n. 107 SENTENZA 29 aprile - 9 giugno 2015 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi per conflitti di attribuzione tra enti sorti a seguito dei decreti della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, 10 luglio 2013, n. 13, n. 14, n. 15, n. 16, n. 17, n. 18 e n. 19, e del decreto della Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, 8 novembre 2013, n. 14, rispettivamente promossi dalle Regioni Toscana e Piemonte con ricorsi notificati il 9 ottobre 2013 e il 16 gennaio 2014, depositati in cancelleria l'11 ottobre 2013 e il 29 gennaio 2014 ed iscritti al n. 11 del registro conflitti tra enti 2013 ed al n. 2 del registro conflitti tra enti 2014. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' l'atto di intervento di Vittorio Bugli, Marco Ruggeri, Alberto Magnolfi, Pieraldo Ciucchi, Marta Gazzarri, Antonio Gambetta Vianna e Monica Sgherri, nella qualita' di Presidenti dei Gruppi consiliari del Consiglio della Regione Toscana;

udito nell'udienza pubblica del 28 aprile 2015 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

uditi gli avvocati Marcello Cecchetti per la Regione Toscana, Carlo Merani per la Regione Piemonte, Paolo Carrozza e Fausto Falorni per Vittorio Bugli, Marco Ruggeri, Alberto Magnolfi, Pieraldo Ciucchi, Marta Gazzarri, Antonio Gambetta Vianna e Monica Sgherri, nella qualita' di Presidenti dei Gruppi consiliari del Consiglio della Regione Toscana, e l'avvocato dello Stato Giovanni Paolo Polizzi per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- La Regione Toscana, con ricorso notificato in data 9 ottobre 2013, depositato il successivo 11 ottobre ed iscritto al n. 11 del registro conflitti tra enti del 2013, ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione ai decreti della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, 10 luglio 2013, n. 13, n. 14, n. 15, n. 16, n. 17, n. 18 e n. 19, con i quali e' stato ordinato ai presidenti dei gruppi consiliari del Consiglio regionale il deposito dei conti giudiziali relativi alla gestione dei contributi pubblici per le annualita' 2010, 2011 e 2012. 1.1.- Lamenta la ricorrente che i decreti impugnati esprimerebbero l'affermazione del potere giurisdizionale della Corte dei conti nei confronti dei presidenti dei gruppi consiliari, con conseguente interferenza rispetto alle attribuzioni costituzionalmente garantite della Regione e del Consiglio regionale, nonche' dei singoli consiglieri, in violazione degli artt. 5, 101, secondo comma, 103, secondo comma, 114, 117, 119, 121, 122, quarto comma, e 123 della Costituzione, anche in relazione all'art. 134, primo comma, Cost., e, quali norme interposte, degli artt. 9, 11, 16, 17, 22 e 28 dello statuto della Regione Toscana, approvato in prima deliberazione il 6 maggio 2004 e, in seconda deliberazione, il 19 luglio 2004, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 12 dell'11 febbraio 2005. 1.2.- Piu' in particolare, la ricorrente lamenta, in primo luogo, una «carenza assoluta di giurisdizione per difetto dei presupposti oggettivi» di instaurazione dei giudizi per resa di conto e di conto, con conseguente menomazione dell'autonomia politica e organizzativa del Consiglio regionale. Ai sensi dell'art. 44 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), la giurisdizione della Corte dei conti si estenderebbe ai conti dei tesorieri e degli agenti delle amministrazioni non statali solo ed esclusivamente nei limiti in cui sia espressamente contemplata da norme speciali che l'ordinamento non conosce per i presidenti dei gruppi consiliari regionali. Tali conclusioni sarebbero avvalorate dall'introduzione degli innovativi controlli di cui al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, che non potrebbero sommarsi al giudizio di conto. 1.3.- La Regione Toscana, poi, censura i decreti impugnati per «carenza assoluta di giurisdizione per difetto dei presupposti soggettivi di instaurazione del giudizio di resa di conto e del giudizio di conto». Quest'ultimi, infatti, avrebbero quale presupposto indefettibile la qualifica di agente contabile in capo al soggetto che vi e' sottoposto, qualifica che postulerebbe una previa ed espressa determinazione da parte di fonti legislative o normative interne all'amministrazione, inesistente nel caso dei presidenti dei gruppi consiliari. Siffatte conclusioni sarebbero conformi a quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 292 del 2001, ove sarebbe stato individuato l'istituto tesoriere quale unico agente contabile dell'ente regionale. 1.4.- Secondo la Regione Toscana, la giurisprudenza della Corte dei conti avrebbe chiarito che il giudizio contabile e' preordinato alla verifica del corretto maneggio del denaro pubblico, implicando non un sindacato di mera legittimita' ma un giudizio sulla gestione complessiva delle pubbliche risorse, con il limite del merito delle scelte degli agenti pubblici. Le caratteristiche di tale giudizio sarebbero incompatibili con le prerogative che la Costituzione accorda ai consiglieri regionali e, in particolare, con l'immunita' funzionale prevista dall'art. 122, quarto comma, Cost., che andrebbe interpretata nel senso dell'insindacabilita' non solo dell'esercizio delle funzioni legislative, di indirizzo politico e di controllo ma anche di quelle di autorganizzazione ad esse strumentali, comprese quelle relative alla gestione dei fondi necessari all'esplicazione del mandato rappresentativo. Tali prerogative andrebbero estese dai consiglieri ai gruppi consiliari, organi necessari per l'esercizio della loro attivita' politica in seno al Consiglio. 1.5.- Sotto altro profilo, la guarentigia di cui all'art. 122, quarto comma, Cost. sarebbe violata, perche' si pretenderebbe di sindacare «"specifiche opinioni espresse"» e «"ben determinati voti dati"». Ai sensi dell'art. 16 del regolamento 27 gennaio 2010, n. 12 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale), cui la legge della Regione Toscana 11 luglio del 2000, n. 60 (Nuova disciplina sull'assegnazione ai Gruppi consiliari dei mezzi necessari per lo svolgimento delle loro funzioni) rimetteva la disciplina dei contributi finanziari ai gruppi consiliari, i presidenti sottoscrivono il rendiconto e tale sottoscrizione, prosegue la Regione Toscana, equivarrebbe a un voto dato nell'esercizio delle funzioni di consigliere. Aggiunge la ricorrente che i rendiconti presentati dai capigruppo sono sottoposti ad approvazione da parte dell'ufficio di presidenza, composto da consiglieri regionali, dal che consegue, pure in questa sede, l'esercizio del diritto di voto e l'operativita' dell'immunita'. Infine, evidenzia la Regione Toscana, i rendiconti in questione confluiscono in quello generale che, a sua volta, e' oggetto di approvazione con legge da parte del Consiglio regionale: anche in quest'ultimo passaggio le spese sostenute dai gruppi sono sottoposte al voto dei consiglieri regionali. 1.6.- La richiesta di resa del conto ai presidenti dei gruppi, prosegue la ricorrente, equivarrebbe alla pretesa di esercitare un controllo di spese approvate con legge, in palese interferenza con la funzione legislativa affidata al Consiglio regionale dall'art. 121, secondo comma, Cost. e in violazione dell'obbligo del giudice di applicare le leggi (art. 101, secondo comma, Cost.) e dell'esclusiva prerogativa della Corte...

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