DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 2000 - Indizione del referendum popolare per l'abrogazione delle norme concernenti il voto di lista per l'attribuzione con metodo proporzionale del 25 per cento dei seggi nell'elezione della Camera dei deputati
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui referendum previsti
dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 33 emessa in data 3 febbraio 2000 e
depositata in cancelleria in data 7 febbraio 2000 comunicata in data 7 febbraio 2000 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - prima serie speciale - n. 7 dell'11 febbraio 2000, a
norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge, con la quale e' stata dichiarata
ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione di talune disposizioni
del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo
risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate, in
particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993,
n. 534, nei termini in detta sentenza indicati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18
febbraio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri
dell'interno e della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto:
E' indetto il referendum popolare per l'abrogazione del testo unico delle leggi recanti
norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni
ad esso successivamente apportate, in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal
decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: "La ripartizione dei seggi
attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si
effettua in sede di Ufficio centrale nazionale."; comma 4, limitatamente alle parole:
"in ragione proporzionale mediante riparto tra le liste concorrenti", nonche'
alla parola: ", 83";
Articolo 4, comma 2, n. 1), limitatamente alle parole: "per l'elezione del
candidato nel collegio uninominale" nonche' alle parole: ", comma 1", e n
2): "un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei
candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non puo' essere
superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione
con arrotondamento all'unita' superiore.";
Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "o liste di candidati" e
alle parole: "o le liste medesime nelle singole circoscrizioni"; comma 2,
limitatamente alle parole: "le loro liste con"; comma 3, limitatamente alle
parole: ", sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si
riferiscano a liste,";
Articolo 16, comma 4, primo periodo, limitatamente alle parole: "e delle
liste", e secondo periodo, limitatamente alle parole: "e delle liste";
Articolo 17, comma 1, limitatamente alle parole: "e della lista dei
candidati";
Articolo 18, comma 1, limitatamente alle parole: "i quali si collegano a liste di
cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della
candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione
scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito
della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la
conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con piu'
liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui e' suddivisa
la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con piu' liste, il candidato, nella stessa
dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il
suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale": comma 2, limitatamente alle
parole: ", nonche' la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di
cui all' articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del
candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o...
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