DECRETO 5 giugno 1998 - Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro "zero coupon" (CTZ-18), con decorrenza 15 aprile 1998 e scadenza 15 ottobre 1999, nona e decima tranche

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso; Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 5 giugno 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 64.042 miliardi; Visti i propri decreti in data 6 e 22 aprile, 7 e 21 maggio 1998 con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei certificati di credito del Tesoro "zero coupon" della durata di diciotto mesi "CTZ-18", con decorrenza 15 aprile 1998 e scadenza 15 ottobre 1999; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro "zero coupon"; Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli "specialisti in titoli di Stato", individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalita' stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta: Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una nona tranche di "CTZ-18", con decorrenza 15 aprile 1998 e scadenza 15 ottobre 1999, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 6 aprile...

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