DECRETO LEGISLATIVO 20 dicembre 1993, n. 534 - Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

Coming into Force28 Dicembre 1993
Enactment Date20 Dicembre 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/12/27/093G0614/ORIGINAL
Published date27 Dicembre 1993
Official Gazette PublicationGU n.302 del 27-12-1993 - Suppl. Ordinario n. 119
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 7, comma 5, della legge 4 agosto 1993, n. 277;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro per le riforme elettorali e istituzionali; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. Al titolo III del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. all'articolo 13, primo comma, le parole: "capoluogo del collegio" sono sostituite dalle seguenti: "capoluogo della circoscrizione";

  2. all'articolo 14, primo comma, dopo le parole: "di voler distinguere" sono inserite le seguenti: "le candidature nei collegi uninominali o";

  3. all'articolo 16, quarto comma, le parole: "depositanti delle liste" sono sostituite dalle seguenti: "depositanti delle candidature e delle liste";

  4. all'articolo 17, primo comma, dopo le parole: "al rispettivo ufficio centrale circoscrizionale," sono inserite le seguenti: "delle candidature nei collegi uninominali e";

  5. all'articolo 20:

    1) al secondo comma, dopo le parole: "la dichiarazione di presentazione" sono inserite le seguenti: "delle candidature nei collegi uninominali e";

    2) al terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ", e, per le candidature nei collegi uninominali, la iscrizione nelle liste elettorali di comuni del collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali collegi.";

  6. all'articolo 21, secondo comma, dopo le parole: "oltre alla indicazione" sono inserite le seguenti: "delle candidature nei collegi uninominali e"; dopo le parole: "dalla cancelleria stessa" sono inserite le seguenti: "a ciascuna candidatura nei collegi uninominali e";

  7. all'articolo 22:

    1) al primo comma, dopo le parole: "per la presentazione" sono inserite le seguenti: "delle candidature nei collegi uninominali e";

    2) al n. 1 del primo comma, dopo la parola: "ricusa" sono inserite le seguenti: "le candidature nei collegi uninominali e";

    3) al n. 2 del primo comma, dopo la parola: "ricusa" sono inserite le seguenti: "le candidature nei collegi uninominali e";

    4) il n. 3 del primo comma e' sostituito dal seguente:

    "3) verifica se le candidature nei collegi uninominali e le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art. 18- bis, cancellando gli ultimi nomi";

    5) al n. 4 del primo comma, sono premesse le seguenti parole: "dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e";

    6) al n. 5 del primo comma, sono premesse le seguenti parole: "dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e";

    7) dopo il n. 6 del primo comma, e' inserito il seguente:

    "7) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati gia' presentatisi in altro collegio.";

    8) al secondo comma, dopo le parole: "I delegati" sono inserite le seguenti: "di ciascun candidato nei collegi uninominali e";

    9) al terzo comma, dopo le parole: "i delegati" sono inserite le seguenti: "dei candidati nei collegi uninominali e";

  8. all'articolo 23:

    1) al primo comma, dopo le parole: "ai delegati" sono inserite le seguenti: "dei candidati nei collegi uninominali e";

    2) al secondo comma, dopo le parole: "i delegati" sono inserite le seguenti: "dei candidati nei collegi uninominali e";

  9. l'articolo 24 e' sostituito dal seguente:

    "Art. 24. - L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT