Modalita' di attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte in aziende estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino di cui all'art. 10, comma 21, della legge 30 maggio 2003, n. 119.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; Visto il regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; Visto il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente ´Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseariª; Visto, in particolare, l'art. 10, comma 21, della legge 30 maggio 2003, n. 119, in base al quale, entro 45 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 49/2003, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono definite le modalita' di attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte che hanno aderito al programma di abbandono di cui al comma 20 della medesima legge; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che si e' espressa nella seduta del 13 novembre 2003; Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

A d o t t a il seguente decreto

Art. 1.

Ripartizione dei fondi

  1. Al fine di dare attuazione al regime di aiuti definito dall'art.

    10, comma 21, della legge n. 119/2003, per le aziende zootecniche che hanno aderito al programma di abbandono la dotazione finanziaria di cui al comma 25 dei medesimo articolo e' destinata, in prima applicazione, nella misura di 10 milioni di euro per la riconversione delle aziende zootecniche da latte. Tale finanziamento e' ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (regioni) in modo inversamente proporzionale alla produttivita' media regionale per capo rilevata sulla base dei dati, risultanti dal SIAN, relativi all'ultimo periodo di commercializzazione concluso.

    Art. 2.

    Attuazione del regime di aiuti alla riconversione

  2. Le regioni, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, determinano, per la formulazione della graduatoria regionale dei produttori, che intendono procedere alla riconversione dell'azienda di cui sono titolari in aziende estensive ad indirizzo carne od ad...

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