggi speciali alla Regione;

  6. ogni altra deliberazione per la quale la legge richieda l'approvazione del Consiglio.

CAPO II Giunta regionale
Art 5.

La Giunta regionale e' composta del Presidente e di otto Assessori. Gli Assessori sono nominati dal Consiglio regionale nella prima adunanza successiva all'elezione del Presidente della Giunta e ove non sia possibile in quelle immediatamente seguenti, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto speciale per la Sardegna.

Gli Assessori che non siano consiglieri regionali prestano giuramento ai sensi dell'art. 9 del presente decreto.

Art 5.

La giunta regionale e' composta del presidente e di dodici assessori.

Gli Assessori che non siano consiglieri regionali prestano giuramento ai sensi dell'art. 9 del presente decreto.

Art 6.

Decadono dalla carica i membri della Giunta regionale che vengano a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilita' previste dallo statuto speciale per la Sardegna relativamente alla funzione di Consigliere regionale.

La decadenza e' pronunziata dal Consiglio.

Art 7.

La Giunta delibera con l'intervento del Presidente o di chi ne fa le veci e di almeno la meta' dei suoi componenti e a maggioranza assoluta di voti.

Le riunioni della Giunta non sono pubbliche.

Art 8.

La Giunta regionale:

  1. provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

  2. predispone il bilancio preventivo;

  3. delibera gli storni di fondi da un articolo all'altro dello stesso capitolo del bilancio;

  4. cura l'accertamento delle entrate e ne vigila la riscossione;

  5. approva i progetti di lavori nei limiti dei piani di cui all'art. 4, lettera d);

  6. approva i contratti della Regione;

  7. delibera in materia di liti attive e passive;

  8. nomina, colloca al riposo e revoca gli impiegati e salariati regionali;

  9. esercita tutte le altre attribuzioni che non rientrino nella competenza del Consiglio e del Presidente della Giunta.

CAPO III Presidente della Giunta regionale
Art 9.

Il Presidente della Giunta regionale e' eletto dal Consiglio in prima convocazione con l'intervento di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione.

In seconda convocazione, da indirsi entro il termine di otto giorni dalla mancata nomina in prima, convocazione, e' sufficiente l'intervento di meta' dei componenti del Consiglio.

Art 10.

In caso di morte, dimissioni o decadenza del Presidente, l'adunanza in prima convocazione per la nomina del successore deve essere tenuta, entro quindici giorni dalla data in cui si e' prodotta la vacanza.

Art 11.

Il Presidente della Giunta regionale:

  1. rappresenta la Regione e ne firma gli atti;

  2. convoca e presiede la Giunta;

  3. sovraintende a tutti gli uffici e servizi regionali;

  4. firma i titoli di spesa;

  5. promuove gli atti conservativi dei diritti della Regione e le azioni possessorie.

Art 11.

Il Presidente della Giunta regionale:

  1. rappresenta la Regione e ne firma gli atti;2

  2. convoca e presiede la Giunta; c) sovraintende a tutti gli uffici e servizi regionali;2

  3. firma i titoli di spesa;2

  4. promuove gli atti conservativi dei diritti della Regione e le azioni possessorie.

Art 12.

Gli Assessori preposti ai singoli rami dell'Amministrazione regionale ne dirigono l'attivita' e rispondono dei loro atti alla Giunta.

Il Presidente, con decreto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, potra' delegare in tutto o in parte ai singoli Assessori le proprie attribuzioni relativamente ai servizi cui essi sono preposti.

Art 13.

Il Presidente designa un Assessore facente parte del Consiglio regionale quale incaricato di sostituirlo in caso di impedimento o di assenza, dandone notizia al Presidente del Consiglio regionale e al Rappresentante del Governo.

CAPO IV Leggi e regolamenti regionali
Art 14.

Le comunicazioni al Governo, ai sensi e per i fini di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna s'intendono avvenute col recapito al Rappresentante del Governo nella Regione dell'atto, in esemplare certificato conforme dal Presidente del Consiglio regionale, l'avvenuto recapito risultera' da avviso di ricevimento.

Art 15.

La promulgazione delle...

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