Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di orgine controllata

IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.

348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Rosso Conero» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, e successive modifiche; Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vino «Rosso Conero» di Ancona in data 14 marzo 2002 intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Rosso Conero»; Visto, sulla sopracitata richiesta di riconoscimento, il parere favorevole della regione Marche; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Ancona il 15 aprile 2004, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Rosso Conero» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 138 del 15 giugno 2004; Vista la nota della regione Marche tesa ad ottenere che all'art. 3 del disciplinare di produzione di cui sopra venga corretta la dizione «Conero» in «Rosso Conero»; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti ulteriori istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione riconoscimento della denominazione di origine controllata «Rosso Conero» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione del vino in argomento, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

  1. Il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Rosso Conero»...

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