LEGGE 4 agosto 1993, n. 277 - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati

Coming into Force21 Agosto 1993
Enactment Date04 Agosto 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/08/06/093G0359/ORIGINAL
Published date06 Agosto 1993
Official Gazette PublicationGU n.183 del 06-08-1993
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Cam- era dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "Art. 1 - 1. La Camera dei deputati e' eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale. 2. Il territorio nazionale e' diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale. 3. In ogni circoscrizione, il settantacinque per cento del totale dei seggi e' attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. 4. In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi e' attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84";

  2. la tabella A e' sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge;

  3. l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. La elezione nel collegio "Valle d'Aosta", che e' circoscrizione elettorale, e' regolata dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico.";

  4. all'articolo 3, le parole: "ai singoli Collegi" sono sostituite dalle seguenti: "alle singole circoscrizioni";

  5. l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. Il voto e' un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica. 2. Ogni elettore dispone di:

1) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnati da uno o piu' contrassegni ai sensi dell'articolo 18, comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a cinque. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o piu' contrassegni, deve essere uguale;

2) un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non puo' essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unita' superiore. Le liste recanti piu' di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato". 2. Con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 9 della presente legge, in conseguenza di quanto previsto dall'articolo 4 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dal presente articolo, va modificata la previsione di cui alla tabella B allegata al predetto testo unico, come sostituita dalla tabella A allegata alla legge 13 marzo 1980, n.70, mantenendo fisso lo spazio riservato a ciascun candidato e al cognome e nome dello stesso.

AVVERTENZA: In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 20 agosto 1993 si procedera' alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Art 2.
  1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Cam- era dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 mano 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. all'articolo 14:

    1) al primo comma, dopo le parole: "che intendono presentare" sono inserite le seguenti: "candidature nei collegi uninominali o";

    2) al terzo comma, dopo le parole: "la presentazione di contrassegni. sono inserite le seguenti: ", sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,";

    3) dopo il terzo comma, sono inseriti seguenti: "Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilita', congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonche' le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalita' politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non e' ammessa, altresi', la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di preculderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso";

  2. all'articolo 16, terzo comma, le parole: "con quello che abbiano presentato" sono soppresse;

  3. l'articolo 18 e' sostituito dal seguente: "Art. 18. - 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali e' fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con piu' liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui e' suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con piu' liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Nessun candidato puo' accettare la candidatura in piu' di un collegio, anche se di circoscrizioni di- verse. La candidatura della stessa persona in piu' di un collegio e' nulla 2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonche' la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di piu' liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo e' effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore. Per le candidate donne puo' essere indicato il solo cognome o puo' essere aggiunto il cognome del marito. 3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti. 4. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non piu' di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. 5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. 6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.";

  4. dopo l'articolo...

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