DECRETO 3 Luglio 2007 - Approvazione dello statuto del Consorzio tutela dei Vini Vicenza, in Vicenza, e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla relativa DOC, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE

per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la "Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini" ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attivita' dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 23 gennaio 2007 dal Consorzio tutela dei vini Vicenza, con sede in Vicenza, Corso Fogazzaro, 37, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere con il quale il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini in data 19 aprile 2007 ha formulato alcune osservazioni sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 12 giugno 2007 il proprio statuto approvato dall'Assemblea straordinaria, il quale e' risultato adeguato alle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Vista la nota della Camera di commercio di Vicenza n. 0008049 del 20 aprile 2007, con la quale si attesta il requisito della rappresentativita' del citato Consorzio nell'ambito della denominazione, nei termini di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del Consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine controllata, nonche' di proposta e di consultazione...

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