Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del collegio di garanzia, di cui al titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislati...

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA

SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE

E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio, assunta in data 21 luglio 1999, con la quale e' stato istituito il Collegio di garanzia per la disciplina degli albi degli agenti di assicurazione, dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione e del ruolo dei periti assicurativi;

Visto il provvedimento ISVAP n. 1338 G. dell'11 novembre 1999, come modificato dal provvedimento ISVAP del 1° settembre 2000, n. 1674, recante norme di organizzazione e funzionamento del Collegio di garanzia per la disciplina degli albi degli agenti di assicurazione, dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione e del ruolo dei periti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del codice delle assicurazioni private ed, in particolare, l'art. 331 che disciplina la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari;

Visto il regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006, e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti;

Visto il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 concernente la disciplina dell'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX e di cui all'art. 183 del codice delle assicurazioni private;

Ritenuta la necessita' di disciplinare il funzionamento del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari alla luce della nuova normativa introdotta dal codice delle assicurazioni private;

Vista la delibera assunta alla riunione del Consiglio del 19 ottobre 2006 con la quale e' stato approvato il presente regolamento;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

  1. Nel presente regolamento si intendono per:

    1. «Collegio»: il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari previsto dall'art. 331 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

    2. «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del codice delle assicurazioni private;

    3. «funzionario responsabile»: il funzionario della Sezione consulenza legale dell'ISVAP responsabile dell'istruttoria del procedimento disciplinare ai sensi del regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006, di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

    4. «imprese»: le imprese di assicurazione o di riassicurazione autorizzate, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

    5. «intermediari»: le persone fisiche o le societa', iscritte nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono a titolo oneroso l'attivita' di intermediazione assicurativa o riassicurativa;

    6. «ISVAP o Autorita»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

    7. «periti assicurativi»: i soggetti iscritti nel ruolo di cui all'art. 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l'attivita' professionale di accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, nonche', fino all'istituzione del ruolo previsto dal predetto articolo, i soggetti iscritti nel ruolo nazionale dei periti assicurativi di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 166;

    8. «registro»: il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

    9. «Sezione del Collegio»: una delle articolazioni del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 331 del decreto legislativo 7 settembre 2005...

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